Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 06687

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 06687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06687
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. R.G 8918/2016 Proposto da M, R, A ed A D Relettivamente domiciliati in Roma, al C.so Trieste 87 presso lo studio dell'Avv. S V, rappresentatie difesi , unitamente e disgiuntamente d all’avv. A P e R G procura in calce del ricorso;
-ricorrenti –

Contro

Regione Campaniarappresentata e difesa dall’avv. M l a C dell’avvocatura regionale elettivamente dom.ta in Roma alla via Poli 29 -resistente — - Giunta regionale della Campania con sede in Napoli al Centro direzionale isola C/5 Intimata 2 avverso la sentenza n. 1036/47/16emessa dalla

CTR

Campania e depositata il 9.02.2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 15.02.2023 dal Consigliere Dott. ssa. M B;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.I contribuenti indicati in epigrafe impugnavano l’avviso di accertamento ed irrogazione contestuale di sanzione notificato loro il 29.10.2013, con il quale la Regione Campania ingiungeva il pagamento di euro 6.779,91 a titolo di imposta evasa( IRBA) esanzioni per l’annualità 200 5 , eccependo la decadenza dal potere accertativo, nonchè la prescrizione del termine quinquennale ed il difetto di legittimazione passiva. La CTP di Napoli respingeva il ricorso. Interposto appello, la commissione tributaria r egion ale della Campania confermava la decisione di primo grado, riconoscendo la legittimazione passiva dei ricorrenti ed individuando il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale dalla scoperta del fatto illecito, avvenuta in data 24.04.2013. Avverso la sentenza n. 1036/2016, propongono ricorso per cassazione i contribuenti, sulla base di duemotivi. La Regione Campania replica con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVIDELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. del 26 ottobre 1995,n. 540, nonché omessa ed insufficiente motivazione sulla prescrizione.

2.1Nella illustrazione del motivo così rubricato, la ricorrente reitera tutte le difese già svolte nel giudizio di merito, lamentando che la commissione tributaria regionale non hafatto applicazione dell'art. 15 cit., che stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre 3 dalla data della scoperta del fatto illecito. A dire dei ricorrenti, il comportamento omissivo non può essere rappresentato dalla dichiarazione presentata dal gestore che aveva indicatomovimentazioni non veritiere dei carburanti. In ogni caso,poiché la Regione era già a conoscenza, a far tempo dall’anno 2006, della dichiarazione IRBA , il ritardato invio d a parte dell’Agenzia delle dogane delle relative risultanze delle verifiche non integrerebbe la scoperta del fatto illecito.

2.2.Con la seconda parte della prima censura e la seconda doglianza si lamenta la carenza di legittimazione passiva per non aver i ricorrenti commesso il fatto illecito ascrivibileal gestore, non essendo a loro addebitabile la sanzione applicata, la cui disciplina impositivaesige sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo ( dolo o colpa ) ;
con il secondo strumento di ricorso si deduce , in particolare,l’omessa motivazione , ex art. 360, n.5, cod. proc. civ., in relazione alla carenza di legittimazione passiva e la contestuale violazione del d.lgs. del 18.12.1997,n. 472, reiterando le critiche svolte con la precedente censura.

3. Le censure che attingono la motivazione gravata concernono la disciplina nazionale - d.lgs. del 26 ottobre 1995, n. 540, relativa ai crediti per accise - contrastante con la direttiva europea 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, nonchè con la Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise, che abroga la direttiva 92/12/CEE.

3.2 Va considerato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre 4 2018, n. 30607;
Cass., 10 giugno 2020, n. 11103;
Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561).

4. Ebbene, la commissione tributaria regionale non ha colto la peculiarità della questione giuridica sottesa;
in quanto di puro diritto, il profilo va rilevato d'ufficio in base al citato principio iura novit curia , non essendo la decisione, nella corrispondente parte, coperta dal giudicato interno (v. in generale Cass.del 21 12.1999, n. 14421: Cass del18/02/2021, n. 4272);

5.Ladisciplina concernente l’imposta in esame non assume alcun più rilievo alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 novembre 2021 che, nell’interpretare la citata direttiva 2008/118 -sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, la quale disponeva che iprodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche ( cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, punto 27;
CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, Statoil Fuel Retail, punto 34) -, recepita nel l’ordinamento nazionale con D.Lgs. 29/3/2010, n. 48, ha chiarito che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulterioripurché il relativo gettito sia vincolato ab originead una finalità specifica.

6. La Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta in materia di I.R.B.A. con detta ordinanza, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C - 255/20. Nello specifico, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva n. 118 del 26 ottobre 2008 , recepita nell’ordinamento nazionale con D.Lgs. 29/3/2010 n. 48, che prevede che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulterioripurché il relativo gettito sia vincolatoab origine ad una finalità specifica .
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