Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2019, n. 21201
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 12783-2015 proposto da: DE LUCA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STESICORO, 126, presso lo studio dell'avvocato I T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L C;
- ricorrente -
contro
UNIPOLSAI S.P.A. (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE
39, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/05/2014 R.G.N. 230/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato A B. n. 12783/2015 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. F D L, premesso che in data 31/12/1995 aveva cessato il proprio rapporto agenziale con la Fondiaria S.p.A. - SAI S.p.A. (poi Unipol Sai S.p.A.) per raggiungimento del limite di età (65 anni), agiva nei confronti della società innanzi al Tribunale di Pordenone al fine di ottenere l'accertamento dell'entità temporale del periodo di anzianità di servizio prestato, con condanna della società alla corresponsione per intero dell'indennità di fine rapporto nonché al pagamento delle provvigioni ancora dovute e di altre voci, oltre risarcimento del danno per violazione del diritto di esclusiva e per concorrenza sleale.
2. Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 100/2010 riteneva che effettivamente l'anzianità di servizio dovesse essere calcolata con decorrenza dal 1962 (epoca in cui era stata affidata al De Luca l'Agenzia SAI di Pordenone);
quindi con sentenza definitiva n. 80/2012, ricalcolava l'indennità di fine rapporto dovuta sulla base dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, quantificava le somme spettanti in euro 150.467,47 a fronte della somma di euro 168.149,68 effettivamente percepita dal De Luca, e, con riguardo alla domanda di ripetizione dell'agente, a titolo di rivalsa, per il periodo 1981-1991, della somma di euro 29.749,59, nulla disponeva.
3. Entrambe le decisioni erano confermate dalla Corte d'appello di Trieste. Riteneva la Corte territoriale che non vi fosse alcuna contraddizione tra la sentenza non definitiva (che a dire dell'agente appellante avrebbe implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione, disponendo la c.t.u. anche al fine di n. 12783 2015 R.G. quantificare la rivalsa) e quella definitiva (che aveva dichiarato la prescrizione relativamente al diritto alla ripetizione della somma di euro 29.749,59 corridposta al De Luca dalla società);
rilevava la tardività della questione concernente la mancata comunicazione di cui all'art. 42 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1994 e la non contestata applicabilità al rapporto in questione del precedente Accordo del 1981 che considerava prevalente sulla disposizione di cui all'art. 1752 cod. civ.;
rilevava, inoltre, che non spettasse l'indennità di cui all'art. 8 dell'ANA del 1981 che non riguardava il caso specifico, vale a dire il caso di suddivisione della zona agenziale a seguito di cessazione del rapporto di coagenzia (regolato dall'art. 35, co. 3, dell'ANA del 1981), ma il diverso caso della cessione o riduzione del portafoglio aziendale.
4. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso F D L affidato a due motivi. Unipol Sai S.p.A. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, fissata per l'Adunanza camerale del 13 dicembre 2018, è stata rimessa alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) ed in particolare erronea applicazione/esegesi dell'accordo collettivo ANA del 1981 e mancata applicazione degli artt. 1750, 1751 e 1753 cod. civ. ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto. Rileva che la Corte territoriale avrebbe malamente applicato la pronuncia di questa Corte n. 9386 del 2001 che si riferiva ad una controversia relativa all'indennità di mancato preavviso e non n. 12783'2015 R.G. potendo valere i principi ivi affermati
- ricorrente -
contro
UNIPOLSAI S.P.A. (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE
39, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/05/2014 R.G.N. 230/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato A B. n. 12783/2015 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. F D L, premesso che in data 31/12/1995 aveva cessato il proprio rapporto agenziale con la Fondiaria S.p.A. - SAI S.p.A. (poi Unipol Sai S.p.A.) per raggiungimento del limite di età (65 anni), agiva nei confronti della società innanzi al Tribunale di Pordenone al fine di ottenere l'accertamento dell'entità temporale del periodo di anzianità di servizio prestato, con condanna della società alla corresponsione per intero dell'indennità di fine rapporto nonché al pagamento delle provvigioni ancora dovute e di altre voci, oltre risarcimento del danno per violazione del diritto di esclusiva e per concorrenza sleale.
2. Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 100/2010 riteneva che effettivamente l'anzianità di servizio dovesse essere calcolata con decorrenza dal 1962 (epoca in cui era stata affidata al De Luca l'Agenzia SAI di Pordenone);
quindi con sentenza definitiva n. 80/2012, ricalcolava l'indennità di fine rapporto dovuta sulla base dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, quantificava le somme spettanti in euro 150.467,47 a fronte della somma di euro 168.149,68 effettivamente percepita dal De Luca, e, con riguardo alla domanda di ripetizione dell'agente, a titolo di rivalsa, per il periodo 1981-1991, della somma di euro 29.749,59, nulla disponeva.
3. Entrambe le decisioni erano confermate dalla Corte d'appello di Trieste. Riteneva la Corte territoriale che non vi fosse alcuna contraddizione tra la sentenza non definitiva (che a dire dell'agente appellante avrebbe implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione, disponendo la c.t.u. anche al fine di n. 12783 2015 R.G. quantificare la rivalsa) e quella definitiva (che aveva dichiarato la prescrizione relativamente al diritto alla ripetizione della somma di euro 29.749,59 corridposta al De Luca dalla società);
rilevava la tardività della questione concernente la mancata comunicazione di cui all'art. 42 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1994 e la non contestata applicabilità al rapporto in questione del precedente Accordo del 1981 che considerava prevalente sulla disposizione di cui all'art. 1752 cod. civ.;
rilevava, inoltre, che non spettasse l'indennità di cui all'art. 8 dell'ANA del 1981 che non riguardava il caso specifico, vale a dire il caso di suddivisione della zona agenziale a seguito di cessazione del rapporto di coagenzia (regolato dall'art. 35, co. 3, dell'ANA del 1981), ma il diverso caso della cessione o riduzione del portafoglio aziendale.
4. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso F D L affidato a due motivi. Unipol Sai S.p.A. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, fissata per l'Adunanza camerale del 13 dicembre 2018, è stata rimessa alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) ed in particolare erronea applicazione/esegesi dell'accordo collettivo ANA del 1981 e mancata applicazione degli artt. 1750, 1751 e 1753 cod. civ. ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto. Rileva che la Corte territoriale avrebbe malamente applicato la pronuncia di questa Corte n. 9386 del 2001 che si riferiva ad una controversia relativa all'indennità di mancato preavviso e non n. 12783'2015 R.G. potendo valere i principi ivi affermati
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