Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 6723

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Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012, una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la circostanza che una decisione del tribunale del lavoro danese sia stata assunta, conformemente all'ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possa provocare un "vulnus" al principio di terzietà del giudice tale da impedire il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.)

Il giudice italiano, cui sia stato chiesto, ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. a), del regolamento UE n. 1215 del 2012, di negare il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico, inteso anche quale ordine pubblico processuale, non può sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, da parte del giudice straniero, su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia da lui decisa.

In tema di riconoscimento di una sentenza straniera emessa in un altro Stato dell'UE, la condanna al pagamento di un "bod" da parte del giudice del lavoro danese non è assimilabile ad una condanna penale, ma è una misura composita, compensativa e sanzionatoria, avente ad oggetto una "pena pecuniaria" non incompatibile con l'ordine pubblico, in quanto soddisfa i requisiti della tipicità (essendo prevista dalla legislazione danese), della prevedibilità (essendo sufficientemente predeterminati i criteri di quantificazione) e della proporzionalità (essendo distintamente graduate la parte compensativa e la parte sanzionatoria della misura).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 6723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6723
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 29892/2021 Numero sezionale 934/2023 Numero di raccolta generale 6723/2023 Data pubblicazione 07/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE FRANCESCO ANTONIO Presidente PRIVATO GENOVESE Ud.20/02/2023 PU UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere GIUSEPPE SCOTTI MAURO DI MARZIO Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigliere-Rel. ANNAMARIA CASADONTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29892/2021 R.G. proposto da: SOLESI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato COCCIA MASSIMO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANNIZZARO VINCENZO ([...]), VECCHIO FEDERICO ([...]), -ricorrente-

contro

ASSOCIAZIONE SINDACALE LANDSORGANISATIONEM I DANMARK, ASSOCIAZIONE SINDACALE FAGLIGT FAELLES FORBUND, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TEDOLDI ALBERTO ([...]), CONSOLO CLAUDIO ([...]), Numero registro generale 29892/2021 Numero sezionale 934/2023 Numero di raccolta generale 6723/2023 Data pubblicazione 07/03/2023 -controricorrenti- nonchè

contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA DANIMARCA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1864/2021 depositata il 27/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Catania, con sentenza n.1864/21, pubblicata il 27/9/21, ha riformato integralmente l'ordinanza, ex art.702 bis c.p.c., del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 5/12/2018, che aveva accolto la domANa avanzata, ai sensi degli artt.45 e 46 del Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis), dalla LE SP, nei confronti delle Associazioni sindacali danesi AE IS (già associazione Sindacale LANorganisationen I Danmark) e Associazione Sindacale Fagligt Faelles Forbun, di diniego di riconoscimento nello Stato italiano, per contrarietà all'ordine pubblico, della sentenza resa l'8/12/2017 dal Tribunale del Lavoro dello Stato di Danimarca, con la quale la società italiana (la quale, nel dicembre 2013, aveva sottoscritto con l'associazione sindacale 3F un accordo di adesione per le aziende con lavoratori distaccati all'estero) era stata condannata al pagamento, in favore delle suddette associazioni sindacali, di una pena pecuniaria di circa euro 1.900.000,00, a titolo di ammenda per omissione di versamento di contributi previdenziali e oneri sociali vari, in relazione ai lavoratori impiegati nel cantiere danese di Fredericia, ove la LE si era aggiudicata una commessa per lo svolgimento di lavori edili all'interno di una raffineria. 2 di 34 Numero registro generale 29892/2021 Numero sezionale 934/2023 Numero di raccolta generale 6723/2023 Il Tribunale di Siracusa, come si evince dagli atti, premesso che il Data pubblicazione 07/03/2023 giudice del lavoro danese aveva espressamente chiarito che la pena era stata calcolata «in base al principio della differenza (cioè il riSPrmio ottenuto dall'impresa), maggiorata di una penale», penale che svolgeva una funzione sia afflittiva che deterrente, quale sanzione per le imprese che, giocANo sulle differenze del costo del lavoro nei singoli Stati membri, fossero tentate di concorrere in modo sleale sul mercato europeo, aveva affermato, in primis, che non si vertesse in ambito di meri danni punitivi (sulla cui non contrarietà in linea di principio all'ordine pubblico si erano di recente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 16601/2017), ma di una sanzione penale (alla luce di alcuni criteri sintomatici, c.d. criteri "Engel", quali individuati dalla Corte EDU, nella sentenza del 8.6.1976, Engel c. OlANa, § 80-82, «carattere di generalità, scopo repressivo-punitivo, afflittività») e che, stante la ritenuta la violazione di una serie di garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali, doveva negarsi il riconoscimento della sentenza danese, in accoglimento della domANa della ricorrente. I giudici d'appello, dichiarati preliminarmente inammissibili l'intervento in appello del Ministero del Lavoro danese e la produzione, sempre in appello, dei documenti «F 11 e F12», perché già ritenuti inammissibili in primo grado in quanto nuovi, in difetto di un motivo specifico di gravame, hanno sostenuto che: a) come evidenziato nel gravame delle Associazioni sindacali, la condanna inflitta dal giudice danese al pagamento di un «bod» non era riconducibile alla materia penale in quanto non integrante irrogazione di una sanzione penale ma un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (la violazione dell'obbligo assunto dalla LE con il sindacato danese, in forza di accordo contrattuale inter partes, di applicare ai lavoratori dipendenti occupati in Danimarca la contrattazione collettiva), ancorato, ai sensi 3 di 34 Numero registro generale 29892/2021 Numero sezionale 934/2023 Numero di raccolta generale 6723/2023 dell'art.12 della legge nazionale danese n. 106/2008, al minor Data pubblicazione 07/03/2023 costo affrontato dall'impresa inadempiente per il mancato rispetto dell'accordo stipulato oltre ad una maggiorazione percentuale del 7%, per compensare il danno anche conseguente al c.d. dumping sociale che l'accertato inadempimento aveva causato;
b) neppure poteva affermarsi, anche alla luce del divieto di riesame nel merito, che il pagamento del «bod» integrasse una danno punitivo contrario al principio di legalità e dunque in contrasto con l'ordine pubblico (per essere la legge danese applicata carente di tipicità e per risultare non univoco il sistema adoperato per il calcolo del danno), in quanto la sentenza danese, al fine di quantificare l'entità del risarcimento dovuto dal contraente inadempiente, aveva applicato l'art.12 della legge nazionale n. 106/2008, secondo cui la condanna deve essere determinata «avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto inclusa la gravità della violazione da parte dell'autore dell'illecito», ed aveva calcolato il risarcimento nella misura del riSPrmio economico conseguito dalla LE SP per avere sottopagato i dipendenti, rispetto alla contrattazione collettiva che la società italiana si era impegnata a rispettare, «applicANo poi una maggiorazione» pari al 7% del superiore importo «per rendere aderente la condanna alla gravità del caso concreto in considerazione del fatto che tale condotta illecita realizza una pratica vietata ovvero il c.d. dumping sociale», consistente in un insieme di attività tese ad eludere la legislazione nazionale e europea integranti «una forma di concorrenza sleale a danno delle imprese concorrenti al fine di ridurre in modo illegale i costi legati alla manodopera a danno dei diritti dei lavoratori con lo sfruttamento della manodopera impiegata riconoscendo retribuzioni inferiori ai salari minimi concordati e riducendo le tutele contributive e previdenziali dei prestatori di lavoro» ;
c) la condanna del giudice danese era, in effetti, prevedibile, sia in relazione alla normativa estera applicata che alla prassi adottata 4 di 34 Numero registro generale 29892/2021 Numero sezionale 934/2023 Numero di raccolta generale 6723/2023 dal Tribunale danese in decisioni analoghe, come espressamente Data pubblicazione 07/03/2023 motivato, non era né vaga né in determinata, né di particolare gravità «in considerazione dell'entità delle somme che hanno formato oggetto del risarcimento» e conservava «una funzione compensativa riparatoria propria del risarcimento da illecito civile»;
d) inoltre, anche a volere ritenere la condanna complessivamente inflitta dal Tribunale del Lavoro danese («aumento del riSPrmio di spesa conseguito a causa dell'inadempimento ella misura del 7%») come avente anche una funzione deterrente -sanzionatoria, essa risponde ai criteri enucleati dalle Sezioni Unite del 2017, di legalità, prevedibilità e proporzionalità, e mancava il profilo di contrarietà all'ordine pubblico erroneamente ravvisato in primo grado;
e) era inammissibile la doglianza in punto di contrarietà all'ordine pubblico della sentenza per non terzietà del giudice danese (perché proposta per la prima volta in appello) ed erano infondati i motivi relativi all'assenza del doppio grado di giudizio (per essere la sentenza del Tribunale del Lavoro della Danimarca inappellabile), stante la natura non penale della condanna inflitta nello specifico, ed al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del giudice danese (trattANosi di una facoltà e non di un obbligo). Avverso la suddetta pronuncia, la LE SP propone ricorso per cassazione, notificato il 29/11/21, affidato a nove motivi, nei confronti di AE IS, già Associazione Sindacale LANorganisationen I Danmark, e dell' Associazione Sindacale Fagligt Faelles ND (che resistono con controricorso, notificato il 10/1/2022) e del Ministero del Lavoro della Danimarca (che non svolge difese). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata tratta all'udienza pubblica del 20 febbraio 2023, con discussione orale su istanza della P.G. e della ricorrente. 5 di 34 Numero registro generale 29892/2021 Numero sezionale 934/2023 Numero di raccolta generale 6723/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 07/03/2023 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza , ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 45,47 e 48 Regolamento Bruxelles I Bis, ai principi regolatori del giusto processo ex art.111 Cost., agli artt.101, 112, 702 bis e ter c.p.c. e all'art.30 D.lgs. 150/2011, in punto di rigetto, da parte della Corte d'appello, del motivo di gravame (ma l'eccezione era stata già sollevata in primo grado nelle «note autorizzate di replica del 31 luglio 2018» e comunque era rilevabile d'ufficio) relativo alla mancanza di terzietà del

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