Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 9946
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
La Commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, proposti dalla E M S in liquidazione, avverso due distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi, rispettivamente, agli anni 2007 e 2008, con i quali erano stati recuperati a tassazione ricavi non dichiarati (desunti da vendite con sottofatturazione di immobili per civile abitazione e box), elementi passivi fittizi ed IVA non detraibile per operazioni ritenute inesistenti (riguardanti false note di credito su restituzione di acconti), ammortamenti ritenuti indeducibili per carenza fisica dei beni strumentali, incongruo valore delle rimanenze.
L'Ufficio rettificava nel corso del giudizio di primo grado la categoria catastale attribuibile agli immobili oggetto di accertamento, riducendo il maggiore valore non dichiarato.
Il primo giudice confermava i ricavi non dichiarati, come rettificati dall'Ufficio nel corso del giudizio, escludeva i recuperi afferenti le quote di ammortamento e le fatture per operazioni inesistenti, relative agli acconti ritenuti falsamente attestati dalla società come restituiti, poichè già ricompresi nella determinazione induttiva operata dall'Ufficio, sui ricavi complessivi non dichiarati.
La Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello proposto dai soci della società estinta, A.A., + Altri Omessi, evidenziando, per quanto ancora qui interessa, che:
- le eccezioni sollevate con il terzo e il quarto motivo erano infondate e tardive, in quanto rivolte contro le memorie depositate dall'Ufficio, fatte proprie dal primo giudice;
- il decimo motivo, riguardante l'inesistenza dei presupposti giustificanti l'accertamento induttivo per inattendibilità della contabilità, era infondato, non essendo state rispettate le prescrizioni previste dagli artt. 92 e 93 del TUIR , stante la genericità dei prospetti delle rimanenze finali, la mancanza dei prospetti dei lavori in corso e del metodo di valutazione utilizzato per i lavori, trattandosi di violazioni non superabili con la semplice fatturazione dei lavori eseguiti dalla ditta cui era stato affidato l'appalto;
- il dodicesimo motivo era infondato, in quanto i valori accertati rispecchiavano le dichiarazioni di parte e i valori di mercato, contro i quali non era stata mossa alcuna contestazione;
- il tredicesimo motivo era infondato, in quanto la società non aveva contestato che nel 2009 aveva effettuato una vendita con valori prossimi a quelli ridefiniti nel verbale di adesione;
- il quattordicesimo motivo era infondato, in quanto le ragioni sulla applicabilità dei parametri utilizzati per le cessioni del 2007 riguardavano la mancata fatturazione dei lavori e la mancata indicazione dei soggetti che avevano operato la rifinitura;
- il diciassettesimo motivo era infondato, in quanto la diversa valutazione del valore degli immobili si basava sui nuovi accertamenti della G.d.F.;
- il diciottesimo motivo era infondato, in quanto i presunti costi in nero non erano quantificabili e non potevano essere considerati in assenza di idonea documentazione;
A.A., + Altri Omessi propongono ricorso per cassazione con undici motivi, illustrati con memorie.
L'Agenzia resiste all'impugnazione con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, i soci della estinta E M S deducono la nullità della sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per non avere la CTR motivato in ordine al terzo e al quarto motivo di appello, non considerandoli come censure alla sentenza impugnata e non spiegando la ragione della ritenuta tardività delle eccezioni.
2. Con il secondo motivo di ricorso, deducono la nullità della sentenza impugnata per la violazione e falsa