Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 51815
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M.D. nato a omissis avverso la sentenza del 21/10/2016 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente A M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M I, che ha concluso chiedendo: per il capo A), l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, limitatamente alle condotte nei confronti di B.M.M. e il P.A. l'inammissibilità del ricorso nel resto;
per il capo B), l'inammissibilità del ricorso;
per il capo C), il rigetto del ricorso;
uditi per l'imputato gli avv.ti A A e G A, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO M.D. è stato chiamato a rispondere: del reato di cui agli artt. 61, n. 9), 81, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., perché, in qualita di omissis aveva indotto alla prostituzione alcuni ragazzi e, in particolare, aveva compiuto atti sessuali con quattro minori, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, facendoli denudare, per guardarli anche mentre visionavano video erotici, palpeggiando i loro organi genitali, masturbandoli e praticando loro dei rapporti orali, con le aggravanti di cui al richiamato terzo comma, rispetto a tre delle persone offese, e di aver commesso il fatto con l'abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto (capo A);
del reato di cui agli artt. 61, n. 9), 56, 81, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., per aver tentato il compimento di atti sessuali con altri due minori, verso il corrispettivo di denaro ed altra utilità economica, in particolare, dopo averli denudati, aveva avvicinato la bocca ai genitali di uno, tentato di toccare i genitali di un altro, ed inviato messaggi telefonici in tema, non riuscendo nell'intento della consumazione del rapporto sessuale orale per il diniego opposto dagli stessi minori, con l'aggravante che uno dei due ragazzi aveva un'età inferiore agli anni 16 (capo B);
del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 600 ter, primo comma, con riferimento all'art. 600 sexies, secondo comma, cod. pen., perché, utilizzando minori di anni diciotto, aveva realizzato e prodotto materiale pornografico, o comunque aveva indotto minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, in particolare, dietro compenso di danaro o altra utilità economiche come le ricariche telefoniche, a posare nudi per le foto da lui realizzate, aventi ad oggetto gli organi genitali, con le aggravanti di aver commesso i fatti in danno di minori e con l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto (capo C). I minori sono stati compiutamente identificati nei capi d'imputazione ed i fatti sono stati contestati come commessi in omissis Solo tre dei ragazzi si sono costituti nei gradi di merito come partì civili. I difensori delle parti civili non si sono presentati innanzi a questa Corte.
1.1. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 12 giugno 2015, ha condannato l'imputato alla pena di anni 9, mesi 8 di reclusione, ritenuta la continuazione, oltre spese e pene accessorie;
per il reato di cui al capo A), la condotta di prostituzione minorile nei confronti di una delle persone offese è stata qualificata come tentativo;
per il capo B), è stato escluso il reato nei confronti di una delle persone offese;
per il capo C), è stato escluso il reato di pornografia minorile nei confronti di una delle persone offese. L'imputato è stato assolto dai residui reati e condannato al risarcimento dei danni, oltre spese, a favore di due delle parti civili.
1.2. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.
1.3. I giudici - con conforme valutazione rispetto al Tribunale - hanno accertato che l'imputato ha ricevuto vari ragazzi minorenni in parrocchia e, con la scusa di un contratto con la televisione, vantando una parentela importante e predisponendo dei falsi moduli di ingaggio, verso corrispettivo, ha realizzato dei ritratti fotografici o video dei loro genitali e, in alcuni casi, li ha palpeggiati nelle parti intime o ha avuto con loro dei rapporti orali. Ad un certo punto, alcuni dei ragazzi hanno raccontato i fatti ad un giovane che frequentava la chiesa perché interessato ad intraprendere la via del sacerdozio, il quale ha provveduto a svolgere indagini in proprio, realizzando un video con il suo cellulare del percorso seguito per raggiungere la stanza in cui vi erano i dispositivi elettronici dell'imputato, computer e cellulare, trovando le foto e gli altri documenti compromettenti e sporgendo denuncia, subito dopo, all'autorità di polizia;
le persone offese hanno confermato i fatti.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'avv. A A ha presentato sette motivi di ricorso, mentre l'avv. G A ha presentato due motivi di ricorso. In data 9 novembre 2017, l'avv. A ha presentato una memoria contenente un motivo nuovo.
2.1. Con il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. A, si censura (a) l'omessa motivazione sui motivi nuovi in appello in ordine alla mancanza assoluta della sussistenza del pericolo di diffusione del materiale presuntivamente prodotto in relazione al reato di cui all'art. 600 ter cod. pen.: si sostiene, sul punto, che il reato è integrato se l'attività si rivolga, anche solo potenzialmente, ad un numero più o meno ampio di fruitori, cosicché colui che produce il materiale pornografico, che non circoli al di fuori della sfera privata, commette piuttosto il reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600 quater cod. pen. Si lamentano, poi: (b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sulle pretese omissioni del Commissariato di Sciacca nella fase delle indagini preliminari, in particolare, con riferimento: bl) all'omesso sequestro degli apparecchi telefonici in dotazione alle persone offese, b2) all'omessa verifica dei tabulati telefonici, b3) all'omesso sequestro del telefonino del denunciante utilizzato per girare i due filmati che erano stati riversati sul CD01, smarrito e non trasmesso in Procura, ma poi acquisito in udienza come copia di una copia effettuata da un ispettore di Polizia, b4) alla differenza di contenuto del CD01 rispetto alle sommarie informazioni del denunciante perché mancava uno dei filmati contenuti nell'originaria chiavetta nonché del materiale mai analizzato e verbalizzato, b5) all'uso del computer della madre dell'imputato, durante la perquisizione, per redigere il verbale, contaminando il reperto;
(c) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese ed ai riscontri delle dichiarazioni stesse, poiché cl.) con ragionamento circolare era stata ritenuta la veridicità del narrato accusatorio a partire dalle relazioni omosessuali dell'imputato con maggiorenni, c2) era stato valorizzato il giudizio dei periti, senza confutare in modo convincente gli argomenti critici del perito di parte, c3) erano stati valorizzati alcuni profili discutibili delle dichiarazioni delle persone offese, c4) non era stata offerta una spiegazione sufficiente dell'incompatibilità logica dell'episodio collocato in data 8 dicembre 2009 rispetto alle prove testimoniali e documentali, delle contraddizioni dei narrati, dell'assenza di traumi nelle persone offese, delle censure sulle altre testimonianze, delle artificiosità emerse nella verbalizzazione delle sommarie informazioni testimoniali di parte, attraverso il metodo del copia-incolla;
(d) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla testimonianza e all'apporto offerto dal denunciante, ritenuto attendibile, nonostante avesse girato il filmino volto a precostituire la prova del reato con condotta considerata dagli stessi giudici ai limiti dell'illecito;
(e) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'analisi della perizia relativa al computer dell'imputato e della consulenza di parte, sul rilievo che il perito aveva affermato di avere trovato solo un link con il nome di un file uguale ad un'immagine che si vedeva nel filmato, ma non aveva mai detto di avere trovato l'immagine o altre immagini, sicché aveva errato la sentenza nell'assimilazione del file al link, perché la presenza di un link non includeva la presenza del file;
inoltre nel cellulare sequestrato non era stata trovata la foto inquadrata nel video dei genitali né vi era traccia informatica che potesse ricondurre a quel file e gli argomenti che avevano escluso la tesi difensiva del complotto non erano convincenti;
(f) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di ipotesi alternative, in particolare sul complotto, quando fl) tale emergenza processuale derivava dalle dichiarazioni di alcuni testi oltre che dello stesso denunciante, f2) le persone offese erano legate tra di loro da rapporti di conoscenza ed amicizia, f3) vi era stato certamente un effetto di propagazione della notizia, f4) vi era un conflitto con il denunciante che aveva interrotto il suo percorso vocazionale e con la persona offesa responsabile di furti in parrocchia e coinvolta in episodi per cui era stata pronunciata l'assoluzione.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, si censura la mancata rinnovazione dell'audizione del denunciante. Secondo la prospettazione difensiva, a seguito della perizia informatica era sorta la necessità di risentire il teste per comprendere meglio la dinamica della formazione del video, anche perché il denunciante aveva dichiarato di avere installato e disinstallato un software sul computer dell'imputato per recuperare file cancellati, mentre il perito aveva verificato che il 28 dicembre 2009, alle ore 15,35, era stato installato ed alle ore 15,53 era stato rimosso il "PC inspector file recovery", programma che consentiva di recuperare i file, a meno dell'uso in mala fede. La difesa sostiene che non vi era la prova che i dispositivi, computer e
udita la relazione svolta dal componente A M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M I, che ha concluso chiedendo: per il capo A), l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, limitatamente alle condotte nei confronti di B.M.M. e il P.A. l'inammissibilità del ricorso nel resto;
per il capo B), l'inammissibilità del ricorso;
per il capo C), il rigetto del ricorso;
uditi per l'imputato gli avv.ti A A e G A, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO M.D. è stato chiamato a rispondere: del reato di cui agli artt. 61, n. 9), 81, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., perché, in qualita di omissis aveva indotto alla prostituzione alcuni ragazzi e, in particolare, aveva compiuto atti sessuali con quattro minori, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, facendoli denudare, per guardarli anche mentre visionavano video erotici, palpeggiando i loro organi genitali, masturbandoli e praticando loro dei rapporti orali, con le aggravanti di cui al richiamato terzo comma, rispetto a tre delle persone offese, e di aver commesso il fatto con l'abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto (capo A);
del reato di cui agli artt. 61, n. 9), 56, 81, 600 bis, secondo e terzo comma, cod. pen., per aver tentato il compimento di atti sessuali con altri due minori, verso il corrispettivo di denaro ed altra utilità economica, in particolare, dopo averli denudati, aveva avvicinato la bocca ai genitali di uno, tentato di toccare i genitali di un altro, ed inviato messaggi telefonici in tema, non riuscendo nell'intento della consumazione del rapporto sessuale orale per il diniego opposto dagli stessi minori, con l'aggravante che uno dei due ragazzi aveva un'età inferiore agli anni 16 (capo B);
del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 600 ter, primo comma, con riferimento all'art. 600 sexies, secondo comma, cod. pen., perché, utilizzando minori di anni diciotto, aveva realizzato e prodotto materiale pornografico, o comunque aveva indotto minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, in particolare, dietro compenso di danaro o altra utilità economiche come le ricariche telefoniche, a posare nudi per le foto da lui realizzate, aventi ad oggetto gli organi genitali, con le aggravanti di aver commesso i fatti in danno di minori e con l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto (capo C). I minori sono stati compiutamente identificati nei capi d'imputazione ed i fatti sono stati contestati come commessi in omissis Solo tre dei ragazzi si sono costituti nei gradi di merito come partì civili. I difensori delle parti civili non si sono presentati innanzi a questa Corte.
1.1. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 12 giugno 2015, ha condannato l'imputato alla pena di anni 9, mesi 8 di reclusione, ritenuta la continuazione, oltre spese e pene accessorie;
per il reato di cui al capo A), la condotta di prostituzione minorile nei confronti di una delle persone offese è stata qualificata come tentativo;
per il capo B), è stato escluso il reato nei confronti di una delle persone offese;
per il capo C), è stato escluso il reato di pornografia minorile nei confronti di una delle persone offese. L'imputato è stato assolto dai residui reati e condannato al risarcimento dei danni, oltre spese, a favore di due delle parti civili.
1.2. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.
1.3. I giudici - con conforme valutazione rispetto al Tribunale - hanno accertato che l'imputato ha ricevuto vari ragazzi minorenni in parrocchia e, con la scusa di un contratto con la televisione, vantando una parentela importante e predisponendo dei falsi moduli di ingaggio, verso corrispettivo, ha realizzato dei ritratti fotografici o video dei loro genitali e, in alcuni casi, li ha palpeggiati nelle parti intime o ha avuto con loro dei rapporti orali. Ad un certo punto, alcuni dei ragazzi hanno raccontato i fatti ad un giovane che frequentava la chiesa perché interessato ad intraprendere la via del sacerdozio, il quale ha provveduto a svolgere indagini in proprio, realizzando un video con il suo cellulare del percorso seguito per raggiungere la stanza in cui vi erano i dispositivi elettronici dell'imputato, computer e cellulare, trovando le foto e gli altri documenti compromettenti e sporgendo denuncia, subito dopo, all'autorità di polizia;
le persone offese hanno confermato i fatti.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'avv. A A ha presentato sette motivi di ricorso, mentre l'avv. G A ha presentato due motivi di ricorso. In data 9 novembre 2017, l'avv. A ha presentato una memoria contenente un motivo nuovo.
2.1. Con il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. A, si censura (a) l'omessa motivazione sui motivi nuovi in appello in ordine alla mancanza assoluta della sussistenza del pericolo di diffusione del materiale presuntivamente prodotto in relazione al reato di cui all'art. 600 ter cod. pen.: si sostiene, sul punto, che il reato è integrato se l'attività si rivolga, anche solo potenzialmente, ad un numero più o meno ampio di fruitori, cosicché colui che produce il materiale pornografico, che non circoli al di fuori della sfera privata, commette piuttosto il reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600 quater cod. pen. Si lamentano, poi: (b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sulle pretese omissioni del Commissariato di Sciacca nella fase delle indagini preliminari, in particolare, con riferimento: bl) all'omesso sequestro degli apparecchi telefonici in dotazione alle persone offese, b2) all'omessa verifica dei tabulati telefonici, b3) all'omesso sequestro del telefonino del denunciante utilizzato per girare i due filmati che erano stati riversati sul CD01, smarrito e non trasmesso in Procura, ma poi acquisito in udienza come copia di una copia effettuata da un ispettore di Polizia, b4) alla differenza di contenuto del CD01 rispetto alle sommarie informazioni del denunciante perché mancava uno dei filmati contenuti nell'originaria chiavetta nonché del materiale mai analizzato e verbalizzato, b5) all'uso del computer della madre dell'imputato, durante la perquisizione, per redigere il verbale, contaminando il reperto;
(c) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese ed ai riscontri delle dichiarazioni stesse, poiché cl.) con ragionamento circolare era stata ritenuta la veridicità del narrato accusatorio a partire dalle relazioni omosessuali dell'imputato con maggiorenni, c2) era stato valorizzato il giudizio dei periti, senza confutare in modo convincente gli argomenti critici del perito di parte, c3) erano stati valorizzati alcuni profili discutibili delle dichiarazioni delle persone offese, c4) non era stata offerta una spiegazione sufficiente dell'incompatibilità logica dell'episodio collocato in data 8 dicembre 2009 rispetto alle prove testimoniali e documentali, delle contraddizioni dei narrati, dell'assenza di traumi nelle persone offese, delle censure sulle altre testimonianze, delle artificiosità emerse nella verbalizzazione delle sommarie informazioni testimoniali di parte, attraverso il metodo del copia-incolla;
(d) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla testimonianza e all'apporto offerto dal denunciante, ritenuto attendibile, nonostante avesse girato il filmino volto a precostituire la prova del reato con condotta considerata dagli stessi giudici ai limiti dell'illecito;
(e) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'analisi della perizia relativa al computer dell'imputato e della consulenza di parte, sul rilievo che il perito aveva affermato di avere trovato solo un link con il nome di un file uguale ad un'immagine che si vedeva nel filmato, ma non aveva mai detto di avere trovato l'immagine o altre immagini, sicché aveva errato la sentenza nell'assimilazione del file al link, perché la presenza di un link non includeva la presenza del file;
inoltre nel cellulare sequestrato non era stata trovata la foto inquadrata nel video dei genitali né vi era traccia informatica che potesse ricondurre a quel file e gli argomenti che avevano escluso la tesi difensiva del complotto non erano convincenti;
(f) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di ipotesi alternative, in particolare sul complotto, quando fl) tale emergenza processuale derivava dalle dichiarazioni di alcuni testi oltre che dello stesso denunciante, f2) le persone offese erano legate tra di loro da rapporti di conoscenza ed amicizia, f3) vi era stato certamente un effetto di propagazione della notizia, f4) vi era un conflitto con il denunciante che aveva interrotto il suo percorso vocazionale e con la persona offesa responsabile di furti in parrocchia e coinvolta in episodi per cui era stata pronunciata l'assoluzione.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, si censura la mancata rinnovazione dell'audizione del denunciante. Secondo la prospettazione difensiva, a seguito della perizia informatica era sorta la necessità di risentire il teste per comprendere meglio la dinamica della formazione del video, anche perché il denunciante aveva dichiarato di avere installato e disinstallato un software sul computer dell'imputato per recuperare file cancellati, mentre il perito aveva verificato che il 28 dicembre 2009, alle ore 15,35, era stato installato ed alle ore 15,53 era stato rimosso il "PC inspector file recovery", programma che consentiva di recuperare i file, a meno dell'uso in mala fede. La difesa sostiene che non vi era la prova che i dispositivi, computer e
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