Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2019, n. 51343

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2019, n. 51343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51343
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: S Y nato a CASABANCA( MAROCCO) il 24/11/1975 avverso l'ordinanza del 23/01/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato-RvvFso_atle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere VNCENZO SIANI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Y S ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 23 - 24 gennaio Z019 del Tribunale di sorveglianza di Ancona con cui è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Ancona del 18 settembre 2019 che aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata. Il ricorso in esame, al di là di ogni altro rilievo, è stato proposto personalmente dall'interessato. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, 272011, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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