Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2022, n. 10322
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENDRIZZI ROBERTO nato a TRENTO il 23/01/1985 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. . udito il difensore E' presente l'avvocato D AICA del foro di TRENTO in difesa di ENDRIZZI ROBERTO, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Trento il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Trento il 12 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto R E responsabile del reato di lesioni stradali gravi nei confronti di A R F, con l'aggravante della fuga, fatto commesso I'll novembre 2016 e, in conseguenza, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile, alla quale è stata assegnata una provvisionale, con revoca della patente di guida.
2. Il fatto, in sintesi, come ricostruito concordemente dai giudici di merito.
2.1. Una premessa: il Pubblico Ministero ha contestato alternativamente o l'investimento volontario della Sig.r F, la quale stava camminando lungo la strada in un centro abitato, di notte, insieme al suo cane, da parte di R E, che era alla guida di un'auto e che si era determinato a ciò al fine di "punire" la donna a causa di pregressi litigi (contestazione originaria) ovvero l'investimento colposo (contestazione effettuata all'udienza del 26 settembre 2018), opzione quest'ultima fatta propria dal Tribunale.
2.2. I giudici di merito, in base alle dichiarazioni acquisite, all'esito degli accertamenti peritali, ingegneristici e medici, ed alle immagini delle telecamere che inquadrano la strada ove è avvenuto il sinistro, hanno ritenuto che la notte tra il 10 e 1'11 novembre 2016 R E, percorrendo alla guida della sua auto una strada in un centro abitato, di notte, abbia investito da tergo la Sig.r F, provocandole la rottura di tibia e perone della gamba destra. Sono state confutate le tesi difensive circa la caduta autonoma, per cause accidentali, della donna e dell'essersi la stessa fatta male inseguendo la vettura. Si è ritenuto avere il conducente violato gli artt. 140 e 141 del codice della strada, non avendo lo stesso, che aveva assunto abbondante alcool, adeguato la velocità e la conduzione del veicolo alle circostanze concrete del caso (centro abitato, di notte, presenza di veicoli in sosta che costringevano i pedoni a camminare sulla carreggiata) ed essendosi, dopo l'urto, dato alla fuga.
3. Ricorre, tramite Difensore di fiducia, R E affidandosi a quattro motivi, con i quali lamenta vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova (i primi tre motivi).
3.1.Con il primo motivo censura contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione di prove orali e documentali nonché travisamento delle prove per omissione in ordine alla valutazione di elementi probatori acquisiti decisivi ai fini della decisione sull'attribuibilità della condotta all'imputato condannato. In particolare, la Corte di merito avrebbe errato nel valutare le discordanze presenti tra le dichiarazioni della persona offesa A F e quelle resa dal teste G P, senza valutare l'ipotesi ricostruttiva offerta dalla Difesa.
3.2. Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione della prova e travisamento della prova in ordine alla introduzione di una dinamica del fatto
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. . udito il difensore E' presente l'avvocato D AICA del foro di TRENTO in difesa di ENDRIZZI ROBERTO, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Trento il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Trento il 12 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto R E responsabile del reato di lesioni stradali gravi nei confronti di A R F, con l'aggravante della fuga, fatto commesso I'll novembre 2016 e, in conseguenza, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile, alla quale è stata assegnata una provvisionale, con revoca della patente di guida.
2. Il fatto, in sintesi, come ricostruito concordemente dai giudici di merito.
2.1. Una premessa: il Pubblico Ministero ha contestato alternativamente o l'investimento volontario della Sig.r F, la quale stava camminando lungo la strada in un centro abitato, di notte, insieme al suo cane, da parte di R E, che era alla guida di un'auto e che si era determinato a ciò al fine di "punire" la donna a causa di pregressi litigi (contestazione originaria) ovvero l'investimento colposo (contestazione effettuata all'udienza del 26 settembre 2018), opzione quest'ultima fatta propria dal Tribunale.
2.2. I giudici di merito, in base alle dichiarazioni acquisite, all'esito degli accertamenti peritali, ingegneristici e medici, ed alle immagini delle telecamere che inquadrano la strada ove è avvenuto il sinistro, hanno ritenuto che la notte tra il 10 e 1'11 novembre 2016 R E, percorrendo alla guida della sua auto una strada in un centro abitato, di notte, abbia investito da tergo la Sig.r F, provocandole la rottura di tibia e perone della gamba destra. Sono state confutate le tesi difensive circa la caduta autonoma, per cause accidentali, della donna e dell'essersi la stessa fatta male inseguendo la vettura. Si è ritenuto avere il conducente violato gli artt. 140 e 141 del codice della strada, non avendo lo stesso, che aveva assunto abbondante alcool, adeguato la velocità e la conduzione del veicolo alle circostanze concrete del caso (centro abitato, di notte, presenza di veicoli in sosta che costringevano i pedoni a camminare sulla carreggiata) ed essendosi, dopo l'urto, dato alla fuga.
3. Ricorre, tramite Difensore di fiducia, R E affidandosi a quattro motivi, con i quali lamenta vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova (i primi tre motivi).
3.1.Con il primo motivo censura contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione di prove orali e documentali nonché travisamento delle prove per omissione in ordine alla valutazione di elementi probatori acquisiti decisivi ai fini della decisione sull'attribuibilità della condotta all'imputato condannato. In particolare, la Corte di merito avrebbe errato nel valutare le discordanze presenti tra le dichiarazioni della persona offesa A F e quelle resa dal teste G P, senza valutare l'ipotesi ricostruttiva offerta dalla Difesa.
3.2. Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione della prova e travisamento della prova in ordine alla introduzione di una dinamica del fatto
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