Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2010, n. 356
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In materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal terzo comma dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36-bis, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 8 aprile 2006, n. 248 e più favorevole al contribuente).
In tema di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, l'art. 3, terzo comma, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. nella legge 23 aprile 2002, n. 73 - il quale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso dall'inizio dell'anno e la data della contestazione della violazione - è stato introdotto per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte ad incentivare l'emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude qualsiasi obbligo dell'ente, che irroga la sanzione, di provare l'effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell'infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all'autore della violazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al n. 15410/08 di RG) proposto da:
M A, residente in Selvazzano Dentro (PD) alla Via Risorgimento n. 65, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Monti Paridi n. 48 presso l'avv. MARINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende insieme con l'avv. L T in forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(1) AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'AVVOCATURA DELLO STATO che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
(2) il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
(3) l'Ufficio di Padova 2 dell'AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
- intimati -
nonché
2. sul ricorso incidentale condizionato (iscritto al n. 18768/08 di RG) proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, come innanzi rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
M A, ut supra rappresentato;
- intimato -
entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 13/14/07 depositata il 19 aprile 2007 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2009 dal Cons. dr. Michele D'ALONZO;
sentite le difese delle parti, svolte dall'avv. Giuseppe MARINI, per il ricorrente, e dall'avv. Amedeo ELEFANTE (dell'Avvocatura Generale dello Stato) per l'Agenzia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 giugno 2008 al MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE ed all'AGENZIA delle ENTRATE ed il giorno 11 giugno 2008 all'Ufficio di Padova 2 della stessa AGENZIA (ricorso depositato il 17 giugno 2008), M A - premesso che sulla scorta della segnalazione degli ispettori dell'INAIL i quali il 30 ottobre 2002 avevano redatto "verbale di accertamento" nel quale sostenevano che il 1 ottobre 2002 avevano trovato "intenti a lavorare" nel suo laboratorio di pasticceria suo nipote Vettorato Daniele (che "aveva appena iniziato l'attività lavorativa") e tal Z Sergio ("pensionato", "cliente") non iscritti nei libri paga e nel libro matricola, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in base all'"allora vigente D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 art. 3, comma 3, (convertito nella L. 23 aprile 2002, n. 73)" ("che prevedeva l'irrogazione di una sanzione dal 200% al 400% del costo del lavoro sostenuto per ciascun lavoratore irregolare"), gli aveva irrogato una sanzione pari ad Euro 37.133,28 -, in forza di CINQUE motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 13/14/07 depositata il 19 aprile 2007 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Ufficio avverso la decisione (114/12/05) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, "preso atto delle prove" ("dichiarazioni" del Vettorato e dello Z nonché di "dipendenti, di ex dipendenti e di fornitori") da lui offerte, aveva recepito il suo ricorso.
Nel controricorso notificato il 14 luglio 2008 (depositato il 22 luglio 2008) l'Agenzia intimata (con i "conseguenti provvedimenti in punto di spese di giudizio") instava per il rigetto dell'avversa impugnazione e, per l'ipotesi di "sua ritenuta fondatezza", spiegava "ricorso incidentale incondizionato" per la "declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario".
Il Ministero e l'Ufficio locale dell'Agenzia non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione di quello incidentale dell'Agenzia all'anteriore ricorso proposto dal M avendo entrambe le impugnazione ad oggetto la medesima decisione.
2. In via ancora preliminare, ma gradata, deve essere, di poi, rilevata ex officio e dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero (la cui partecipazione al processo non emerge dalla sentenza impugnata) per non avere il ricorrente dedotto che detto ente abbia preso parte a precedente grado o fase del giudizio ne' allegato (e provato) la titolarità in capo allo stesso di un qualche rapporto giuridico che - come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922;
trib., 7 maggio 2007 n. 10341;
3^, 26 gennaio 2006 n. 1692;
2^, 26 gennaio 2006 n. 1507;
2005 n. 965;
2^, 13 settembre 2004 n. 18346;
2^, 29 aprile 2003 n. 6649;
2^, 4 febbraio 2002 n. 1468;
2^, 23 novembre 2001 n. 14910) - lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.), a resistere all'impugnazione: la necessità di tale accertamento, nel caso, discende dal rilievo che (giusta quanto si legge nella sentenza impugnata) la violazione contestata al M (a prescindere dalla sua natura tributaria o meno) è stata accertata il primo ottobre 2002, quindi in epoca successiva alla data (primo gennaio 2001) di operatività (D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) dell'Agenzia delle Entrate, ente dotato (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 61, comma 1) di propria "personalità giuridica di diritto pubblico", del
tutto distinta da quella del Ministero detto.
3. Ancora preliminarmente, infine, si deve evidenziare che - diversamente da quanto sotteso nella concorde richiesta delle parti (formulata all'esito della discussione nella pubblica udienza) di affermare la giurisdizione del giudice ordinario - l'afferente questione, siccome posta soltanto nel ricorso incidentale spiegato dall'Agenzia e non pure nell'impugnazione principale del M, non può essere scrutinata con priorità rispetto ai motivi propri del ricorso principale avendo queste sezioni unite affermato (sentenza 6 marzo 2009 n. 5456) il principio (da ribadire per carenza di convincenti argomentazioni contrarie) secondo cui "il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili di ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest' ultima sia possibile) da parte del giudice di merito";
"qualora invece", come nel caso (in cui il giudice tributario di appello, richiamata la pronuncia di queste stesse sezioni unite n. 123 del 2007, ha espressamente affermato "la propria giurisdizione"), "sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale".
La scrutinabilità della questione concernente la giurisdizione, posta dall'Agenzia, pertanto, è condizionata dall'esito dell'esame del ricorso principale.
4. Nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio osservando:
- "ogni tentativo" di "ulteriormente estendere la portata" della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, "non può essere condiviso" avendo la Corte
Costituzionale (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) "esplicitamente affermato la irragionevole equiparazione, ai fini dell'applicazione della sanzione, di situazioni tra loro diseguali, con riferimento a soggetti che utilizzano i lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia, in ipotesi, avvenuta nella medesima data";
- le "dichiarazioni sostitutive" del Vettorato, dello Z e dei "fornitori" - tenuto conto dell'affermazione di questa Corte (sentenza 29 luglio 2005 n. 16032) per la. quale "in tema di contenzioso tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni... che possono essere utilizzate quando abbiano trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti" -, "in mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza di rapporti di natura subordinata tra il M ed i due soggetti rinvenuti presso il suo laboratorio", "non possono costituire prove ma solo mere affermazioni, prive dei requisiti della certa attendibilità".
Lo stesso giudice, infine, ha ritenuto "non... meritevole di accoglimento la tesi dedotta all'... udienza dal... M in ordine all'applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal D.L. n. 223 del 2006... tenuto conto che, in materia di illecito amministrativo, vige il principio generale tempus regit actum".
5. Il M - riprodotte nel ricorso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dello Z e del Vettorato nonché di "dipendenti", "ex dipendenti", di "fornitori" e di "clienti" esibite al giudice del merito - chiede di cassare tale decisione in forza di cinque motivi (erroneamente numerati sino a sei essendo stato saltato il n. 2).
A. Con il primo il