Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5366
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In tema di impugnazione tardiva nel processo tributario, in caso di notifica inesistente si presume "iuris tantum" la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo, mentre nell'ipotesi di notificazione nulla si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, il quale è tenuto a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive da cui si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data.
Sul provvedimento
Testo completo
1. L'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3494/03/2016, depositata il 7 dicembre 2016, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dello stesso Ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, la quale, in accoglimento del ricorso del contribuente A.A., aveva annullato l'avviso di accertamento Irpef, relativo all'anno 2005.
La sentenza d'appello impugnata (prodotta in atti dall'attuale ricorrente) aveva rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello erariale, così motivando: "L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è inammissibile per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell'appello, eseguita per posta raccomandata.
L' art. 22 del D.lgs. n. 546 del 1992 , per il ricorso di primo grado e l'art. 53, comma 2, per il giudizio di appello, richiedono, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante, il deposito, nel termine di trenta giorni dalla spedizione, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto, effettuata per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata - al pari dell'omesso deposito della copia del ricorso - con l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente, essendo la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, normativamente ancorata alla spedizione da parte del mittente, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente.
Deve, infine, essere escluso che il mancato deposito, nel termine di trenta giorni dalla spedizione a mezzo posta del ricorso in appello, della ricevuta della spedizione per raccomandata, possa essere sanato ex post dall'appellante. ".
Il ricorso erariale era articolato in due motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2 e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 ;
e dell' art. 156 c.p.c. , in relazione all' art. 360, comma 4, c.p.c. ;
nonchè dell' art. 2699 c.c. , in relazione all' art. 360, comma 3, c.p.c. Assumeva la ricorrente che il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante non e` ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicchè´ il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività` del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità`, essendo stato, fra l'altro, tempestivamente prodotto l'avviso di ricevimento del plico.
Con il secondo motivo, la ricorrente invocava la violazione dell' art. 101, secondo comma, c.p.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 4, non avendo la CTR esteso il contraddittorio alla questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione, rilevata d'ufficio.
Rimasto intimato il contribuente, questa Corte, con l'ordinanza n. 30965 del 29 novembre 2018, così ha provveduto: " La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità`.".
2. Il contribuente propone ora ricorso per la revocazione della predetta ordinanza di legittimità, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. , assumendo che la decisione sarebbe viziata da errore di fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità.
Assume infatti che in data 25 maggio 2022 gli è stata notificata una cartella di pagamento che aveva " come atto presupposto l'ordinanza numero 30965/2018" e che " Non riuscendo a capire di quale procedimento si trattasse, dopo aver preso visione, in data 20 giugno 2022, del fascicolo recante numero R.G. 14599/2017 presso la Suprema Corte di Cassazione, ha riscontrato l'errore di fatto che inficia l'ordinanza numero 30965/2018", consistente nei dedotti vizi della notifica del ricorso per cassazione erariale, oggetto dei tre motivi di cui si compone il ricorso per revocazione. L'Agenzia delle entrate e` rimasta intimata.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione.
Il ricorrente ha prodotto memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. , l'" errore di fatto in relazione al mancato accertamento dell'inesistenza della notifica", eseguita a mezzo posta, al contribuente del ricorso per cassazione.
Assume il ricorrente che dalla consultazione del fascicolo di cassazione (consentitagli in data 20 giugno 2022, all'esito di richiesta del 7 giugno 2022) si rileva che il ricorso per cassazione e` stato notificato dall'Agenzia al contribuente al seguente indirizzo: "(---) ((---)) frazione (---), via (---), c.a.p. (---)". Tuttavia, lo stesso contribuente (come risulta dall'intestazione della sentenza d'appello impugnata, prodotta in copia dall'Ufficio già ricorrente per cassazione;
oltre che dal certificato storico di residenza prodotto in questo giudizio dal ricorrente;
nonchè dal ricorso introduttivo del contribuente e dall'epigrafe della sentenza di primo grado, atti prodotti in questo giudizio) era residente sì in (---), frazione (---), ma al diverso indirizzo "(---)".
Tanto premesso, aggiunge il ricorrente che l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta effettuata nell'indirizzo errato (via (Omissis)), attesta l'avvenuta consegna alla sorella del contribuente, della quale non si evince il nome, mentre, come da prodotto stato di famiglia storico, il A.A. non convive con alcuna sorella.
L'errore di fatto denunziato consisterebbe quindi