Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/11/2019, n. 45452

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/11/2019, n. 45452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45452
Data del deposito : 8 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCARCI FRANCESCO nato a TARANTO il 30/04/1952 SCARCI GIUSEPPE nato a TARANTO il 23/11/1955 avverso la sentenza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per rinuncia al ricorso da parte di S F;
inarnmissibilità del ricorso presentato nell'interesse di S G. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. S F e S G ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce del 31 maggio 2017 - resa in sede di giudizio di rinvio da questa Corte (Sez. 1^, sentenza n. 47625 del 5 febbraio 2016) -, che, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Lecce del 20 luglio 2012, pronunciata assoluzione nei loro confronti in riferimento ai delitti di cui agli artt. 416 - bis cod.pen., 12-quinquies I. n. 356 del 1992 e 513-bis cod.pen., contestati ai capi A), B), C) e P), ed escluse le aggravanti di cui agli artt. 7 I. n. 203 del 1991 e 638, comma 3, cod.pen., ha rideterminato le pene loro inflitte: quanto a S F, in relazione ai delitti di cui ai capi E), F), G), H), I), N), O) - per detenzione e porto di armi ed esplosivi, intestazione fittizia di beni e simulazione di reato - nella misura di anni sei di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa;
quanto a S G, in relazione ai delitti di cui ai capi D), G), Q) ed R) - per detenzione e porto di armi ed esplosivi, usura e estorsione - nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione e Euro 1.200,00 di multa.

2. Gli atti di impugnazione, a firma dell'Avvocato Veneto per S G ed a firma dell'Avvocato Luigi Esposito per S F e S G, denunciano la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione. Deducono, all'uopo, che la Corte di appello, ancorchè abbia determinato la pena per il delitto di cui all'art. 10 I. n. 497 del 1974, contestato agli imputati al capo G) ed individuato come il più grave ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione, in anni cinque di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, e, quindi, in misura addirittura superiore al limite medio edittale, pari (quanto alla pena detentiva) ad anni quattro di reclusione - essendo comminata per la fattispecie in contestazione una pena detentiva compresa tra uno ed otto anni di reclusione - ha omesso di rendere ragione dei criteri legali utilizzati e degli elementi di fatto valorizzati per addivenire alla detta quantificazione della pena: ciò in spregio alle indicazioni direttive della giurisprudenza di legittimità che impongono un impegno argomentativo da parte del giudice di merito sempre più intenso quanto più ci si allontani dal limite edittale medio, avvicinandosi al limite edittale massimo stabilito per il reato in relazione al quale l'imputato ha riportato condanna. 2 m 3. Con memoria in data 14 ottobre 2019, il difensore di fiducia e procuratore speciale di S F ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'assistito.
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