Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2018, n. 16978

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2018, n. 16978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16978
Data del deposito : 27 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6059-2017 proposto da: M P, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alberto Pel- legrini ed E D, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Tacito, n. 10;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Uffi- cio in Roma, via Baiamonti, n. 25;

- controricorrente -

e

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale cen- trale d'appello, n. 380/2016 in data 3 agosto 2016 nonché avverso il decreto della Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, n. 4/2014 in data 7 febbraio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale L S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato E D, per delega dell'Avvocato Enrico Dan- te.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza depositata in data 13 febbraio 2013, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in parziale acco- glimento della domanda proposta dal Procuratore regionale presso la medesima sezione, condannava R D, sindaco del Co- mune di Vespolate, A S ed altri consiglieri comunali nonché P M, segretario comunale, al pagamento, in favo- re del Comune, della somma, il primo, di euro 107.765,19, i secondi, di euro 6.158,01 ciascuno, e il terzo, di euro 64.659,11, a titolo di re- sponsabilità amministrativa. Il danno erariale subito dal Comune nasceva dalla condanna dell'ente locale, da parte del giudice civile, per responsabilità precon- trattuale, e ciò a seguito dell'adozione della deliberazione n. 45/99 con la quale il Comune era addivenuto a recesso ingiustificato da trat- tative negoziali che erano state formalizzate ed avviate, tramite pre- cedente deliberazione n. 15/99, con la cooperativa Cica, operante nel settore dei servizi socio-assistenziali. 2. - P M e gli altri litisconsorti hanno interposto gra- vame. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, con decreto n. 4/2014 in data 7 febbraio 2014 ha preliminarmente riget- tato l'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, giacché il comportamento posto in essere risultava caratterizzato da particolare gravità, come tale non meritevole di accesso al beneficio. Quindi, con sentenza n. 380 del 2016, resa pubblica mediante de- posito in segreteria il 3 agosto 2016, la Corte dei conti ha respinto l'appello. Disattesa l'eccezione di prescrizione, la sezione giurisdizionale centrale d'appello ha evidenziato che le sentenze civili di condanna a carico della P.A. non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di re- sponsabilità, ma che il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio convincimento, pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile. E nella specie la Corte dei conti ha ritenuto pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal giudice civile (con la sentenza della Corte d'appello di Tori- no n. 410 del 17 febbraio 2006, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26030 del 5 luglio 2007), risultando dagli atti di quel- la causa che il Comune di Vespolate, conducendo le trattative con la cooperativa Cica, ne ha determinato l'incolpevole affidamento sul successivo esito positivo, inducendola a sostenere documentate spese di progettazione e studio dell'organizzazione della struttura ed a ri- nunciare all'utile connesso e ad altre occasioni contrattuali, il cui im- porto, liquidato dal giudice civile a titolo di responsabilità precontrat- tuale, è confluito, insieme alle spese di giudizio, nella formazione del danno erariale per cui vi è stata condanna. Con particolare riferimento alla responsabilità del Mnico, la Cor- te dei conti ha sottolineato che tra i doveri del segretario comunale vi è anche quello, fondamentale, di esprimere pareri di legittimità sulle delibere dell'ente locale: la circostanza che il Mnico non si sia pro- nunciato, come se avesse da espletare una mera funzione di assi- stenza e collaborazione giuridico-amministrativa nella redazione della delibera, non può valere da esimente, ma coinvolge ancora di più la sua responsabilità per il silenzio serbato, laddove egli avrebbe dovuto evidenziare la non conformità a legge della delibera di recesso adot- tata. Il giudice contabile d'appello ha altresì escluso il lamentato vizio di extrapetizione, rilevando che la sentenza di primo grado ha pro- nunciato nel rispetto del petitum e della causa petendi della domanda risarcitoria azionata con l'atto di citazione. Infatti, nella concreta fatti- specie la Procura regionale aveva prospettato una responsabilità del segretario comunale da condotta commissiva per avere costui espres- so parere di regolarità tecnica in occasione dell'approvazione della de- liberazione n. 45 del 1999;
e la sentenza di primo grado, mantenen- dosi entro i binari tracciati dall'impianto accusatorio, ha ritenuto che il comportamento del Mnico, connotato da colpa grave, sia appunto consistito nel non avere intrapreso, sia pure nella prima seduta, cui aveva partecipato nel pieno possesso delle proprie prerogative e competenze, ogni significativa iniziativa per assicurare una coerente rilevazione dei rischi ed avere, anzi, mantenuto un ingiustificabile si- lenzio. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, e del decreto reso dal medesimo giudice contabile sulla istanza di definizione agevolata, il Mnico ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 febbraio 2017, sulla base di tre motivi. Il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero pres- so la Corte dei conti ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza. Nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ. il Procuratore genera- le della Corte di cassazione ha prodotto, a sua volta, una requisitoria scritta, nella quale sono illustrate le conclusioni di inammissibilità del ricorso, poi ribadite nell'udienza di discussione.
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