Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2020, n. 6091

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L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il formarsi del giudicato implicito esterno con riferimento a domande proposte da un soggetto nella veste di erede, siccome conseguenti al definitivo accertamento di tale qualità avvenuto nel precedente giudizio, e non costituenti un presupposto logico-giuridico di quest'ultimo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2020, n. 6091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6091
Data del deposito : 4 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

0609 1-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Presidente - Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere - Ud. 22/11/2019 - Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - PUC u 6091 R.G.N. 28313/2017 Dott. ENRICO CARBONE - Consigliere - - Rel. Consigliere Rep. I Dott. LUCA VARRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28313-2017 proposto da: ST OR, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato SEVERINO D'AMORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO GIACOBINA, CARLO TABELLINI;
-

- ricorrente -

contro

HI UI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PETRONI, che lo rappresenta unitamente agli avvocati GIACOMOe difende BAŠELIČA, MASSIMO SCALARĪ;
Ric. 2017 n. 28313 sez. S2 - ud. 22/11/2019 1 2500/1P

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 961/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe che ha concluso per l'accoglimento del terzo, quarto, quinto e settimo motivo di ricorso assorbiti l'ottavo e il nono e per il rigetto dei restanti;
Uditi gli Avvocati SEVERINO D'AMORE, MASSIMO PETRONI;
MASSIMO SCALARI FATTI DI CAUSA 1. GU CH adiva il Tribunale di Torino per ottenere l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva nei confronti di EO ES per la somma di euro 26.756,69 oltre interessi per rimborso spese di lite liquidate in un giudizio civile che aveva avuto ad oggetto l'impugnazione del testamento di EL EL in favore di EO ES. h In quel giudizio, GU CH era stato soccombente sia in primo che in secondo grado, ma il suo appello era stato accolto sul punto della riduzione delle spese liquidate dal giudice di primo grado e la differenza era pari alla somma richiesta da CH in questo giudizio.

2. Il Tribunale di Torino ingiungeva a EO ES il pagamento delle somme indicate.

3. EO ES proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la sospensione, in via istruttoria chiedeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nel merito la riduzione della domanda avversa da euro 26.756 ad euro 23.313, proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di GU CH al pagamento di euro 10.000 o quella ulteriore a titolo risarcitorio per Ric. 2017 n. 28313 sez. S2 - ud. 22/11/2019 2 danni morali, psicologici ed assistenziali subiti a seguito di due procedimenti penali (n. 1604 del 2003 e n. 2877 del 2005) oltre al ristoro delle spese per la difesa tecnica quantificati in euro 4.992, chiedeva inoltre la condanna di GU CH al pagamento della somma di euro 36.977, previo rendiconto a titolo di mancato versamento della percentuale spettante al ES sui canoni di locazione percepiti dal novembre 2003, relativamente all'unità immobiliare sita in Torino, via Tommaso Grossi, occupata da LE ER. In subordine, chiedeva la liquidazione della quota spettante al ES della società Silver le cui quote appartenevano per il 95% alla EL e per il 5% a GU CH e chiedeva di condannare quest'ultimo al rimborso delle spese legali e stragiudiziali inerenti la società Silver. Il ES chiedeva anche di dichiarare che il conto deposito titoli in essere presso DI Banca agenzia di Torino, via Po, n. 2, contraddistinto con il n. 50417, poi trasformato nel n. 17689676, cointestato a GU CH e ad EL EL, era di esclusiva proprietà di quest'ultima con conseguente restituzione della somma di euro 90.370. Tale conto, infatti, era stato aperto il 16 gennaio 2003 grazie all'acquisto di titolo operato con denari della EL provenienti dal suo conto corrente personale e, pertanto, la somma che la banca aveva liquidato a favore di CH doveva essere restituita all'attore, in quanto di sua esclusiva proprietà;
chiedeva, in subordine, di considerare di non modico valore la cointestazione del suddetto conto e di dichiararne la nullità per mancanza di forma, compensando la suddetta somma con quanto richiesto da CH.

4. Si costituiva GU CH svolgendo le sue difese.

5. Il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo opposto previa compensazione tra gli opposti crediti e condannava GU CH a pagare a EO ES la somma di euro 71.675 oltre interessi, poneva le spese della consulenza a carico di ciascuna parte Ric. 2017 n. 28313 sez. S2 - ud. 22/11/2019 3 nella misura del 50%, liquidava le spese processuali sostenute da EO ES nella somma di euro 12.000 per compensi, compensava spese processuali nella misura del 50% e condannava GU CH pagare a EO ES il restante 50% delle spese liquidate.

6. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello principale EO ES e appello incidentale GU CH. La Corte d'Appello di Torino esaminava in via preliminare l'eccezione sollevata da GU CH di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da ES, in quanto coperte dal giudicato formatosi con la sentenza n. 486 del 2010 della Corte d'Appello di Torino. Tali domande, infatti, erano direttamente ricollegate ai fatti già definitivamente accertati dalla citata sentenza n. 486 del 2010, in particolare: 1) la richiesta di condanna di CH al versamento in suo favore della somma di euro 36.977 con riferimento alla percentuale spettante al ES dei canoni percepiti dal CH in relazione agli immobili di proprietà della società Silver di cui ES sosteneva di essere titolare della quota del 95% in qualità di erede universale della signora EL;
2) la richiesta di condanna di CH al pagamento della somma di euro 115.517,66 esistente al momento del decesso sul conto cointestato con la EL e prelevata da CH medesimo;
3) la richiesta di condanna di CH alla corresponsione degli interessi sulle somme indebitamente percepite dal momento del decesso della signora EL. L'inammissibilità di tali domande riconvenzionali, così come quella di condanna di CH al risarcimento dei danni morali, psicologici ed esistenziali asseritamente subiti da ES in conseguenza della denuncia querela e della successiva richiesta di riapertura del procedimento penale, derivava anche da quanto disposto dall'articolo 36 c.p.c. secondo cui il giudice competente per Ric. 2017 n. 28313 sez. S2 - ud. 22/11/2019 4 la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore e da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione. La domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti nella causa in forma di eccezione. Dunque la relazione di interdipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore è ciò che giustifica la trattazione simultanea delle cause, configurandosi non già come identità della causa petendi ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale in relazione all'eccezione proposta. Nella specie il giudizio di primo grado era stato instaurato attraverso la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino con cui venivano accolte le istanze proposte da CH in ordine al pagamento delle somme riportate nel ricorso. Nel giudizio pertanto ES avrebbe dovuto proporre in via riconvenzionale soltanto le domande fondate sul fatto alla base del titolo dedotto in giudizio, relativo al credito vantato da CH. Al contrario ES aveva proposto domande riconvenzionali che si fondavano su fatti diversi rispetto a quelli dedotti dall'attore. Di conseguenza le domande riconvenzionali proposte da ES non erano ammissibili, introducendo una diversa causa petendi rispetto alla domanda

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