Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2018, n. 19280
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Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 688-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
O V, O S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PIRENEI
1, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentati e difesi dagli avvocati F M e G ANIO SPRIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3450/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 30/09/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati P P per l'Avvocatura Generale dello Stato e F M.
Fatti di causa
1) La causa concerne l'opposizione all'esecuzione di un credito di oltre 11 milioni di euro, per responsabilità contabile, vantato dal MEF nei confronti dei sigg. O quali eredi di soggetto condannato con sentenza n.210 del 2003 della Sezione centrale della Corte dei Conti. Il tribunale di Milano è stato adito con opposizione all'esecuzione dagli odierni resistenti, ai quali E E aveva notificato cartelle esattoriali per il recupero del credito erariale derivante dalla sentenza \A" Ric. 2015 n. 00688 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- di condanna. Il tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero. La Corte di appello di Milano con sentenza 30 settembre 2014 ha rigettato l'appello incidentale dell'avvocatura, che mirava alla affermazione della giurisdizione contabile. Capovolgendo il giudizio del tribunale, ha ritenuto sussistente la legittimazione del Ministero e ha negato il debito degli appellanti, che avevano rinunciato all'eredità. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I signori O hanno resistito con controricorso. In vista dell'udienza le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo l'amministrazione chiede che sia accertato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sancita la giurisdizione del giudice contabile. Il Ministero sostiene che il giudizio instaurato dagli opponenti era un giudizio di cognizione avente per oggetto la esistenza dei presupposti legittimanti la trasmissibilità del debito risarcitorio. Per affermare che il debito posto in esecuzione è il medesimo debito, invoca il disposto della legge n.20 del 1994 come modificato dall'art. 3 d.l.
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
O V, O S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PIRENEI
1, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentati e difesi dagli avvocati F M e G ANIO SPRIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3450/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 30/09/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati P P per l'Avvocatura Generale dello Stato e F M.
Fatti di causa
1) La causa concerne l'opposizione all'esecuzione di un credito di oltre 11 milioni di euro, per responsabilità contabile, vantato dal MEF nei confronti dei sigg. O quali eredi di soggetto condannato con sentenza n.210 del 2003 della Sezione centrale della Corte dei Conti. Il tribunale di Milano è stato adito con opposizione all'esecuzione dagli odierni resistenti, ai quali E E aveva notificato cartelle esattoriali per il recupero del credito erariale derivante dalla sentenza \A" Ric. 2015 n. 00688 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- di condanna. Il tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero. La Corte di appello di Milano con sentenza 30 settembre 2014 ha rigettato l'appello incidentale dell'avvocatura, che mirava alla affermazione della giurisdizione contabile. Capovolgendo il giudizio del tribunale, ha ritenuto sussistente la legittimazione del Ministero e ha negato il debito degli appellanti, che avevano rinunciato all'eredità. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I signori O hanno resistito con controricorso. In vista dell'udienza le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo l'amministrazione chiede che sia accertato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sancita la giurisdizione del giudice contabile. Il Ministero sostiene che il giudizio instaurato dagli opponenti era un giudizio di cognizione avente per oggetto la esistenza dei presupposti legittimanti la trasmissibilità del debito risarcitorio. Per affermare che il debito posto in esecuzione è il medesimo debito, invoca il disposto della legge n.20 del 1994 come modificato dall'art. 3 d.l.
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