Cass. civ., sez. III, sentenza 01/10/2004, n. 19657

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime5

Nell'ambito del contratto di leasing finanziario è l'utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso .

Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito laddove affermava che è interesse del concedente ricevere il verbale di consegna, prima di iniziare i pagamenti nei confronti del fornitore, per paralizzare l'eccezione di mancata consegna da parte dell'utilizzatore).

Nel contratto di leasing finanziario, l'utilizzatore che agisca con l'azione di garanzia per i vizi della cosa nei confronti del fornitore potrà chiedere anche di essere risarcito dei danni che avrà subito per i difetti del bene locato, tra i quali possono rientrare i canoni pagati al concedente nel periodo in cui l'utilizzatore non ha potuto godere del bene locato per i vizi dello stesso, mentre non costituiscono danni risarcibili gli interessi di mora dovuti al ritardo nel pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore.

Nonostante il collegamento negoziale esistente tra il contratto di leasing finanziario tra concedente ed utilizzatore ed il contratto di fornitura tra il concedente ed il fornitore,con obbligo di consegna del bene all'utilizzatore, allorché vi sia stata la consegna ogni eventuale vizio del bene potrà esser fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore; ne consegue che l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 cod. civ., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente.

Nell'ordinamento processuale vigente è possibile emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto,o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di condanna condizionata nei confronti del fornitore di un bene all'interno di un rapporto di leasing finanziario, non essendo accertato quanto l'utilizzatore avesse versato al concedente nel periodo in cui il bene fornito era stato inutilizzabile perché viziato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/10/2004, n. 19657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19657
Data del deposito : 1 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Presidente -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo difende unitamente agli avvocati V P, A C, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA, già WANG GLOBAL s.p.a., già OLIVETTI SPA, nella persona del suo procuratore Dott. F F, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE LIEGI

28, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
FACIT LEASING SPA;

avverso la sentenza n, 351/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione terza civile, emessa il 19 febbraio 2001, depositata il 08/03/01;
rg. 1784+1833 del 1996;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/09/04 dal Consigliere Dott. A S;

Udito l'Avvocato PIETROBON VITTORINO;

udito l'Avvocato D'Alessandro Claudio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO

Rosario che ha concluso per accoglimento primi secondo motivi, assorbiti i successivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17.12.1985 Mario M conveniva davanti al Tribunale di Verona la F leasing s.p.a. e la O s.p.a., assumendo che egli aveva concluso un contratto di leasing con la F per l'acquisto dall'O di un calcolatore M40, ordinato dalla F e con indicazione del M come consegnatario;
che il pagamento delle fatture dalla F all'O dovevano avvenire solo dopo che l'installazione fosse stata effettuata e risultasse da verbale firmato dal M;
che la locatrice era sollevata da ogni responsabilità per vizi, con facoltà per l'utilizzatore di agire contro il fornitore;
che il M verso alla F cinque canoni anticipati, pari a L. 15.328.000;
che il macchinario non fu mai funzionante, nonostante i vari tentativi dei tecnici dell'O, per cui il M dava risposta positiva all'offerta di risoluzione del contratto, proposta dal sig. D'Amore, quale rappresentante dell'O, invitando ai rimborsi delle spese sostenute. Non essendo intervenuta risposta, l'attore, con la suddetta citazione, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di leasing, per l'assoluta inidoneità dell'elaboratore e la restituzione dei canoni versati, pari a _. 15.328.000, oltre interessi e rivalutazione, nonché nei confronti dell'O, in via subordinata, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi e difetti del calcolatore.
Si costituivano le due convenute che eccepivano il difetto di legittimazione passiva e chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 10.7.1995, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di leasing e di condanna al pagamento nei confronti della F e condannava l'O, per i danni conseguenti ai difetti del calcolatore, a pagare al M la somma di L. 15.328.000, pagati alla F dal M il 28.3.1985, oltre interessi, nonché al rimborso delle ulteriori somme dovute dal M alla F, in esecuzione del leasing, nonché al ristoro dei danni da mancato funzionamento dell'elaboratore, da liquidarsi in separata sede. Avverso questa sentenza proponevano appelli separati l'O ed il M, che chiedeva la condanna della F e solo subordinatamente, la conferma della sentenza impugnata. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata l'8.3.2001, rigettava l'appello del M, relativamente alla domanda proposta contro la F ed in accoglimento parziale dell'appello dell'O, rigettava la domanda del M al rimborso di ulteriori spese, oltre le cinque mensilità anticipate, nei confronti della F, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Riteneva la corte di merito che non sussisteva un inadempimento della F, che legittimasse la risoluzione del contratto di leasing, fondato dall'attore sull'assunta mancata sottoscrizione del verbale di consegna, prima che essa F iniziasse il pagamento dell'elaboratore all'O, in quanto non era contestato nella fattispecie che la consegna vi fu ed in quanto il verbale di consegna di cui alla clausola 5 del contratto di leasing non aveva valore anche di attestazione di regolare funzionamento dell'apparecchio. Riteneva, poi, la corte che l'utilizzatore ben poteva agire nei confronti del fornitore per garanzia per vizio della cosa consegnatagli, mentre era infondata la domanda di condanna dell'O al pagamento delle somme che il M avrebbe dovuto corrispondere alla F. Infatti rilevava la corte che detto danno era indennizzabile astrattamente, con riferimento ai soli canoni pagati, e non anche agli interessi moratori, ascrivibili ad inadempimento del M, ma che risultavano effettivamente pagati solo 5 mensilità anticipate e non anche i canoni successivi;
che non era sufficiente a tal fine l'allegazione del M, contenuta nella conclusionale, di essere stato intimato, con precetto del 20.6.1996, di pagare alla F la somma di L. 372.524.860, in difetto della prova dell'avvenuto pagamento e del relativo quantum, non data neppure nel giudizio di appello;
che, quindi, non era accoglibile la domanda di condanna condizionale al risarcimento del danno avanzata dall'attore nei confronti dell'O, poiché essa implicava la ricognizione sull'esistenza del danno, sulla misura e sulla risarcibilità dello stesso, che doveva avvenire nel corso del presente procedimento, mentre nessuna prova in merito l'attore aveva fornito.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il M, che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso la Getronics Solutionis Italia s.p.a., già Wang Global s.p.a., già O Solutionis s, p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione delle regole e dei principi sull'accertamento e sulla valutazione dell'obbligo e del suo inadempimento, illogicità della motivazione ed omesso esame, mancata valutazione di prove, ai sensi dell'art. 1362, 1455, 1371 c.c., 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
Ritiene il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha affermato che l'obbligo contrattuale della F di riceversi il verbale di consegna da parte dell'O, prima di pagare, fosse posto nell'esclusivo interesse della F, mentre esso era posto anche nell'interesse del M e che erratamente la sentenza ha ritenuto che l'inadempimento a questo obbligo avesse scarsa importanza, ai fini della risoluzione del contratto.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione delle regole e dei principi in tema di interpretazione della domanda, di onere della prova e di valutazione delle prove: art. 112 c.p.c., 1218 c.c., 115 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, essendovi stata la consegna del bene, in ogni caso non poteva ritenersi sussistente un grave inadempimento, per mancanza del verbale di consegna. Secondo il ricorrente il verbale di consegna avrebbe dovuto attenere all'installazione di un calcolatore funzionante, mentre quello in esame presentava non un normale difetto, ma un mancato, originario ed assoluto, funzionamento.

3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.
Come questa Corte ha già osservato (Cass. n. 10926/1998)nell'operazione di leasing finanziario, che non da luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Proprio in questa ottica la sentenza di merito ha correttamente rilevato che è interesse del concedente ricevere il verbale di consegna, prima di iniziare i pagamenti nei confronti del fornitore, al fine di non vedersi eccepita dall'utilizzatore l'impossibilità sopravvenuta della mancata consegna.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi