Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2022, n. 47057
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: C R, nata S G il 12/11/1930 avverso l'ordinanza emessa il 13/04/2022 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/04/2022, il G.i.p. del Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., con sospensione del titolo esecutivo, formulata da C R (in qualità di erede di G M) con riferimento all'ordine di demolizione del manufatto confiscato a seguito di decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, emesso nel 2000 nei confronti del G M, in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 1161 cod. nav., posto in essere con la realizzazione del manufatto citato occupando un'area del Demanio Marittimo.
2. Ricorre per cassazione la CONTESSA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 2 Cost. e degli artt. 6, 8 CEDU in relazione al difetto di proporzionalità dell'ordine di demolizione, adottato ad oltre venti anni dal decreto penale divenuto esecutivo senza alcuna valutazione delle esigenze abitative della ricorrente.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio, prodotta dal P.M. all'udienza camerale senza che lo stesso fosse stato comunicato alla ricorrente o al difensore.
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta falsità della deduzione difensiva in ordine alle opere oggetto
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: C R, nata S G il 12/11/1930 avverso l'ordinanza emessa il 13/04/2022 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/04/2022, il G.i.p. del Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., con sospensione del titolo esecutivo, formulata da C R (in qualità di erede di G M) con riferimento all'ordine di demolizione del manufatto confiscato a seguito di decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, emesso nel 2000 nei confronti del G M, in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 1161 cod. nav., posto in essere con la realizzazione del manufatto citato occupando un'area del Demanio Marittimo.
2. Ricorre per cassazione la CONTESSA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 2 Cost. e degli artt. 6, 8 CEDU in relazione al difetto di proporzionalità dell'ordine di demolizione, adottato ad oltre venti anni dal decreto penale divenuto esecutivo senza alcuna valutazione delle esigenze abitative della ricorrente.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio, prodotta dal P.M. all'udienza camerale senza che lo stesso fosse stato comunicato alla ricorrente o al difensore.
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta falsità della deduzione difensiva in ordine alle opere oggetto
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