Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2018, n. 24847
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO PICCILLI GUIDO nato il 12/03/1980 a CALTANISSETTA avverso l'ordinanza del 19/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione svolta dal Consig ler GIUSEPPE4 AN LUCIA' I te/sentite le onclusioni del P (NxIgtf«"-rn\lj A Ritenuto in fatto Il magistrato di sorveglianza di Alessandria ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta del pubblico ministero di dichiarare G P delinquente abituale a far data dal 17 febbraio 2009, con conseguente applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro per la durata di anni due. Ha a tal fine osservato che la fine dell'esecuzione della pena è assai lontana e che pertanto non può procedersi ora, né all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del condannato, né, a maggior ragione, alla dichiarazione di abitualità nel delitto, essendo quest'ultima inscindibile dall'applicazione della misura di sicurezza. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso, erroneamente qualificato come appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, il quale ha rilevato che la richiesta era di dichiarazione dell'abitualità presunta, ai sensi dell'articolo 102 c.p. Tale dichiarazione non implica alcuna valutazione in termini di attuale pericolosità sociale del reo. Il magistrato di sorveglianza ha confuso il momento deliberativo circa la pericolosità del condannato e la dichiarazione di delinquenza abituale con il momento esecutivo della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto, errando, che lo stato di detenzione sia ostativo anche alla valutazione ella pericolosità, sempre rivalutabile, e alla dichiarazione di delinquenza abituale, che comporta non solo l'applicazione di misura di sicurezza ma plurimi effetti ad altri fini. Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte. Anche nei casi di abitualità presunta dalla legge, di cui all'articolo 102 c.p., il giudice chiamato a dichiararla deve accertare la pericolosità sociale in termini di attualità e concretezza. Ciò è stato affermato da tempo da questa Corte, che ha stabilito il principio secondo cui "poiché, nel regime introdotto dagli artt. 21 e 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la dichiarazione di abitualità nel delitto presunta dalla legge richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 c.p. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice, non soddisfa il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del tribunale di sorveglianza che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limiti, sull'apodittica presupposizione delle condizioni di cui al citato art. 102 c.p., a richiamarsi, per quanto attiene il requisito della attuale pericolosità del soggetto (pur essendo questo dedito da tempo a stabile attività lavorativa), ai "numerosi e gravi precedenti penali" del medesimo, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati" - Sez. I, 4 maggio 1992, n. 1917, Toscanello, C.E.D. Cass., n. 191034 -.È appena il caso di ricordare che l'articolo 31 I. n. 663 del 1986 (cd. legge Gozzini), di cui è richiamo nella massima appena trascritta, ha abrogato l'articolo 204 c.p., che regolava proprio i casi di pericolosità presunta, e ha stabilito che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa". Anche nei casi di abitualità presunta deve allora valere il principio secondo cui la lontananza nel tempo, della scadenza del titolo detentivo in esecuzione, legittima il magistrato di sorveglianza a soprassedere in ordine alla richiesta di dichiarazione della stessa, sul presupposto dell'impossibilità di formulare un giudizio di attualità della pericolosità sociale (v. Sez. I, 4 maggio 2016, n. 25217, Gioia, C.E.D. Cass., n. 266980). Il ricorso è pertanto inammissibile.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi