Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19370
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Termini Imerese - che aveva riconosciuto NC CO colpevole, in concorso, di tutti i delitti contestati ( capi da A) ed H) - lo ha assolto dai furti di bestiame di cui ai capi C), D), E), F), per non avere commesso il fatto, confermando, invece, la statuizioni di primo grado con riguardo ai furti all'interno di abitazioni rurali di cui ai capi A) e B), nonché al furto di bestiame sub H), e alla detenzione illegale di un'arma comune da sparo, di cui al capo G) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Alessandro Martorana che, nell'interesse dell'imputato, svolge due motivi.
2.1. Con il primo, relativo al furto di bestiame, sub H), denuncia violazione dell'art. 624 e vizi della motivazione anche per travisamento della prova, sostenendo che l'animale trafugato venne trovato - a distanza di tre mesi dal fatto - presso locali di proprietà del coimputato, dove il ricorrente si occupava esclusivamente dell'accudimento degli animali, peraltro, mancando elementi di collegamento del furto con l'imputato.
2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciati vizi della motivazione in relazione al delitto sub G), sostenendosi che, in assenza di rinvenimento o di sequestro dell'arma, la responsabilità dell'imputato si fonderebbe su mere e sole "vanterie" o, raccolte nel corso delle intercettazioni, in cui egli, parlando con diversi interlocutori, fa riferimento al possesso di un'arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente ai capi G) e H), con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito.
2. Emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito, per i delitti di cui ai capi A) e B), che le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che avevano ripreso le fasi di svolgimento delle azioni furtive, visionate dagli inquirenti, avevano condotto al riconoscimento in termini di certezza dell'imputato, quale co-autore dei furti.
2.1. Quanto al furto di ovini di cui al capo H), la responsabilità dell'imputato è stata affermata alla luce dell'esito della perquisizione eseguita presso la stalla di proprietà del coimputato JA, dove venne trovato anche il ricorrente, unitamente a un animale oggetto di furto, riconosciuto dalla persona offesa come proprio.
2.2. Con riguardo al reato sub G), la responsabilità del ricorrente per la detenzione di una pistola è stata tratta, pur mancando il rinvenimento, da tre