Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2020, n. 14510
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B M nato a FIRENZE il 03/06/1976 avverso la sentenza del 09/05/2019 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L T che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato C R del foro di FIRENZE in difesa della parte civile P C che deposita conclusioni e nota spese insistendo per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso proposto. E' altresì presente l'avvocato Z E del foro di PRATO in difesa della ricorrente B M che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14/5/2019, il Tribunale di Firenze, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze, ha confermato la pronuncia di responsabilità a carico di B M per il reato di lesioni colpose;ha rideterminato la pena alla stessa inflitta in quella di euro 400 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;ha ridotto a mesi due la durata della sospensione della patente di guida ed ha condannato la predetta imputata alla refusione delle spese di giudizio di parte civile liquidate in euro 500. Era addebitato alla imputata il reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere cagionato a P G lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15 poiché non si fermava al segnale di Stop ad un incrocio, andando così a collidere contro il motociclo condotto dal predetto P 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 83 e 175 cod. proc. pen., 35 d.lgs. 274/2000;omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa. La difesa rappresenta di avere richiesto al Giudice di pace, all'udienza del 13/7/17, la citazione del responsabile civile "Vittoria Assicurazioni S.p.a.", mediante produzione di una PEC indirizzata alla predetta società, che doveva essere intesa come richiesta di citazione del responsabile civile nel giudizio. Il Giudice, tuttavia, non emetteva il decreto di cui all'art. 83, comma 3, cod. proc. pen. in violazione di tale disposione. La rituale citazione del responsabile civile avrebbe potuto consentire una integrazìone risarcitoria valevole ai fini della definizione del processo ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000. Con motivi aggiunti depositati innanzi al Tribunale di Firenze, in data 18/4/2019, la difesa evidenziava che il responsabile civile non era stato messo in condizione dì formulare alcuna proposta risarcitoria, fatto che aveva pregiudicato i diritti della difesa. Pertanto aveva chiesto al Tribunale la restituzione nel termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., al fine di potere accedere, previa verifica della congruità dell'offerta, alla estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000.Il Tribunale, in veste di Giudice di appello, non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze difensive, limitandosi ad osservare che il responsabile civile si era costituito mediante intervento volontario a norma dell'art. 85 cod. proc. pen. e che il Giudice di pace ha solo facoltà di rinviare per tentare la conciliazione tra le parti, a norma dell'art. 29, comma 4, d.lgs. 274/2000. II) Mancanza della motivazione in ordine a specifici motivi dedotti nell'atto di appello. La difesa dell'imputata rappresenta di avere impugnato, con motivi aggiunti depositati in data 18/4/19, l'ordinanza emessa dal Giudice di pace in data 12/7/18, nella parte in cui non aveva concesso un termine per la conciliazione al responsabile civile (come da questi espressamente richiesto alla predetta udienza);nella parte in cui aveva condannato il responsabile civile Vittoria Assicurazioni S.p.a. al pagamento del risarcimento del danno in assenza di una rituale citazione;nella parte in cui non aveva ritenuto congrua la somma offerta dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a. ai fini della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.l.vo 274/2000. La sentenza emessa dal Tribunale di Firenze avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi su tutti questi motivi, incorrendo in un palese vizio dì motivazione. In ordine alla congruità del risarcimento, dalla sentenza di primo grado emerge come il responsabile civile G avesse già offerto alla persona offesa la somma di euro 1800,00 e che, alla successiva udienza del 12/7/2018 il responsabile civile Vittoria Assicurazioni S.p.a. avesse offerto l'ulteriore somma di euro 2.100,00. La parte civile, nelle sue conclusioni scritte, aveva chiesto la condanna dell'imputata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in euro 5000. L'imputata, all'udienza fissata per la discussione del processo in sede di appello, aveva provveduto a corrispondere ulteriori euro 1.100,00 in favore della parte civile, assecondando in tale modo la pretesa risarcitoria formulata dalla stessa parte civile nelle conclusioni rassegnate in primo grado. III) Mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello riguardante la durata della sospensione della patente di guida che si discosta notevolmente dal minimo edittale senza che sia stata fornita congrua motivazione. IV) Mancanza di motivazione in ordine ad uno specifico motivo dedotto nell'atto di appello;inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Nel giudizio di primo grado veniva acquisito in atti il "verbale di spontanee dichiarazioni rilasciate da persona nei cui confronti vengono svolte indagini e relative a sinistro stradale" (allegato al rapporto della polizia municipale, prodotto all'udienza del 15/2/2018). Con l'atto di appello veniva espressamente eccepita la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen. (alla persona non era stato rivolto l'invito a nominare un difensore di fiducia e non si era proceduto, in difetto, a nominare un difensore di ufficio;le sommarie informazioni non erano assunte con la necessaria assistenza del difensore, a cui la polizia giudiziaria deve dare tempestivo avviso). La Corte di appello non si sarebbe pronunciata su tale eccezione incorrendo nel vizio della carenza di motivazione. V) Mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello riguardante Ol'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la ricostruzione del fatto. VI) Omessa motivazione in ordine a tutte le censure rappresentate nei motivi di appello riguardanti la erronea ricostruzione del fatto.
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