Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2020, n. 11359

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2020, n. 11359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11359
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12944-2017 proposto da: COMUNE CERCIVENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentato e difeso dall'avvocato G P;

- ricorrente -

contro

AUSIR - AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (già CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI, ora in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE'

BORSI

4, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L P e L D P;

- controricorrente -

nonchè

contro

C.A.F.C. S.P.A. (già CARNIACQUE S.P.A.), COMUNE DI FORNI AVOLTRI, COMUNE DI LIGOSULLO;
A-11

- intimati -

avverso la sentenza n. 4/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/01/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A P per delega dell'avvocato G P e L D P.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cercivento propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato -

CATO

Centrale Friuli, e della spa CAFC (già CARNIACQUE), avverso la sentenza n. 4 del 2017 del Tribunale superiore delle acque pubbliche Ric. 2017 n. 12944 sez. SU - ud. 12-02-2019 -2- con la quale veniva rigettato il ricorso, proposto dai Comuni di Cercivento, Forni, Avoltri e Ligosullo, diretto all'annullamento: a) della delibera n. 107 del 25 novembre 2014 con la quale la CATO aveva dichiarato inammissibile l'istanza di autorizzazione alla gestione autonoma provvisoria del servizio idrico integrato nei rispettivi territori comunali;
b) della nota pressoché coeva con la quale il presidente della

CATO

Centrale Friuli aveva disposto la presa in carico degli impianti idrici nei territori dei detti Comuni, ai fini del loro trasferimento a favore dell'ente gestore del

SII

Carniacque spa. Con la sentenza impugnata sono state disattese le censure ai provvedimenti che davano esecuzione al sistema delineato con la novella, recata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'art. 147, comma 2, II periodo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore della quale "sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiori a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148". Sono così state fatte salve - si legge nella sentenza impugnata - le precedenti gestioni in economia per i soli comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ma a condizione dell'esistenza e dell'istituzione di esse, alla data di entrata in vigore del nuovo art. 147, secondo i canoni del successivo art. 148, comma 5. La CATO resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria della subentrata AUSIR - Autorità Unica per I Servizi Idrici e I Rifiuti, costituitasi con atto separato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando "violazione/falsa applicazione di norme di diritto - violazione dell'art. 148.5 testo unico dell'ambiente - Violazione dell'art. 120.2 Cost. - Artt. 132, n. 4, 276, 430, 433, 360, 366 c.p.c.;
118 e 119 att. C.p.c. - Mancanza di motivazione. - Motivazione apparente", il Comune di Cercivento si duole che il

TSAP

Ric. 2017 rt. 12944 sez. SU - ud. 12-02-2019 -3- non abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso, se l'atto impugnato era ripetitivo di una volizione sul mancato consenso accertativo dell'evidente assenza dei presupposti di legge;
qualora invece il detto atto avesse espresso una nuova volizione, la sua adozione avrebbe dovuto essere di competenza esclusiva dell'Assemblea della CATO. Col secondo motivo, denunciando "violazione/falsa applicazione di norme di diritto - violazione dell'art. 7, comma 2 bis, del d.l. 12.09.2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione11.11.204, n. 164, e, conseguentemente, dell'art. 147, comma 2 bis del d.lgs. 152/2006. - Violazione dell'art. 120.2 Cost. - Artt. 132, n. 4, 276, 430, 433, 360, 366 c.p.c.;
118 e 119 att. C.p.c. - Mancanza di motivazione. - Motivazione apparente", con riguardo alla "sanatoria" recata con la norma contenuta nel comma 2 bis dell'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 133 del 2014, assume che nel fare salve "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148", la nuova disciplina non avrebbe fatto riferimento alle gestioni vecchie e autorizzate, bensì alle gestioni esistenti e istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006 con le deliberazioni dei Consigli comunali - tra i quali esso Comune ricorrente - del 2006. Col terzo motivo, denunciando "violazione/falsa applicazione di norme di diritto - violazione dell'art. 3 della legge 07.08.1990;
violazione dell'art. 24 della Costituzione;
violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 120.2 Cost. - artt. 132, n. 4, 276, 430, 433, 360, 366 c.p.c.;
118 e 119 att. c.p.c. - Mancanza di motivazione. - Motivazione apparente", si duole che il provvedimento della CATO impugnato abbia dichiarato irricevibile/inammissibile la richiesta di esso Comune di autorizzazione alla gestione del servizio idrico in forma autonoma, non ricorrendone i presupposti. Ric. 2017 n. 12944 sez. SU - ud. 12-02-2019 -4- Col quarto motivo, denunciando "violazione/falsa applicazione di norme di diritto - violazione dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006. - violazione dell'art. 3 della legge 07.08.1990;
violazione dell'art. 24 della Costituzione;
violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 120.2 Cost. - artt. 132, n. 4, 276, 430, 433, 360, 366 c.p.c.;
118 e 119 att. c.p.c. - Mancanza di motivazione. - Motivazione apparente e/o contraddittoria", alla luce della novella recata dalla legge del 2014 all'art. 147, comma 2 bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 de 2006 - secondo cui "sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148, - critica l'atto impugnato della CATO per aver dichiarato inammissibile l'istanza di autorizzazione alla gestione autonoma provvisoria del servizio idrico integrato nei rispettivi territori comunali, nonché l'interpretazione della norma fornita dalla sentenza impugnata, ritenuta erronea, per non aver considerato le tre gestioni in economia dei tre Comuni originari ricorrenti "esistenti ed istituite". Col quinto motivo, denunciando "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. - Violazione dell'art. 120.2 Cost. - artt. 132, n. 4, 276, 430, 433, 360, 366 c.p.c.;
118 e 119 att. c.p.c. - Mancanza di motivazione. - Motivazione apparente", assume che ben potevano i Comuni ricorrenti pretendere il mantenimento della gestione autonoma provvisoria del servizio idrico, attesa la decisività dell'accertamento del requisito della "esistenza", invece erroneamente omesso, o quantomeno assimilato a quello della "istituzione", che è lo stesso, dal TSAP. I primi quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente legati, sono infondati;
il quinto motivo è inammissibile, limitandosi a reiterare, in forma non specifica, censure già formulate negli altri motivi. Ric. 2017 n. 12944 sez. SU - ud. 12-02-2019 -5- La sentenza impugnata è giuridicamente corretta e non incorre nei vizi lamentati. La novella, recata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'art. 147, comma 2, II periodo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, ha disposto che "sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148". Sono così state fatte salve - si legge nella sentenza impugnata - le precedenti gestioni in economia per i soli comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ma a condizione dell'esistenza e dell'istituzione di esse, alla data di entrata in vigore del nuovo art. 147, secondo i canoni del successivo art. 148, comma 5. E a far data dalla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2, comma 14, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, i "canoni" dettati al comma 5 dell'art. 148 del d. Igs. n. 152 del 2006 risiedevano - ferma restando la "partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1" - nella facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, "a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente". Un siffatto "previo consenso" dell'autorità d'ambito, tuttavia, nella fattispecie non intervenne, tanto è vero che i Comuni ricorrenti, che avevano deliberato d'assumere direttamente ed in economia il servizio idrico integrato per proprio conto in base al precedente (rispetto a quello novellato dal d.lgs. n. 4 del 2008) testo dell'art. 148, comma 5, del d. Igs. n. 152 del 2006, si indussero ad impugnare - prosegue il Tribunale superiore delle acque - "la determinazione dell'AATO, che non aveva inteso rilasciare il consenso ex art. 148, comma 5", impugnazione che, al pari di quella "per il riesame del Ric. 2017 n. 12944 sez. SU - ud. 12-02-2019 -6- mancato consenso furono disattesi da questo Tribunale superiore con sentenze passate in giudicato". L'esercizio di fatto della gestione in economia, "priva del titolo legittimo - prosegue il TSAP - non ne consentì al contempo la persistente esistenza, valida ed efficace, prima ed alla data di entrata in vigore della novella recata dal d.l. n. 133 del 2014 al citato art. 147. In difetto di entrambi i presupposti previsti da quest'ultima norma, i Comuni ricorrenti non avrebbero giammai potuto pretendere ed ottenere, neppure in via transitoria, il mantenimento di tal gestione, né tampoco impedire il trasferimento di questa e di tutti i servizi all'ente gestore, ricadendo anche essi (i Comuni) e pienamente negli obblighi di cui all'art. 147, comma 1, IV periodo. Non è chi non veda l'inutilità dell'istanza attorea circa tal mantenimento in attesa d'un "chiarimento" del quadro normativo, stante il chiaro ed inequivoco tenore, a loro sfavorevole, del nuovo sistema organizzativo del servizio idrico integrato introdotto dal d.l. n. 133 del 2014 e fissato nell'intero art. 147" del d.lgs. n. 152 del 2006 (su servizio idrico integrato e gestione in economia da parte dei Comuni nella Regione Friuli Venezia Giulia, Cass., sez. un., n. 14990 del 2014). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi