Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/08/2018, n. 21024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10034-2016 proposto da: VALGIMIGLI SARA, CANGINI NICOLO', domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato M M giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro 2018 VIAGGI FORTUNA SRL in persona dell'Amministratore e 1630 Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
68, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/2016 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 05/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. P P;
FATTI DI CAUSA
N C e S V convenivano in giudizio l'Agenzia di Viaggi Fortuna s.r.l. per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito della vendita di un pacchetto turistico perfezionata presso la convenuta, consistenti nel disservizio registrato sul volo di andata, da Rimini a Parigi, partito e arrivato con molto ritardo. Il giudice di pace, davanti al quale si era costituita la convenuta eccependo la carenza di legittimazione passiva, rigettava la domanda ritenendo il ritardo del vettore aereo indipendente sia dall'organizzatore che dal venditore del pacchetto turistico. Il tribunale, pronunciando sul gravame dei soccombenti, lo rigettava rilevando che l'agenzia aveva svolto solo l'attività di intermediaria nell'acquisto del pacchetto turistico predisposto dall'organizzatore del viaggio, sicché la condotta causativa del danno era estranea alla sfera di responsabilità della stessa. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione N C e S V formulando due motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia di Viaggi Fortuna s.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dal ruolo organizzativo svolto dalla convenuta che, pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile dei danni pretesi. In particolare, sarebbe stato omesso l'esame di una email inviata dall'agenzia al servizio clienti del vettore aereo che, indicando di aver prenotato il volo, chiedeva il rimborso per il forte ritardo subìto, dimostrando, in termini confessori o comunque rivelando documentalmente, che non vi era stata solo attività d'intermediazione da parte della società. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la
- ricorrenti -
contro 2018 VIAGGI FORTUNA SRL in persona dell'Amministratore e 1630 Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
68, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/2016 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 05/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. P P;
FATTI DI CAUSA
N C e S V convenivano in giudizio l'Agenzia di Viaggi Fortuna s.r.l. per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito della vendita di un pacchetto turistico perfezionata presso la convenuta, consistenti nel disservizio registrato sul volo di andata, da Rimini a Parigi, partito e arrivato con molto ritardo. Il giudice di pace, davanti al quale si era costituita la convenuta eccependo la carenza di legittimazione passiva, rigettava la domanda ritenendo il ritardo del vettore aereo indipendente sia dall'organizzatore che dal venditore del pacchetto turistico. Il tribunale, pronunciando sul gravame dei soccombenti, lo rigettava rilevando che l'agenzia aveva svolto solo l'attività di intermediaria nell'acquisto del pacchetto turistico predisposto dall'organizzatore del viaggio, sicché la condotta causativa del danno era estranea alla sfera di responsabilità della stessa. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione N C e S V formulando due motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia di Viaggi Fortuna s.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dal ruolo organizzativo svolto dalla convenuta che, pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile dei danni pretesi. In particolare, sarebbe stato omesso l'esame di una email inviata dall'agenzia al servizio clienti del vettore aereo che, indicando di aver prenotato il volo, chiedeva il rimborso per il forte ritardo subìto, dimostrando, in termini confessori o comunque rivelando documentalmente, che non vi era stata solo attività d'intermediazione da parte della società. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi