Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/08/2022, n. 24055

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/08/2022, n. 24055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24055
Data del deposito : 3 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

: ry;n(955 ORDINANZA sul ricorso 15711-2017 proposto da: C P, rappresentato e difeso dall'Avvocato D C S, per procura a margine del ricorso, cui sono subentrate, a seguito del suo decesso in data 8/7/2017, CERCATO FRANCESCA e SALVIATO LUCIANA, quali sue eredi, rappresentate e difese dall'Avvocato G D, per procura in calce alla comparsa di costituzione;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI CORTINA D'APEZZO, rappresentata e difesa dall'Avvocato P B e dall'Avvocato M M per procura a margine del ricorso del controricorso;

- controricorrente -

nonché AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE VENETO, FALLIMENTO SVICP S.P.A.;

- intimati -

avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI VENEZIA depositata il 18/5/2017;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 7/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1. 1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 16/11/2013, aveva liquidato in favore dell'ing. P C la somma di C. 91.440,12 quale compenso per l'attività svolta dallo stesso quale consulente tecnico d'ufficio nel giudizio n. 5777/07 RG.

1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver osservato che: - il giudizio d'opposizione, in quanto introdotto nel 2014 (e cioè con atto depositato l'1/9/2014), era disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi condividere la tesi del resistente secondo cui il riferimento ai procedimenti già pendenti, contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 150 cit., avrebbe dovuto essere inteso come relativo ai procedimenti nell'ambito dei quali sia stato pronunciato il decreto di liquidazione opposto, poiché, al contrario, le disposizioni intertemporali di cui alla citata disposizione fanno chiaramente riferimento ai giudizi di opposizione disciplinati dal decreto stesso;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2016, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. nella parte in cui non assoggettata il procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione ad un termine di decadenza sul rilievo che dall'interpretazione sistematica dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. Ric. 2017 n. 15711 - Sez.

2 - CC del 7 giugno 2022 e degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. deve desumersi che il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione sia di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento;
ha, in sostanza, ritenuto che: a) trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, l'interpretazione costituzionalmente orientata, ivi sostenuta, è efficace limitatamente al giudizio a quo;
b) tale interpretazione, estendendo al ricorso introduttivo del procedimento previsto dall'art. 15 cit. un termine di decadenza previsto per l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio sommario di cognizione, non era di certo esigibile da parte della ricorrente al momento della presentazione del ricorso;
c) peraltro, ove si volesse aderire all'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale, sussistevano, nel caso in esame, i presupposti per la rimessione in termini della ricorrente, avendo la stessa depositato il ricorso confidando nel dato testuale della norma, che escludeva l'assoggettabilità dell'impugnazione ad un termine di decadenza.

1.3. Il tribunale, poi, ha escluso che il ricorso fosse inammissibile per violazione del principio di ne bis in idem sul rilievo che: - la precedente opposizione al medesimo decreto, proposta con ricorso depositato il 16/12/2013, era stata dichiarata improcedibile;
- tale pronuncia è inidonea a costituire un giudicato di tipo sostanziale;
- alla ricorrente non era preclusa la proposizione di un ulteriore ricorso, che è, dunque, ammissibile.

1.4. Il tribunale, inoltre, dopo aver rilevato che l'attività svolta dal consulente era stata correttamente ricondotta all'art. 11 del d.m. 30/5/2002 e che tale norma, nel disciplinare il compenso a scaglioni, ha previsto una soglia massima, pari ad C. 516.456,90, ha ritenuto che: - per le consulenze di valore Ric. 2017 n. 15711 - Sez.

2 - CC del 7 giugno 2022 superiore a tale soglia, il valore in eccedenza non dev'essere conteggiato;
- in forza di tali principi (nonché del fatto che il giudice della liquidazione ha riconosciuto gli onorari massimi ed applicato l'aumento del doppio ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002), il compenso massimo liquidabile, relativamente ai beni siti nel Comune di Cortina, era pari non a C. 59.455,76 ma ad C. 19.703,48, - il compenso spettante al consulente doveva essere, pertanto, rideterminato nella somma complessiva di C. 51.687,84 per onorari, oltre alle spese già liquidate.

1.5. Il tribunale, infine, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

2.1. P C, con ricorso notificato il 27/6/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza.

2.2. Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha resistito con controricorso.

2.3. L'Agenzia del Demanio ha depositato atto di costituzione.

2.4. Sono rimasti intimati il Ministero dell'economia e delle Finanze, cui il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, la Regione Veneto ed il Fallimento SVICP s.p.a.. 2.5. Con comparsa del 13/5/2022, Francesca Cercato e Luciana Salviato si sono costituite in giudizio, a seguito del decesso del ricorrente in data 8/7/2017, nella dichiarata qualità di eredi di quest'ultimo, depositando, poi, memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'interpretazione Ric. 2017 n. 15711 - Sez.

2 - CC del 7 giugno 2022 costituzionalmente orientata degli artt. 15 del d.lgs. n. 150 cit. e 702 bis e ss. c.p.c., secondo cui il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2016, era efficace limitatamente al giudizio a quo e che tale interpretazione, estendendo al ricorso introduttivo del procedimento previsto dall'art. 15 cit. un termine di decadenza previsto per l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio sommario di cognizione, non era esigibile da parte della ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, con la indicata sentenza, la Corte costituzionale ha spiegato le ragioni per cui il termine per proporre l'opposizione al decreto sulle spese di giustizia è pari a trenta giorni, negando, peraltro, qualsivoglia fondatezza all'opposta interpretazione secondo cui l'opposizione sarebbe stata proponibile sine die, che è l'unica interpretazione che avrebbe potuto rendere valido il ricorso tardivamente proposto dall'Agenzia del demanio.

3.3. Il d.lgs. n. 150 del 2011, infatti, come evidenziato dalla Corte costituzionale, ha espressamente ricondotto l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia al procedimento sommario di cognizione, con la conseguente applicabilità del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., non potendosi, per contro, ritenere che tale normativa consenta di proporre opposizione senza alcun termine.

3.4. La sentenza interpretativa di rigetto, del resto, ha aggiunto il ricorrente, ha un effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali per cui gli stessi non possono più accogliere Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
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