Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 05706
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 21 giugno 2013 il Tribunale di Salerno ha disposto la confisca di prevenzione dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano, via Aldo Moro s.n.c., in quanto nella effettiva disponibilità di DI PA. Con decreto del 20 dicembre 2013 la Corte di appello di Salerno ha confermato la misura emessa in primo grado. Con sentenza 27 gennaio 2015, n. 21582, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Con decreto del 12 ottobre 2017, irrevocabile il 23 gennaio 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato nuovamente la misura emessa in primo grado. Con istanza del 10 gennaio 2022 DI PA ha chiesto la revocazione ex art. 28 d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, perché nel frattempo era intervenuta e passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Salerno di assoluzione dalle contestazioni per i reati degli artt. 644 e 629 cod. pen. aggravati ex art. 416- bis.1 cod. pen. Con decreto del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza per tardività. In motivazione la Corte ha precisato che l'istanza è stata presentata oltre il termine semestrale previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 e che l'interessato non aveva dimostrato che il mancato rispetto del termine era dovuto a causa a lui non imputabile.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso PA, per il tramite del difensore, con tre motivi. Con il primo denuncia la illegittimità costituzionale dell'articolo 2i\lakddove, prevedendo un limite alla proponibilità dell'istanza, consentirebbe la sopravvivenza di una misura sostanzialmente punitiva anche nel caso in cui il presupposto di fatto su cui è fondata sia medio tempore venuto meno. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica, per avere il giudice di merito ritenuto che l'PA fosse a conoscenza della sentenza assolutoria già al momento in cui dava mandato al suo difensore di presentare istanza di revoca della misura personale, in quanto l'istanza di revoca della misura personale era antecedente al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria. Sempre con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta che la condizione di latitanza non integra un ritardo imputabile all'istante a titolo di colpa. Con il terzo motivo la difesa lamenta l'incompatibilità con l'art. 6 CEDU del processo in assenza.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi Orsi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo, in cui si propone alla Corte di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede un termine di proposizione della istanza di revocazione, non è fondato. La questione di costituzionalità è proposta sulla base di un affermato