Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2023, n. 213
Sentenza
22 novembre 2023
Sentenza
22 novembre 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Sul provvedimento
Testo completo
00213-24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Gaetano De Amicis Presidente - Sent. n. 1360/2023 Anna Criscuolo -UP 22/11/2023 Maria Silvia Giorgi R.G.N. 28484/23 Enrico Gallucci -Relatore Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU AT, nato in [...] il [...] (CUI 051MRIH) avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione della confisca dei telefoni cellulari e del denaro;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Angelo Nicotera, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. мы RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2023 (motivazione contestuale) ha confermato quella di condanna in primo grado che ha inflitto a RU AT la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente (fatto rubricato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), resistenza a pubblici ufficiali e lesioni personali ad uno di questi, confermando altresì la confisca della somma di denaro di euro 240 e di due telefoni cellulari.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro e dei cellulari, in ordine alla quale evidenzia che difettano le condizioni previste dalla legge per adottare il provvedimento ablatorio.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza di appello ha respinto il motivo di gravame avente ad oggetto la suindicata confisca in quanto "la somma in biglietti da 20 euro risulta, in assenza di diversa dimostrazione da parte dell'imputato, privo di leciti redditi, più che verosimilmente provento dell'attività di spaccio esercitata dall'imputato e i telefoni cellulari (ben tre apparecchi trovati in suo possesso) sono stati il mezzo con cui l'imputato contattava i suoi clienti, e quindi essendo il mezzo con il quale è stato commesso il reato, sono stati condivisibilmente confiscati".
3. Peraltro, la contestazione in ordine alla quale RU ha riportato condanna concerne la mera detenzione dello stupefacente - poco più di 5 grammi di eroina a fine di spaccio (e non la cessione della droga). Pertanto, non è possibile disporre la confisca del denaro ai sensi