Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/10/2019, n. 27245

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/10/2019, n. 27245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27245
Data del deposito : 23 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14264-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA F GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

R R;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3244/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 09/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R C. Ric. 2018 n. 14264 sez. MT - ud. 30-05-2019 -2- n.14264/2018 (1011) RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, di rigetto del suo appello avverso la decisione della CTP di Lecce, di accoglimento dell'impugnazione del contribuente R R avverso un avviso di accertamento per estimi catastali 2012;

CONSIDERATO che

il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 d.lgs n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio innanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;
che, con il secondo motivo, l'Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto, diversamente dalla valutazione della CTR, l'avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo esso richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato, collegato ai cambiamenti intervenuti nel tempo, i quali avevano prodotto, in quello specifico ambito territoriale, una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, non
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