Cass. pen., sez. VII, ordinanza 16/01/2019, n. 01834
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: S S nato a NAPOLI il 06/09/1966 avverso la sentenza del 19/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere A B;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. S S ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento ad opera di questa Corte, ha rideterminato la pena inflitta con l'appellata sentenza del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. sub capo B), giusta dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 470 c.p. sub capo A), in quanto estinto per prescrizione. Il ricorrente deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, comma quarto, 132, 133, 648 c.p. e 125, comma 3, e 546, comma 1 lett. e), c.p.p., per avere la Corte d'appello, per un verso, contraddittoriamente ritenuto l'episodio di ricettazione di "indubbia gravità" nonostante la riqualificazione della condotta ai sensi del comma secondo dell'art. 648 c.p.;per altro verso, negato l'esclusione della recidiva o comunque il riconoscimento della circostanza attenuante in termini di prevalenza sull'aggravante, nonché per avere sanzionato l'utilizzo dei prodotti ricettati sebbene integrante un post factum non punibile.