Cass. civ., sez. I, sentenza 28/02/2024, n. 5282

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In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/02/2024, n. 5282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5282
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 10890/2019 Numero sezionale 6/2024 Numero di raccolta generale 5282/2024 Data pubblicazione 28/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Banca - Contratti bancari MAURO DI MARZIO Presidente - Usura bancaria - Superamento del tasso LOREDANA NAZZICONE Consigliere soglia e capitalizzazione trimestrale ROSARIO CAIAZZO Consigliere degli interessi MASSIMO FLA Consigliere-Rel. Ud.08/01/2024 PU EDUARDO CAMPESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10890 R.G. anno 2019 proposto da: M C di C C e C. s.n.c., C C, C R e F E, rappresentati e difesi dall'avvocato F C, domiciliati presso l'avvocato M T;
ricorrente

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato N B e dall'avvocato P S, presso la quale è domiciliata;
controricorrente avverso la sentenza n. 28/2019 depositata il 4 gennaio 2019 della Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2024 dal Consigliere Relatore dott. M F;
Sez. I – RG 10890/2019 udienza pubblica 8.1.2024 1 Numero registro generale 10890/2019 Numero sezionale 6/2024 Numero di raccolta generale 5282/2024 Data pubblicazione 28/02/2024 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso;
uditi l'avvocato M T per parte ricorrente e l'avvocato P S per parte controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. ― Con citazione notificata il 30 giugno 2009 M C di C C e C. s.n.c., correntista, unitamente ai fideiussori Claudio Canali, Roberto Canali, U F ed E F hanno convenuto in giudizio Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna s.p.a. per ottenere l'accertamento del saldo di alcuni conti correnti sui quali sarebbe stato operato l'addebito di interessi anatocistici ed usurari, oltre che di commissioni non dovute. La banca si è costituita in giudizio contestando la pretesa azionata e proponendo domanda riconvenzionale con riguardo al saldo negativo portato da due dei conti oggetto del giudizio: l'esposizione debitoria lamentata con riferimento ai due rapporti in questione era pari, rispettivamente, a euro 93.892,69 e a euro 15.744,51. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Forlì ha respinto alcune delle domande degli attori. In seguito all'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio il detto Tribunale ha pronunciato sentenza definitiva con cui, operata la compensazione tra i saldi dei conti correnti, ha condannato la società correntista e i fideiussori al pagamento della somma di euro 93.347,98, oltre interessi. 2. ― Gli attori soccombenti hanno proposto gravame che la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell'istituto di credito, ha respinto. 3. ― Avverso la sentenza della Corte emiliana, pronunciata il 4 gennaio 2019, ricorrono per cassazione, con sei motivi, M C, Claudio Canali, Roberto Canali ed E F, quest'ultima Sez. I – RG 10890/2019 udienza pubblica 8.1.2024 2 Numero registro generale 10890/2019 Numero sezionale 6/2024 Numero di raccolta generale 5282/2024 Data pubblicazione 28/02/2024 anche nella qualità di erede testamentaria di U F. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., società incorporante Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 18754 del 2023. Sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Ha eccepito la controricorrente che la procura ad litem dei ricorrenti non sarebbe stata apposta, spillata o trascritta in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione. 1.1. ― La deduzione va disattesa. Non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della stessa nell'originale (Cass. Sez. U. 19 novembre 2021, n. 35466). 2. ― La banca ha altresì opposto che E F non avrebbe documentato la qualità di erede del deceduto U F. 2.1. ― Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha come conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. 26 settembre 2019, n. 24050;
Cass. 27 gennaio 2011, n. 1943). Nel caso in esame la mancata documentazione della qualità di erede non può tuttavia implicare l'inammissibilità del ricorso della predetta F, che era comunque autonomamente legittimata a Sez. I – RG 10890/2019 udienza pubblica 8.1.2024 3 Numero registro generale 10890/2019 Numero sezionale 6/2024 Numero di raccolta generale 5282/2024 Data pubblicazione 28/02/2024 proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in esito a un giudizio (quello di appello) di cui era parte. Deve piuttosto escludersi che la stessa sia legittimata a stare in giudizio anche nella prospettata qualità di successore di Ugo Forlani. 3. ― Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.. Il secondo oppone un error in procedendo. I due mezzi di censura sono svolti cumulativamente dagli odierni ricorrenti. La sentenza impugnata è attaccata nella parte in cui nega che gli attori avessero contestato la decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di ripetizione (indicato dalla banca nel giugno 1999). Si osserva che, venendo in questione rimesse ripristinatorie, il termine prescrizionale non poteva che decorrere dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Si aggiunge, con riferimento al vizio processuale lamentato col secondo motivo, che gli attori non avevano operato alcuna ammissione quanto alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione della banca. 3.1. ― I due motivi meritano accoglimento. Si legge nel provvedimento impugnato (pag. 6) che tutte le rimesse erano state ritenute ripristinatorie dal Tribunale: affermazione, questa, che la Corte di merito non smentisce. Tali rimesse non possono considerarsi pagamenti suscettibili di ripetizione e quindi è escluso che con riferimento ad esse maturi alcuna prescrizione prima della cessazione del rapporto di apertura di credito: di pagamento, nella descritta situazione, può difatti parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418). E' errato dunque assumere che si sia prescritto il diritto alla ripetizione delle Sez. I – RG 10890/2019 udienza pubblica 8.1.2024 4 Numero registro generale 10890/2019 Numero sezionale 6/2024 Numero di raccolta generale 5282/2024 Data pubblicazione 28/02/2024 rimesse ripristinatorie eseguite più di dieci anni prima della proposizione della domanda del correntista. Né la Corte di appello era esonerata dalla verifica del dies a quo del termine prescrizionale per il sol fatto che gli attori non ne avessero dibattuto: il tema, incentrato su una questione di puro diritto, da raccordare a una precisa acquisizione processuale (quella relativa alla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate) costituiva infatti oggetto di un'eccezione rilevabile d'ufficio (può citarsi, al riguardo, Cass. 21 maggio 2007, n. 11774 che, sulla base del principio per cui le eccezioni vietate in appello sono soltanto quelle in senso proprio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell'allegazione addotta in appello circa l'individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado). 4. ― Il terzo motivo censura la sentenza per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di determinazione del TEG (tasso effettivo globale) con riferimento ad alcuni rapporti (quelli in precedenza intrattenuti dalla società con la banca C). Col quarto motivo è denunciato un error in procedendo. Ci si duole che la Corte di Bologna abbia ritenuto che gli appellanti non avessero impugnato la sentenza parziale di primo grado con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di determinazione del TEG per i rapporti bancari che facevano capo a C. Viene rilevato che gli attori avevano formulato tempestiva riserva di appello e che in sede di gravame avevano impugnato le due sentenze (quella non definitiva e quella definitiva) per omessa pronuncia sulla determinazione del tasso globale usurario dei predetti rapporti. E' dedotto che la sentenza parziale del Tribunale era rimasta silente sulla domanda in questione, mentre quella definitiva l'aveva respinta con statuizione che era stata appellata proprio sulla premessa che la prima Sez. I – RG 10890/2019 udienza pubblica 8.1.2024 5 Numero registro generale 10890/2019 Numero sezionale 6/2024 Numero di raccolta generale 5282/2024 Data pubblicazione 28/02/2024 decisione non si fosse pronunciata sul punto. 4.1. ― Anche tali motivi appaiono fondati. Con la citazione introduttiva del giudizio si era domandato l'accertamento della nullità degli addebiti di interessi usurari effettuati sui conti facenti capo al M C, avendo riguardo anche ai rapporti ex C (cfr. sentenza di appello, pag. 3). Con riferimento a tali

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