Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2013, n. 7371
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Nel giudizio disciplinare attribuito alla sua competenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., applicabile al giudizio disciplinare in virtù del rinvio di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto e, ove non si avvalga di tale potere, ha uno specifico obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio dello stesso, in difetto della quale la decisione adottata risulta affetta da nullità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. P M - Presidente Sez. -
Dott. B G M - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. (omesso) ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- ricorrente
contro
C.S. ;
- intimato
nonché nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 30 del 2012, depositata in data 28 marzo 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. S P;
sentito l'Avvocato dello Stato G N;
sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7 dicembre 2006 veniva inviato al Procuratore della Repubblica di Salerno e all'Ispettorato presso il Ministero della Giustizia un esposto di un sedicente arch. D.B. , presidente di un'associazione di consulenti tecnici, rivelatasi poi inesistente, con cui si lamentavano criteri non trasparenti di assegnazione delle consulenze tecniche da parte della Procura di Castrovillari e denunciavano, in particolare, i numerosi conferimenti di incarichi da parte del p.m. Dott. S..C. ad uno studio associato di
ingegneri (Ga. -M. ) presso il quale prestava attività professionale la di lui consorte Arch. G. .
Nel giugno 2007 veniva eseguita ispezione ordinaria presso gli uffici giudiziari di Castrovillari e all'esito della stessa si accertavano comportamenti ritenuti non corretti del citato Dott. C. , relativi sia all'affidamento di incarichi allo studio sopra indicato, sia, persino, all'affidamento di incarichi all'arch. G. , negli anni 2001-2003, quando già esisteva una relazione sentimentale, sia, infine, all'attribuzione di consulenze tecniche per attività rientranti tra i compiti del magistrato. Per tali vicende veniva esercitata azione disciplinare con una contestazione di più addebiti e all'esito del relativo giudizio il Dott. C. veniva
condannato per alcune delle elevate incolpazioni.
Nelle more dell'attività ispettiva, a seguito della trasmissione del citato esposto al Procuratore della Repubblica di Salerno e di alcuni accertamenti effettuati dal Procuratore generale di Catanzaro, veniva aperto un procedimento penale per il delitto di abuso di ufficio, essendo risultate alcune liquidazioni di consulenze non regolari e, in particolare, in misura eccedente a quanto sarebbe spettato agli incaricati professionisti, applicando il D.M. 30 maggio 2002. All'esito delle indagini, però, il P.M. di Salerno escludeva l'esistenza del reato, evidenziando nella sua richiesta di archiviazione inviata al gip come, al più, i fatti potessero avere rilievo disciplinare. In data 30 aprile 2009 il Gip competente accoglieva la richiesta dell'inquirente disponendo l'archiviazione. Sulla scorta della decisione del Gip - anche tenendo conto del riferimento ai possibili profili di rilevanza disciplinare evidenziati dal p.m. - veniva promossa su iniziativa del Ministero della giustizia azione disciplinare per sette casi in cui erano emerse violazioni dei criteri di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici. Nel corso dell'istruttoria, l'incolpato si difendeva eccependo, in limine, sia la decadenza dall'azione disciplinare, perché promossa oltre il termine di un anno dalla notizia del fatto, sia la preclusione per precedente giudicato disciplinare e, nel merito, chiedendo il proscioglimento per non essere stata offerta prova alcuna delle incolpazioni contestate. Il procuratore generale concludeva l'istruttoria, ottenendo la fissazione di udienza di discussione dinanzi il CSM. All'esito del giudizio, il rappresentante dell'accusa chiedeva la condanna alla censura mentre l'incolpato, ribadendo i precedenti argomenti difensivi, insisteva per il proscioglimento dall'imputazione.
Con sentenza n. 30 del 2012, depositata il 28 marzo 2012, la sezione disciplinare assolveva il Dott. C. dalla incolpazione contestata per essere risultati esclusi gli addebiti. La Sezione, preliminarmente, disattendeva sia l'eccezione di decadenza (l'azione era stata esercitata entro un anno dal decreto di archiviazione del Gip che riguardava episodi diversi da quelli rilevati in sede ispettiva), sia quella di precedente giudicato (i fatti in esame erano diversi da quelli oggetto del precedente procedimento disciplinare).
Nel merito, rilevava testualmente che "per configurare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in ordine ai fatti ascritti sarebbe stato necessario dimostrare.. la sussistenza di comportamenti del Dott. C. idonei ad integrare le ipotizzate violazioni" mentre ".. questa prova...non è stata offerta... ed al di là del generico richiamo, nel capo di incolpazione, alle indagini penali concluse con il.. decreto di archiviazione., nel presente procedimento non è stato acquisito alcun documento.. dal quale poter desumere che l'incolpato, per ignoranza o negligenza inescusabile, abbia tenuto un comportamento illegale..".
In assenza di prove assolveva quindi il Dott. C.
dall'incolpazione ascritta con la formula "per essere risultati esclusi gli addebiti".
Avverso questa sentenza il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Nè il C. ne' la Procura generale presso la Corte di cassazione hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE