Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2009, n. 13375

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua.

L'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la validità di un'ordinanza ingiunzione che, pur priva di sottoscrizione autografa, era stata notificata al destinatario unitamente a nota di trasmissione del provvedimento medesimo, regolarmente sottoscritto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2009, n. 13375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13375
Data del deposito : 10 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. Z P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B G, in proprio e quale amministratore unico della società OROBICA COPERTURE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI

6, presso lo studio dell'avvocato M R, rappresentato e difeso dall'avvocato B A, giusta mandato a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
A.S.L. - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 400/2005 del TRIBUNALE di VOGHERA, depositata il 02/12/2005 R.G.N. 1216/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/04/2009 dal Consigliere Dott. Z P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R L, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con ricorso al Tribunale di Voghera, ritualmente depositato, B G, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società "Orobica Coperture s.r.l.", proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 01 Vogh. Psal. 05 con la quale l'Asl di Pavia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.615,00 per la violazione del D.Lgs. 6 settembre 1944, art. 7, capo 7 b, e L. n. 257 del 1992, art. 6, comma 3 e art. 12 in materia di adozione di misure
di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in amianto e normative di applicazione. In particolare l'opponente rilevava la omessa sottoscrizione della copia notificata della predetta ordinanza ingiunzione, nonché la omessa esposizione dei fatti e delle fonti normative.
Con sentenza in data 30.11.2005 il Tribunale rigettava l'opposizione. Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione il Bernini con quattro motivi di impugnazione.
L'Asl di Pavia non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e dei principi generali dell'ordinamento in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

3. Osserva in particolare il ricorrente che erroneamente il Tribunale, pur avendo dato atto che la copia notificata dell'ordinanza ingiunzione era priva di sottoscrizione, aveva ritenuto la circostanza non rilevante sotto il profilo che, unitamente al detto atto, al destinatario era stato notificata altresì la nota di trasmissione regolarmente sottoscritta, omettendo di considerare che tale nota era documento a sè che non poteva essere invocato ai fini della sanatoria dell'atto viziato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta insufficiente e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia;

illogicità manifesta con riferimento all'art. 360 c.p.c., n.

5. Rileva in particolare il ricorrente che in maniera erronea ed apodittica il Tribunale aveva ritenuto che la sottoscrizione dell'atto amministrativo non fosse configurabile quale requisito di esistenza dello stesso, sebbene la costante giurisprudenza avesse affermato la necessità di tale sottoscrizione, ritenendola valida anche se illeggibile o apposta come sigla;
ed erroneamente aveva omesso di considerare che comunque con l'atto di opposizione non era stata eccepita l'inesistenza dell'atto, bensì la sua nullità. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta insufficiente motivazione e illogicità manifesta circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi