Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2024, n. 36223

CASS
Sentenza
28 giugno 2024
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Sentenza
28 giugno 2024

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Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nella specie, bancarotta fraudolenta) non può avere a oggetto denaro di certa provenienza lecita, percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa. (Fattispecie relativa a somme stipendiali ricevute dall'indagato, dopo l'esecuzione del sequestro, per l'attività lavorativa svolta nell'interesse di una società estranea al procedimento penale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2024, n. 36223
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36223
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

36223=24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ROSA PEZZULLO Presidente Sent. n. sez. 925/24 CC 28/06/2024 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - R.G.N. 14661/24 LUCA PISTORELLI MA ELENA MELE CARLO RENOLDI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AN MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. PAOLO VIVIAN, anche in sostituzione dell'avv. FEDERICO LUPPI, il quale, nell'interesse di IO, si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. се RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto, con decreto del 28 giugno 2022, «il sequestro preventivo, fino all'importo di € 918.091,00, dei saldi dei conti correnti e delle altre disponibilità finanziarie riconducibili a NI ID, NI IA e NI NC AR, nonché delle somme che confluiranno in futuro su dette posizioni finanziarie fino a concorrenza con l'importo suindicato>>.

1.1. Esercitata l'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con istanza del 14 novembre 2023 la difesa dell'imputato aveva chiesto «il dissequestro e la conseguente restituzione degli importi accreditati e sequestrati successivamente al 13/07/2022, data di esecuzione del decreto di sequestro originario (e, quindi, degli importi accreditati, a titolo di stipendio), dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2023 e sequestrati nella misura di un quinto, per un totale di euro 7.766,28»; nonché la revoca del sequestro delle somme che in futuro confluiranno sul predetto conto corrente (comprese le somme che perverranno a titolo di stipendio da società diversa rispetto alla fallita)». A fondamento di tale richiesta, la difesa aveva dedotto che sul conto corrente intestato all'imputato confluiva anche la retribuzione percepita dall'attuale datore di lavoro, costituente un'entrata di origine lecita, sequestrata, nella misura di 1/5, in maniera asseritamente illegittima essendosi al cospetto di un'ipotesi di confisca diretta e non per equivalente.

1.2. Con ordinanza del 22 dicembre 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta, avuto riguardo alla funzione ripristinatoria del sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato>> e sul presupposto che la misura ablatoria estesa anche ai redditi leciti non realizzasse, comunque, una confisca per equivalente.

1.3. Il 29 dicembre 2023 la difesa dell'imputato presentò appello ex art. 322- bis cod. proc. pen. avverso tale decisione, deducendo che, in una vicenda assolutamente sovrapponibile», la Corte di cassazione avesse affermato l'illegittimità dell'ablazione delle somme di danaro di natura retributiva confluite sul conto corrente dell'imputato dopo che il sequestro lo aveva azzerato, considerata la sua indubbia provenienza lecita» e dovendosi escludere qualsivoglia confusione tra il denaro sequestrato (...) a titolo di profitto del reato e quello acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare».

1.4. Con ordinanza in data 11 marzo 2024, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto dalla difesa di NI. Dopo avere ricordato che secondo le Sezioni unite la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato va sempre qualificata come diretta, indipendentemente 2 dall'origine lecita della somma oggetto di apprensione, il Collegio ha affermato che le somme di danaro rinvenute nel patrimonio dell'imputato possono essere sottoposte a misura reale ove sia dimostrato che egli abbia conseguito un profitto in conseguenza del reato ascrittogli, sicché il sequestro sarebbe legittimo anche rispetto alle somme pervenute all'imputato successivamente, sino alla concorrenza del profitto, dovendo questo essere riferito all'incremento monetario prodottosi nel patrimonio dell'agente e non al denaro fisicamente inteso, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittima, sia pure in materia dei reati tributari (si citano Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023 e Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022). E del resto se le somme confluite sul conto corrente dopo il sequestro non fossero sequestrate, esse potrebbero essere confiscate al termine del processo, sicché il divieto di misura reale sarebbe contraddittorio e si finirebbe con il far dipendere la possibilità di sequestrare il danaro dalla data, casuale, in cui la somma sia accreditata sul conto corrente. D'altra parte, secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 42415/2021, per il denaro il nesso di pertinenzialità non potrebbe essere inteso come fisica identità della somma confiscata ma consisterebbe nella derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale conseguito, ove ancora rinvenibile, in forma monetaria, nel patrimonio dell'imputato.

2. NC AR NI ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Paolo Vivian e Federico Luppi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240, comma primo, cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la soluzione accolta si ponga in contrasto con quanto affermato dalla sentenza n. 31186 del 27/06/2023 della Quinta Sezione della Corte di cassazione, relativa a una vicenda identica, in cui era contestato il reato di bancarotta fraudolenta. In tale

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