Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/09/2021, n. 23819
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ORDINANZA sul ricorso 2229-2017 proposto da: CREDITO EMILIANO S.P.A. - GRUPPO BANCARIO CREDITO EMILIANO CREDEM, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso lo studio dell'avvocato F R, rappresentata e difesa dall'avvocato D T;- ricorrente principale - 2020 VASSALLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, 2666 VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L F;- controricorrente - ricorrente incidentale - contro CREDITO EMILIANO S.P.A. - GRUPPO BANCARIO CREDITO EMILIANO CREDEM;ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 670/2016 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 20/07/2016 R.G.N. 1111/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. RG. 02229/2017 RILEVATO CHE - con sentenza in data 22 giugno 2016, la Corte d'Appello di Salerno, pronunziando in sede di rinvio, ha condannato G V alla restituzione, in favore del Credito emiliano S.p.A., della complessiva somma di euro 61.440,12, oltre interessi legali dalla data della domanda del 23 luglio 2004, sino al soddisfo;- in primo grado il Tribunale di Salerno, con sentenza del 10 marzo 2016, compensando interamente tra le parti le indennità sostitutive del preavviso, che dichiarava reciprocamente dovute, aveva rigettato la domanda principale proposta da Credem S.p.A. e, in parziale accoglimento delle riconvenzionali spiegate dal V, aveva condannato l'istituto di credito al pagamento, in favore del promotore finanziario, della somma di euro 146.353,56 oltre accessori dalle singole scadenze dei crediti, avendo ritenuto sorretto da giusta causa il recesso anticipato del promotore;-confermata la decisione in appello, la Corte di cassazione, reputando l'insussistenza della giusta causa di recesso alla luce del patto di stabilità di sessanta mesi cui il promotore si era obbligato, in quanto fondata sull'esclusivo presupposto della risoluzione di due contratti di gestione del portafoglio con le Banche di credito cooperativo di Battipaglia e Roscigno, ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado;- per la cassazione della pronunzia resa dalla Corte territoriale in sede di rinvio propone ricorso la Credem S.p.A., affidandolo a quattro motivi;- resiste, con controricorso, G V e spiega, altresì, ricorso incidentale affidato a quattro motivi;- entrambe le parti hanno presentato memorie. CONSIDERATO CHE - con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la decisione impugnata deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 389 cod. civ. sub specie di difetto di pronunzia in ordine ad una delle pretese restitutorie avanzate, atteso che la Corte d'appello si sarebbe limitata a riconoscere le somme dovute in ragione dell'assenza di giusta causa ritenuta in sede di legittimità e non anche quelle illegittimamente versate al V in esecuzione della sentenza stessa;- con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. affermandosi come sulle somme considerate e chieste in restituzione da Credem non si fosse formato alcun giudicato contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello;- con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1751 e 336 cod. proc. civ., allegandosi la dovuta restituzione delle somme considerate sulla base della normativa concernente il contratto di agenzia;- con il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in tema di governo delle spese di lite;- con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 394 cod. proc. civ. per mancato deposito dell'originale della pronunzia di legittimità n. 19300/2015;- con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.;- con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 394 cod. proc. civ. e 1748 cod. civ.;- con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 91 cod. proc. civ.;- ritiene il Collegio che i primi tre motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, siano infondati e, pertanto, non possano essere accolti;- giova evidenziare, al riguardo come, per stessa allegazione di parte ricorrente, il contenuto della domanda formulato in sede di rinvio fosse del seguente tenore:"accertato il recesso anticipato del sig. V dal contratto di agenzia in violazione dell'obbligo contrattuale assunto, senza concessione del preavviso e senza giusta causa, accertare e dichiarare che il sig. V è debitore verso Credem della somma di euro 61,440,12, a titolo di restituzione di somme percepite indebitamente trattenute, in ragione dell'applicazione del ricalcolo provvigionale previsto dall'art. 7 dell'allegato C al mandato di agenzia, nonché a titolo di indennità di mancato preavviso e per l'effetto condannare il signor vassallo al pagamento a favore di Credem della somma di euro 61.440,12, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. E per l'effetto di quanto sopra condannare il sig. V alla restituzione di quanto indebitamente versato da Credem in esecuzione della sentenza citata";- orbene, è opportuno premettere, con riguardo alla dedotta violazione dell'art.112 cod. proc. civ., che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta;nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass.
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