Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2018, n. 19280

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2018, n. 19280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19280
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 688-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

O V, O S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PIRENEI

1, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentati e difesi dagli avvocati F M e G ANIO SPRIO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3450/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 30/09/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati P P per l'Avvocatura Generale dello Stato e F M.

Fatti di causa

1) La causa concerne l'opposizione all'esecuzione di un credito di oltre 11 milioni di euro, per responsabilità contabile, vantato dal MEF nei confronti dei sigg. O quali eredi di soggetto condannato con sentenza n.210 del 2003 della Sezione centrale della Corte dei Conti. Il tribunale di Milano è stato adito con opposizione all'esecuzione dagli odierni resistenti, ai quali E E aveva notificato cartelle esattoriali per il recupero del credito erariale derivante dalla sentenza \A" Ric. 2015 n. 00688 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- di condanna. Il tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero. La Corte di appello di Milano con sentenza 30 settembre 2014 ha rigettato l'appello incidentale dell'avvocatura, che mirava alla affermazione della giurisdizione contabile. Capovolgendo il giudizio del tribunale, ha ritenuto sussistente la legittimazione del Ministero e ha negato il debito degli appellanti, che avevano rinunciato all'eredità. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I signori O hanno resistito con controricorso. In vista dell'udienza le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo l'amministrazione chiede che sia accertato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sancita la giurisdizione del giudice contabile. Il Ministero sostiene che il giudizio instaurato dagli opponenti era un giudizio di cognizione avente per oggetto la esistenza dei presupposti legittimanti la trasmissibilità del debito risarcitorio. Per affermare che il debito posto in esecuzione è il medesimo debito, invoca il disposto della legge n.20 del 1994 come modificato dall'art. 3 d.l. 453/96 convertito nella legge n.639/96, secondo cui il debito Ric. 2015 n. 00688 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- dei soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità contabile "si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi". Il ricorso deduce inoltre che la giurisdizione contabile sussiste tanto nel caso di decesso del soggetto condannato dopo la conclusione del relativo giudizio, come nel caso di decesso intervenuto durante lo svolgimento del giudizio contabile;
sarebbe pertanto il giudice contabile a dover valutare i limiti di trasmissibilità agli eredi del debito da danno erariale. Secondo parte ricorrente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si promuove con citazione davanti al giudice competente per materia, valore o territorio, che dovrebbe essere individuato nella Corte dei Conti. 2.1) La censura è infondata. Va premesso che non giova a parte ricorrente il richiamo a Cass. SU 14178/04, che ha affermato la giurisdizione contabile in una controversia sorta nei confronti di soggetto ritenuto responsabile di danno erariale e che ha portato alla condanna degli eredi. In quel caso infatti non si trattava di giudizio di opposizione all'esecuzione, ma di giudizio di responsabilità, riassunto contro gli eredi per far affermare nei loro confronti la responsabilità discendente da quella del defunto. Ric. 2015 n. 00688 sez. SU - ud. 21-11-2017 -4- Ben diverso è il caso odierno, in cui, formatosi il titolo nei confronti del de cuius "a carico del quale risulta pronunciata la sentenza definitiva della Corte dei Conti" (cfr sentenza tribunale Milano 25 giugno 2010, pag. 5), l'esattore ha direttamente notificato agli eredi del soggetto condannato le cartelle esattoriali, senza che vi fosse stato preventivo accertamento della esistenza della trasmissione del debito. La controversia instaurata dai signori O davanti al tribunale di Milano per far constare di non essere eredi, avendo rinunciato all'eredità del de cuius, è quindi causa di opposizione all'esecuzione volta a far valere l'assenza di un titolo esecutivo nei loro confronti. Giova ricordare che in tema di responsabilita' amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in iudicato, la trasmissibilita' agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento (cfr. Cass SU 4332/08) il che richiede che tale presupposto - così come il conseguente indebito arricchimento degli eredi - sia stato "accertato nel giudizio dinanzi al giudice contabile". Ora, nel caso in esame la mancanza di questo accertamento impone alla Corte di cassazione, giudicando sull'asserito vizio attinente la giurisdizione, di rilevare che proprio l'assenza nei confronti dei pretesi Ric. 2015 n. 00688 sez. 5U - ud. 21-11-2017 -5- eredi di un titolo debitamente formato in sede propria, prima dell'esecuzione, è la ragione che giustifica l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ed esclude la configurabilità della giurisdizione contabile sull'opposizione stessa. 3) Occorre infatti ribadire da un lato che non v'è alcun automatismo nella trasmissione del debito, proprio perché soggetto a presupposti che debbono essere accertati in sede giurisdizionale contabile, dall'altro che «Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia e che quando sia posta in esecuzione una sentenza di condanna della P.A., ancorché pronunciata da un giudice speciale, viene introdotta una controversia avente per oggetto un diritto soggettivo, rimessa alla competenza del giudice ordinario»(Cass. SU 7578/06). Ne consegue che ove sia fatta valere - come nella specie è insito nella opposizione proposta dagli eredi, che hanno negato la opponibilità della sentenza nei loro confronti in quanto rinuncianti all'eredità paterna - l'assenza di un titolo esecutivo, la controversia resta nell'ambito della cognizione del giudice ordinario. Ric. 2015 n. 00688 sez. SU - ud. 21-11-2017 -6- La motivazione qui resa implica quindi una parziale correzione della sentenza d'appello, nella parte in cui si è addentrata nella valutazione relativa alla posizione soggettiva dei signori O, valutazione che è rimessa, in preventiva sede di cognizione, al giudice contabile. Per l'accoglimento dell'opposizione era infatti sufficiente, preso atto della affermazione della rinuncia all'eredità, il riscontro dell'assenza di un titolo esecutivo formato nei loro confronti e quindi azionabile in via esecutiva. Era superfluo rilevare che non era stata data prova dell'arricchimento del dante causa e dell'indebito arricchimento dei pretesi eredi. 4) Conseguenza di quanto detto in ordine all'assenza di titolo esecutivo e alla giurisdizione sull'accertamento debitorio è che il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri, relativi alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 legge 20 (il secondo motivo) e alla loro prova (terzo e quarto motivo). 4.1) La novità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, poiché ricorrente è la pubblica amministrazione. Ric. 2015 n. 00688 sez. SU - ud. 21-11-2017 -7-
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi