Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2022, n. 18126

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2022, n. 18126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18126
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente Ud. 08/03/2022 SENTENZA sul ricorso 5554-2018 proposto da: PU LESCOVELLI GIANPAOLO, DI CANITO GIANLUCA, FEDERICO IVO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO n. 69, presso lo studio dell’avvocato A B, rappresentati e difesi dall’avvocato T L;

- ricorrente -

2022

contro

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO N. 8, presso lo studio dell’avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO ICHINO, SERGIO PASSERINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 181/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/08/2017 R.G.N. 282/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato T L;
udito l’Avvocato A M.

FATTI DI CAUSA

1. Gianluca Canito, Ivo F e Gianpaolo L convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste di Roma e, premesso di essere stati per anni e sin dal 2005 dipendenti a tempo determinato come ‘coristi’, chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto agli ultimi di tali contratti (rispettivamente dal 6 settembre 2012 al 27 ottobre 2012 e dal 30 ottobre 2012 al 27 dicembre 2012) per ragioni formali e sostanziali, per essere stati assunti per far fronte a carenze di organico, per aver svolto attività non previste nei contratti e per avere (il D C) sottoscritto il contratto due giorni dopo l’assunzione.

2. Il Tribunale rigettava le domande escludendo che vi fossero le violazioni denunciate.

3. La pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Trieste, che riteneva che l’assunto secondo il quale, all’epoca delle assunzioni, il numero di coristi in servizio a tempo indeterminato sarebbe stato inferiore a quello previsto in organico (sia a livello ministeriale sia a livello di accordo aziendale) non valesse di per sé a sorreggere la pretesa azionata perché, pur a voler considerare la discrepanza tra l’organico funzionale e l’organico di fatto quale indice della mancanza di temporaneità delle esigenze aziendali, risultava dirimente l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010, convertito in l. n. 100/2010, secondo cui “non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”. Ciò significava che a partire dal 2010 il contratto di lavoro a tempo indeterminato non era più per le fondazioni lirico-sinfoniche la forma normale di assunzione del personale e, correlativamente, quello a termine non costituiva più un’eccezione, potendo essere liberamente utilizzato senza alcun collegamento causale con un’esigenza produttiva temporanea od occasionale. Riteneva perciò irrilevante che i ricorrenti fossero stati assunti non per un’esigenza transitoria ed eccezionale, ma per realizzare determinati spettacoli in presenza di una stabile e consolidata scopertura di organico. 2 P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Aggiungeva che, pur se l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010 non aveva apportato alcuna deroga all’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 e che quindi l’assunzione doveva pur sempre essere effettuata per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in concreto, nella specie, tali ragioni sussistevano essendo emerso che le assunzioni erano state effettuate in relazione alle esigenze di alcuni spettacoli ben individuati. Riteneva nuova, in quanto formulata solo in appello, la violazione del limite numerico di assunzioni fissato dalla contrattazione collettiva, aggiungendo che riguardo ad essa i ricorrenti non avevano operato allegazioni ulteriori. Considerava irrilevante lo svolgimento di mansioni parzialmente diverse da quelle di cui ai contratti ritenendole rientranti, ex art. 2103 cod. civ., nella fisiologia del rapporto di lavoro. In ogni caso sottolineava che rispetto a tali attività ulteriori ne era mancata la prova della natura subordinata, ben potendo queste essere inquadrabili nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuale. Riteneva che i contratti impugnati non raggiungessero, di per sé, il limite dei 36 mesi fissato dall’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001 e che non potevano aggiungersi i periodi di cui ai contratti precedenti, perché non impugnati. In particolare, quanto al D C e al B, escludeva il superamento del limite massimo dei 36 mesi anche computando tutti i contratti a termine come da elenco riepilogativo riportato in sentenza, mentre per gli appellanti F e L riteneva superato il limite, ma solo computando periodi relativi a contratti a termine non impugnati.

4. Contro la sentenza i lavoratori hanno proposto sette motivi di ricorso per cassazione.

5. La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 414 e 420 cod. proc. civ. Censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che fosse stata introdotta in sede di gravame una domanda nuova concernente il superamento del limite di contingentamento là dove, invece, nell’atto di appello erano contenute solo specificazioni, da intendersi quali mere allegazioni difensive, in relazione ad un motivo di nullità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro che, in realtà, era stato già dedotto come tale in sede di ricorso introduttivo del giudizio. P a g . RGN 5554/2018 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 5554/2018 Numero sezionale 789/2022 Numero di raccolta generale 18126/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 3 della l. n. 230/1960 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 in combinato disposto con l’art. 23 della l. n. 56/1987 ed art. 3 c.c.n.l. fondazioni liriche e, ancora, violazione dell’art. 23 della l. n. 56/1987 e art. 3 c.c.n.l. di settore. Lamentano la violazione in materia di onere della prova là dove la Corte territoriale ha ritenuto che i lavoratori non avrebbero allegato nulla con riferimento alla eccepita (in appello) nullità del termine per violazione del limite di contingentamento e, in particolare, non avrebbero indicato la base numerica cui applicare la percentuale. Rilevano che l’art. 3 del c.c.n.l. ratione temporis applicabile ai rapporti in questione prevede che: «Il numero massimo di lavoratori che può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell’organico funzionale fino a concorrenza dell’organico stesso».

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. iv., per motivazione apparente. Sostengono che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto applicabile alle fondazioni liriche il limite dei 36 mesi, non avrebbe esplicitato l’iter logico e giuridico dell’affermazione per cui la mancata impugnazione del contratto a termine precedente avrebbe precluso la possibilità di far valere il superamento (successivo) del termine di 36 mesi.
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