Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2018, n. 13381
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 22703-2015 proposto da: D SLY CHAIN (ITALY) SA in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott. F D V, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 - PAL. A, presso lo studio dell'avvocato S D M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M Ggiusta procura speciale in calce al ricorso;- ricorrente -contro AXA CORPORATE SOLUTIONS D in persona del suoi legali rappresentanti A S e D F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 112, presso lo studio dell'avvocato A Z, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G S giusta procura speciale in calce al controricorso;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1849/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2018 dal Consigliere Dott. A M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato L O per delega;udito l'Avvocato A Z anche in sostituzione dell'avvocato G G S;FATTI DI CAUSA Axa Corporate Solutions Assurance SA (di seguito Axa) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano DHL Supply Chain S.p.A. (in prosieguo DHL) ed Eurodifarm s.r.l. perché, accertata la loro responsabilità, a titolo contrattuale ed extracontrattuale per lo smarrimento di 120 colli facenti parte di una partita di prodotti medicinali venduti dalla propria assicurata B Ingekheim Italia S.p.A. (di seguito BIT) alla Coop esercenti Farmacie s.c.r.l. (di seguito Coop) avvenuto in data 22/7/2010 durante il trasporto stradale eseguito da Eurodifarm dal deposito di D ai magazzini della destinataria, condannasse le convenute a pagare le somme corrisposte all'assicurata, in qualità di surrogata ex art. 1916 c.c. o di cessionaria ex art. 1260 c.c., di C 156.682,37. Si costituirono entrambe le convenute resistendo alla domanda. Il Tribunale di Milano rigettò le domande di Axa nei confronti di Eurodifarm e le accolse nei confronti di D, con conseguente condanna della medesima al pagamento della somma richiesta, oltre interessi. La D propose appello sollevando l'errata interpretazione del contratto di mandato di spedizione e deposito, l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Axa, l'errata negazione della limitazione del debito vettoriale ai sensi dell'art.1696, co. 2 c.c., l'erronea condanna al pagamento degli interessi di mora ex D.Igs. n. 231 del 2002 anziché di quelle compensativi ex art.1284 c.c.. Si costituirono Axa ed Eurodifarm e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 29/4/2015, ha ritenuto che D, oltre ad essere depositaria e spedizioniere della merce, aveva assunto anche la qualità e la responsabilità del vettore, essendosi assunta l'incarico di trasportare le merci, restando il depositario responsabile in solido con il vettore o i vettori per ogni perdita o avaria della merce. Dunque, anche nel caso in cui il trasporto fosse affidato, come nel caso di specie, ad un subvettore, la D restava obbligata a rispondere dell'eventuale perdita delle merci. La Corte d'Appello ha conseguentemente confermato le statuizioni del primo giudice circa l'individuazione in D del soggetto responsabile per il risarcimento dei danni spettanti ad Axa in surroga, a seguito di successione, a titolo particolare, della compagnia nel diritto di credito dell'assicurato che ha beneficiato dell'indennizzo dell'assicurazione. Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità di D, il giudice d'appello ha ritenuto, in applicazione della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 1693 c.c., che il vettore non avesse dato la prova positiva del fortuito o del fatto del terzo per superare la presunzione, di guisa che D non aveva diritto alla limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696, co. c.c. Infine il giudice ha accolto il motivo di appello relativo alla non debenza degli interessi moratori e alla debenza dei soli corrispettivi. Quanto all'appello incidentale di Axa, relativo alla erronea esclusione della responsabilità di Eurodifarm, la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità di D anche per il fatto del subvettore, in ragione del fatto che il vettore che si avvale dell'opera di un subvettore con il quale concluda un contratto in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore. Avverso la sentenza D ricorre con atto affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. Resiste Axa con controricorso, illustrato da memoria. Il ricorso, originariamente assegnato all'adunanza camerale, è stato quindi rimesso alla pubblica udienza.
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