Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2020, n. 8097

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In tema di edilizia residenziale pubblica, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia, promossa dagli eredi del soggetto assegnatario fucense di un alloggio ai sensi dell'art. 3 della l.r. Abruzzo n. 7 del 1997, avente ad oggetto la richiesta di nullità e/o inefficacia del contratto di cessione dell'immobile stipulato con un terzo dal competente organo regionale, per essere il petitum sostanziale della lite costituito dall'accertamento della titolarità, in capo all'assegnatario, del diritto soggettivo di riscatto i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2020, n. 8097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8097
Data del deposito : 23 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 809 7-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ricorsi con motivi GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - attinenti alla giurisdizione PIETRO CURZIO · Presidente di Sezione Ud. 25/02/2020 - - Presidente di Sezione - PUFELICE MANNA R.G.N. 33666/2018 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Gou 8097 Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - Gratuito Potisano ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - COA L'Aquila 12.1.18 L N - Consigliere - ALBERTO GIUSTI -Consigliere - -Rel. Consigliere - C G ha pronunciato la seguente SNTENZA sul ricorso 33666-2018 proposto da: V A, in proprio e nella qualità di erede di I C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato L R;

- ricorrente -

contro 1 9 0 2 2 1 0 2 IPPOLITI ROSINA NICOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI, 4, presso lo studio dell'avvocato N P, rappresentata e difesa dagli avvocati SRGIO CICCARELLI e ANGELO NIGRELLI;

- controricorrente -

-

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 1636/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal Consigliere C G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Leonardo Rosa e Nicola Polisini per delega dell'avvocato Sergio Ciccarelli.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 6/7 giugno 2007 C I conveniva la sorella R N I e l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo d'ora in avanti ARSSA - davanti al Tribunale di Avezzano - perché fosse dichiarata nullità e/o annullabilità e/o inefficacia nei propri confronti di un contratto di cessione stipulato dai convenuti tra loro in data 7 novembre 2006 a rogito del notaio M S di Trasacco, e per ottenere, conseguentemente, il trasferimento previo pagamento del corrispettivo - della piena proprietà, alle stesse condizioni previste in tale atto, dell'immobile ceduto, sito in Trasacco, e in subordine del medesimo immobile tranne un fabbricato costruito a seguito di concessione edilizia del 5 ottobre 1973 prot. 3979. 2 qui 2 Si costituiva R N I, in via pregiudiziale eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, resistendo poi nel merito e proponendo domande riconvenzionali nei confronti del fratello attore;
si costituiva resistendo pure ARSSA, che negava di avere ceduto l'immobile de quo incorrendo in violazioni di legge. Con sentenza del 20 maggio 2011 il Tribunale, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e compensava le spese di lite. Avendo C I proposto appello, cui resisteva soltanto Rosina Nicolina Ippoliti che insisteva pure nella domanda riconvenzionale di condanna del fratello al risarcimento per occupazione abusiva dell'immobile, rimanendo ARSSA contumace, la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza dell'11 settembre 2018, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, respingeva l'appello, dichiarava "inammissibili le domande riconvenzionali della parte appellata" e condannava C I a rifondere le spese del grado a R N I.

2. Ha presentato ricorso A V, in proprio e quale erede del coniuge C I, deceduto nelle more del secondo grado, il 16 agosto 2014. Si è difesa con controricorso R N I. La Regione Abruzzo, succeduta nelle more ad ARSSA, ha depositato atto di costituzione per partecipare all'udienza pubblica, cui peraltro non ha poi partecipato. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è articolato in tre motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia illegittimità della sentenza impugnata ex articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., errata individuazione del petitum sostanziale e violazione degli articoli 99, 112 e 386 c.p.c.

3.1.1 Si dà atto che la corte territoriale è pervenuta a confermare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dichiarato dal giudice di prime cure affermando che, sulla base della prospettazione attorea, oggetto sostanziale del petitum è l'accertamento della legittimità del provvedimento 3 3 amministrativo emesso da ARSSA e finalizzato all'assegnazione in proprietà dell'immobile de quo, originariamente assegnato ai genitori dei due fratelli in causa, vertendo quindi non sulla validità del contratto di trasferimento, bensì sulla correttezza della discrezionale fase amministrativa di individuazione da parte della pubblica amministrazione del soggetto cui trasferire mediante contratto la proprietà dell'immobile;
e il giudice ordinario così prosegue il ragionamento della corte territoriale ha giurisdizione solo in ordine alle controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di autorizzazione del trasferimento della proprietà dell'immobile, perché unicamente in tale fase gli assegnatari godono di un diritto soggettivo, onde l'atto di cessione costituisce negozio di diritto privato, laddove nella fase procedimentale amministrativa in cui si chiede l'assegnazione dell'immobile detti soggetti sono titolari soltanto di un interesse legittimo rispetto alla decisione discrezionale dell'ente amministrativo. D'altronde il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo soltanto qualora questo rilevi non come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico (pregiudiziale in senso tecnico), mentre nel caso in esame l'atto amministrativo, consistente nella delibera assunta da ARSSA il 10 settembre 2006 n. 166, atto finale di un'attività amministrativa discrezionale di esercizio di potere autoritativo, è il giuridico fondamento del diritto soggettivo di Rosina Nicolina Ippoliti al trasferimento del bene.

3.1.2 La ricorrente riconosce che, in effetti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che la giurisdizione, a norma dell'articolo 386 c.p.c., deve essere determinata in base all'oggetto della domanda considerando il petitum sostanziale, da identificarsi non solo in relazione alla concreta statuizione chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in relazione alla causa petendi, cioè all'intrinseca natura della posizione soggettiva fatta valere in giudizio riguardo ai fatti indicati a sostegno dell'avanzata pretesa. Nel caso di specie, peraltro, "tra i fatti dedotti a sostegno della pretesa attorea" sarebbe stata specificamente eccepita la violazione di legge in riferimento a L.R. Abruzzo 27 gennaio 1997 n.7, disciplinante l'alienazione di fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà di ARSSA, attributiva 4 guy di diritti soggettivi. In particolare, l'articolo 3 di tale legge regionale, rubricato "Diritti acquisiti", stabilirebbe che il diritto all'alienazione o all'acquisto sarebbe maturato dagli originali detentori (qui, i genitori dei fratelli Ippoliti) in quanto già assegnatari fucensi di tali alloggi, ai sensi della I. n. 230 del 1950, purché la data di immissione in possesso sia antecedente al 30 aprile 1976, e che in mancanza o in luogo degli originali detentori avrebbero diritto all'acquisto i loro eredi o i loro familiari conviventi purché abbiano adibito l'alloggio a propria abitazione e abbiano residenza nel Comune ove è ubicato. Nella presente causa assume la ricorrente essere stata "dedotta la violazione di un preciso diritto soggettivo all'acquisto già maturato dalla parte istante al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e non di un mero interesse legittimo all'assegnazione del bene in quanto l'alloggio risultava già assegnato ed occupato" da M I, cui il figlio C I sarebbe succeduto quale erede legittimo e con il quale sarebbe stato "convivente ed ivi residente", come emergerebbe dal compendio probatorio. Da ciò deriverebbe un vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la sentenza della corte territoriale, che dovrebbe essere conseguentemente cassata con rinvio ad altro giudice ordinario territoriale di pari grado.

3.1.3 Inoltre, in conseguenza della denunciata violazione del diritto soggettivo di cui all'articolo 3 L.R. n. 7 del 1997, l'attore avrebbe chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità/inefficacia del contratto di cessione. Invero, il suo diritto soggettivo al riscatto del bene non sarebbe degradato ad interesse legittimo nel procedimento amministrativo volto all'assegnazione del bene stesso, poiché quest'ultimo "alla data di presentazione della domanda di trasferimento depositata il 15.4.1997... risultava già assegnato al dante causa" M I, deceduto il 12 aprile 1964, per cui ai sensi dell'invocato - articolo il figlio avrebbe vantato il perfetto diritto soggettivo all'acquisto già nel 1997, essendo fin da allora dotato dei requisiti oggettivi e soggettivi nonché da prima del 30 aprile 1976 detentore dell'immobile. L'esercizio del diritto soggettivo ex articolo 3 cit. avrebbe dovuto comportare per l'ente una mera presa d'atto, non essendogli residuata alcuna attività discrezionale sull'opportunità di vendere o meno l'immobile, essendo già stati identificati dal 5 QUI 5 legislatore regionale il soggetto cui trasferire il bene e il relativo prezzo. Si sarebbe trattato, dunque, di un'attività vincolata, circoscritta "al mero riscontro dei dati fattuali oggettivi e soggettivi espressi dalla normativa" rappresentati nella domanda di riscatto, depositata presso ARSSA il 13 maggio 1997 e mai contestata. L'attività richiesta sarebbe consistita nella "semplice verifica della corrispondenza tra la fattispecie concreta (rappresentata nella domanda di riscatto) e quella astratta delineata dalla norma attributiva del potere (diritto soggettivo)", onde la conseguente decisione avrebbe costituito attività vincolata, essendo

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