Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2022, n. 01606

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2022, n. 01606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01606
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da I S, nato a Boscoreale il 31/8/1961 avverso la sentenza del 24/9/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M , che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori avv. B G e avv. P J con le quali si è chiesto l'accoglimento del ricorso;
In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato S I avverso la sentenza emessa in data 23 maggio 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione nella parte in cui è stata affermata la responsabilità del predetto imputato in ordine ai reati di cui al capo A) e B) ( artt. 110, 323 cod. pen.) e condannato a pena di giustizia.

2. Allo I è ascritta sub A) la condotta tenuta quale RUP nominato con deliberazione del DG n. 165/2015 in data 13.3.2015 con la quale è stata data attuazione della prima e seconda fase della sperimentazione del Presidio Ospedaliero Territoriale di Bollate, in quanto in violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo previsto dall'art. 10 d.leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e relativo regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in quanto autorizzava via e-mail in data 15.1.2016 il subappalto dei lavori alla SGE S.r.l. per la realizzazione dei lavori elettrici nel padiglione 70CUP e uffici da parte della ditta appaltatrice dei lavori il cui direttore del lavori S Minotti era in conflitto di interessi - che ometteva di segnalare e violando l'obbligo di astensione - in ragione della compartecipazione societaria propria e del fratello Antonio Minotti alla ditta subappaltatrice SGE S.r.l. Con ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'essere la predetta SGE incaricata del subappalto del valore di 8.328 euro senza averne i requisiti. E' ascritta sub B) la condotta tenuta quale Responsabile unico del procedimento (RUP) nominato con deliberazione del DG n. 165/2015 in data 13.3.2015 con la quale è stata data attuazione della prima e seconda fase della sperimentazione del Presidio Ospedaliero Territoriale di Bollate, in quanto in violazione dell'obbligo di vigilanza e controllo previsto dall'art. 10 d.leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e relativo regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non impediva che alla società SGE S.r.l. fosse assegnato il subappalto per la realizzazione di lavori elettrici nel padiglione 63 piano 4, versando il direttore dei lavori Renato De Martini in una incompatibilità ai sensi dell'art. 42 d.leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, comparendo nella compagine sociale della società subappaltante, che ometteva di segnalare e violando l'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio emettendo certificazione di regolare esecuzione dei lavori, con ingiusto vantaggio patrimoniale per la SGE S.r.l. consistito nell'essere incaricata del subappalto del valore di 18mila euro.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato S I che con atto dei difensori deduce:

3.1. Con il primo motivo, erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla nuova formulazione della norma in relazione alla necessità della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, violazione nella specie insussistente. Invero, l'art. 10 del D.leg.vo n. 136/2006 - al contrario di quanto assume la sentenza impugnata - non detta specifiche regole di condotta da cui non residuino margini di discrezionalità, non potendosi più considerare le norme di cui al D.P.R. n. 207/2010, che solo declinano il c.d. obbligo di vigilanza e controllo, in quanto di natura regolamentare. Inoltre errato è il riferimento alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, riguardando questi solo la prestazione principale ed essendo peraltro regolamentata da disposizioni regolamentari (art. 302 d.P.R. n. 207/2010), come pure allo svolgimento delle procedure, anch'esse relative a quelle di appalto ( e del subappalto regolato dall'art. 118 con l'ausilio dell'art. 170 d.P.R. n. 207/2010).
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