Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2023, n. 11287

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Massime1

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2023, n. 11287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11287
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17076/2016 Numero sezionale 113/2023 Numero di raccolta generale 11287/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T ARI - Primo Presidente f.f. A SO - - Presidente di FELICE MANNA Sezione - Ud. 07/03/2023 – DANILO SSINI - Consigliere - U.P.cam GIACOMO MARIA SALLA - Consigliere Rel. - R.G.N. 17076/2016 MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Rep. ALBERTO GIUSI - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - E VENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SNTENZA sul ricorso 17076-2016 proposto da: Numero registro generale 17076/2016 Numero sezionale 113/2023 Numero di raccolta generale 11287/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 IMPARATO FRANCESCO in proprio e quale amministratore della società EDIL CAFIM DI IMPARATO FRANCESCO & C. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato R A, rappresentato e difeso dall'avvocato S A S;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO SATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 2361/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA SALLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatti di causa

e ragioni della decisione. § 1.1 Francesco Imparato ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2361/16 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile il ricorso da lui proposto contro due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto costi non documentati e recuperato l'Iva con riguardo ad altrettanti periodi di imposta. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che: 2 di 30 Numero registro generale 17076/2016 Numero sezionale 113/2023 Numero di raccolta generale 11287/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 • con sentenza 3 gennaio 2006 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della Edil Cafim di Imparato Francesco & c. sas, nonché dello stesso Imparato in proprio, quale socio accomandatario;
• in base all'articolo 43 l.fall., nelle controversie riguardanti il fallito sta in giudizio il curatore, solo eccezionalmente individuandosi una legittimazione residua del fallito in caso di inerzia del curatore medesimo;
• nella fattispecie non era ravvisabile alcun disinteresse o inerzia da parte della curatela, la cui rinuncia ad impugnare gli avvisi di accertamento in questione costituiva infatti l'esito “di valutazioni fatte previo parere conforme del giudice delegato”;
• a nulla rilevava che, nel corso del giudizio di primo grado, l'Imparato fosse tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, posto che la legittimazione ad agire doveva riguardarsi al momento della notificazione degli accertamenti e della proposizione della impugnativa. § 1.2 Con l'unico motivo di ricorso l'Imparato deduce – ex art.360, co.1^, nn.3) e 4) cod.proc.civ. – nullità della sentenza e violazione o falsa applicazione degli articoli 24 Cost., 43 l.fall. e 19 d.lgs 546/92, stante l'erronea affermazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione, posto che: • i due avvisi di accertamento impugnati si riferivano ad annualità di imposta (2002 e 2004) antecedenti alla dichiarazione di fallimento (2006), e proprio per questa ragione erano stati notificati (5.5.09) anche a lui medesimo, non incidendo quella dichiarazione sulla sua posizione di soggetto passivo del rapporto obbligatorio d'imposta;
• il curatore gli aveva consegnato (17.6.09) la documentazione contabile relativa agli accertamenti in questione, 3 di 30 Numero registro generale 17076/2016 Numero sezionale 113/2023 Numero di raccolta generale 11287/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 comunicandogli nell'occasione “che il giudice delegato al fallimento aveva dato parere favorevole alla rinuncia al credito Iva compreso nell'attivo della massa fallimentare”;
• contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, e sulla base di quanto più volte affermato dalla S.C. (Cass.nn.6937/02;
14987/00;
3667/97 ed altre), quest'ultima circostanza era irrilevante ad escludere la legittimazione del fallito, dal momento che l'inerzia della curatela, che tale legittimazione fondava, consisteva “nella semplice circostanza dell'omesso esercizio da parte del curatore del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo”, ricorrendo in questa ipotesi l'esigenza di dare attuazione al diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost.;
• nè l'incapacità del fallito poteva essere rilevata dalla Commissione Tributaria d'ufficio, cioè in assenza di eccezione sollevata dal curatore;
• in ogni caso, nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta la chiusura del fallimento (8.7.10), con conseguente suo ritorno in bonis;
• nel merito, i due avvisi di accertamento opposti andavano annullati per violazione degli articoli 6, 7, 10 Statuto del Contribuente (l.212/00);
dell'articolo 39 co.2 lett. d) bis d.P.R. 600/73 (insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo);
dell'art.32 d.P.R. 600/73 come integrato dall'art.25 l. 28/99 (illegittimo esercizio dei poteri accertativi dell'Ufficio). § 1.3 Con ordinanza interlocutoria n. 25373 del 25 agosto 2022 - in esito ad udienza pubblica e senza costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - la Sezione Tributaria di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ex art.374 cod.proc.civ., della questione di massima di particolare 4 di 30 Numero registro generale 17076/2016 Numero sezionale 113/2023 Numero di raccolta generale 11287/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 importanza, ritenuta suscettibile di ripercussioni anche al di fuori della materia tributaria, riguardante “sia il presupposto della legittimazione straordinaria del contribuente insolvente (se rilevi la mera inerzia del curatore intesa come omesso ricorso alla tutela giurisdizionale, ovvero se occorra accertare se l'inerzia sia o meno frutto di una valutazione ponderata da parte degli organi della procedura concorsuale), sia gli effetti di tale soluzione sulla natura (relativa o assoluta) dell'eccezione di difetto di legittimazione e sulle difese, al riguardo, del contribuente”. Osservano i giudici remittenti che: • fatte salve alcune ipotesi specificamente previste dalla legge, il fallito è in linea generale privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando tale capacità solo al curatore ex art.43 l.fall.;
• la giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia costantemente affermato che il fallito mantiene legittimazione ad agire, e ad impugnare provvedimenti incidenti sui rapporti patrimoniali appresi al fallimento, nel caso di inerzia degli organi della procedura, e ciò anche con specifico riguardo all'impugnazione di atti impositivi basati su presupposti antecedenti all'apertura della procedura concorsuale (Cass.nn. 26506/21;
9434/14;
2910/09 ed altre);
• il fondamento di questa legittimazione straordinaria viene individuato: - nella persistenza in capo al fallito della qualità di contribuente e nella rilevanza, anche costituzionale, del rapporto tributario (artt.23 e 53 Cost.);
- nell'esistenza di un interesse personale alla contestazione della pretesa tributaria per la rilevanza che quest'ultima potrebbe avere in sede penale e comunque ex art.33 l.fall.;
- nell'ulteriore interesse a 5 di 30 Numero registro generale 17076/2016 Numero sezionale 113/2023 Numero di raccolta generale 11287/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 contenere l'entità del passivo in vista della esdebitazione (anche ai fini Iva) dopo la chiusura della procedura;
- nella divergenza di questi obiettivi rispetto al disinteresse del curatore nei confronti di crediti concorsuali destinati a non trovare capienza nell'attivo fallimentare;
• dal riconoscimento della legittimazione straordinaria del contribuente dichiarato fallito discendono poi, sempre in base alla giurisprudenza di legittimità, vari corollari quali: - la rilevabilità del difetto di questa legittimazione da parte del solo curatore (eccezione relativa) che non sia rimasto inerte ed abbia adito l'autorità giudiziaria (ad esempio intervenendo nel giudizio o proponendo l'impugnazione) nell'interesse preminente della massa (Cass.nn.17240/22, 21896/21, 13991/17, 614/16 ed altre);
- la conseguente insussistenza di un onere in capo al contribuente fallito di dimostrare in giudizio il proprio interesse ad agire, essendo quest'ultimo insito nell'inerzia degli organi della procedura la quale, in questa ottica, “rileva per il semplice fatto che il curatore non abbia fatto ricorso tout court alla tutela giurisdizionale”;
- la non integrazione dello stato di inerzia quando il curatore che abbia originariamente introdotto il giudizio, si astenga poi dall'ulteriormente coltivarlo proponendo l'impugnazione nei gradi successivi, con la conseguenza che, in questo caso, il difetto di legittimazione del fallito diventa assoluto, così da poter-dover essere rilevato anche d'ufficio dal giudice (Cass.nn.5571/11;
31313/18 ed altre);
• più recentemente si è però formato un indirizzo giurisprudenziale volto ad escludere lo stato di inerzia ogniqualvolta vi sia stata una espressa valutazione da parte del curatore di non intraprendere la tutela giurisdizionale avverso 6 di 30 Numero registro generale 17076/2016 Numero sezionale 113/2023 Numero di raccolta generale 11287/2023 Data pubblicazione 28/04/2023 l'atto impositivo, ovvero di preventivamente rinunciarvi per la ritenuta non convenienza o inutilità, per la massa dei creditori, dell'iniziativa giudiziaria (tra le più recenti, Cass.nn.

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