Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/11/2022, n. 33437
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Testo completo
La Edil CM Real Estate Srl , beneficiaria di una scissione parziale con assegnazione di una quota del patrimonio netto pari ad Euro 836.803,00 della (---) Srl , ha impugnato una cartella di pagamento per ires, irpeg, irap e iva, scaturente dall'iscrizione a ruolo della somma di Euro 6.143.915,97 a seguito di tre avvisi di accertamento, relativi agli anni (---), la cui legittimità era stata acclarata da sentenze della CTP di Napoli emesse nei confronti della società scissa.
La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella per la parte eccedente la somma di Euro 836.803,00.
La CTR ha respinto sia l'appello principale proposto da Equitalia Sud Spa sia l'appello incidentale proposto da Edil CM Real Estate Srl .
Il Giudice d'appello ha riconosciuto la legittimità della notificazione della cartella alla coobbligata, benchè altro fosse il debitore iscritto a ruolo (ossia la società scissa), e ciò in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1. Ha inoltre rilevato che il debito in questione non risultava dal progetto di scissione, sicchè, in applicazione dell'art. 2506 quater c.c., comma 2, la società beneficiaria è solidalmente responsabile del debito non soddisfatto della scissa, non fruisce di un beneficium excussionis ma risponde soltanto nei limiti del patrimonio netto assegnato, e non già dell'importo del debito che lo ecceda.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud Spa affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la società che ha anche proposto ricorso incidentale fondato su cinque motivi, corredato da memoria. E' rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate.
A seguito di istanza di rinvio presentata dalla società, che ha allegato e documentato che il Giudice delegato del Fallimento della scissa (---) Srl aveva escluso dallo stato passivo crediti erariali sino all'importo di Euro 7.803.984,27 per duplicazione della pretesa e che la società beneficiaria aveva presentato in autotutela istanza volta alla rideterminazione della pretesa, questa Corte con ordinanza 12.10.2021 ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
La società ha depositato sentenze di questa Corte tra le stesse parti.
Motivi della decisione
1. L'istanza di rinvio della società, che in sostanza chiede di attendere una eventuale rideterminazione del quantum della pretesa erariale in sede concorsuale, deve essere disattesa perchè, il fatto sopravvenuto e posto a fondamento dell'istanza di rinvio predetta, consistente nel provvedimento del giudice delegato del fallimento di (---) Srl (società scissa) che ha rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo presentata dalla Agenzia delle Entrate per duplicazione della pretesa, non ha alcuna influenza sul presente giudizio il cui thema decidendum è pregiudiziale rispetto all'aspetto del quantum della pretesa erariale.
In ogni caso il provvedimento reso nell'ambito del fallimento della società scissa, da un lato non riguarda la società beneficiaria, qui controricorrente e ricorrente incidentale, dall'altro ha, per sua natura, effetti di natura prettamente endoconcorsuale (cioè limitati alla regolamentazione del concorso dei creditori).
Anche le sentenze di questa Corte indicate dalla societa (nn. 41315/21, 41316/21, 40684/21) risultano ininfluenti nel presente giudizio.
2. Passando al ricorso principale, con il primo motivo Equitalia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2 in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, commi 12 e 13, non valendo in ambito tributario le limitazioni di responsabilità previste sul piano civilistico, perchè ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute all'Erario e riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale la scissione parziale produce effetto.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto questa disposizione, indicando le "somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione parziale produce effetto" riguarda l'intera pretesa, comprensiva di imposta principale, sanzioni, interessi e ulteriori accessori, oltre il limite del patrimonio netto conferito.
Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nessun dubbio sussiste sul vincolo di solidarietà tra società beneficiaria e scissa in relazione, quantomeno, alle sanzioni.
3. Quanto al ricorso incidentale, con il primo motivo la EDIL C.M. REAL ESTATE Srl lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR non aveva rilevato l'inammissibilità dell'appello principale di Equitalia Sud per mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 4 del D.L. n. 151 del 1991, art. 11, comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè era stata ritenuta non necessaria una iscrizione a ruolo nei confronti della società beneficiaria.
Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2506 quater c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo stata esclusa la ricorrenza di un beneficium excussionis a favore della società beneficiata.
Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la CTR non aveva statuito sull'eccezione di nullità della cartella per inosservanza dell'obbligo di motivazione.
Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il difetto di motivazione inficiava di nullità la cartella.