Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/02/1988, n. 1065

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Il divieto d'iscrizione nell'albo professionale dei Geometri, di cui all'art. 7 del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, riguarda gli impiegati dello stato o delle altre pubbliche amministrazioni (ove i rispettivi ordinamenti non consentano l'Esercizio della professione), e, quindi, non è applicabile alla diversa ipotesi dei dipendenti degli istituti di credito di diritto privato (nella specie, banca popolare di Siracusa).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/02/1988, n. 1065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1065
Data del deposito : 3 febbraio 1988

Testo completo

Il divieto d'iscrizione nell'albo professionale dei Geometri, di cui all'art. 7 del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, riguarda gli impiegati dello stato o delle altre pubbliche amministrazioni (ove i rispettivi ordinamenti non consentano l'Esercizio della professione), e, quindi, non è applicabile alla diversa ipotesi dei dipendenti degli istituti di credito di diritto privato (nella specie, banca popolare di Siracusa).*