Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2005, n. 16278

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2005, n. 16278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16278
Data del deposito : 3 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. V L - rel. Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CTINA, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
M SRE;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n. 24248/03 proposto da:
M SRE, già domiciliato in

ROMA VIA GIUSTINIANI

18, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CTINA PULLI, FABIO PONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 751/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 14/05/03 r.g.n. 1444/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/05 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;

udito l'Avvocato SCIRÒ per delega FONZO;

udito l'Avvocato GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI

Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Lecce - in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede - dichiarava che i contributi agricoli (per gli anni 1996 e 1997) dovuti dall'attuale resistente, titolare di azienda agricola in provincia di Lecce, vanno calcolati sulla base delle retribuzioni previste dagli accordi di riallineamento - essenzialmente in base al rilievo che è stata estesa alle imprese agricole (dall'articolo 23 della legge n. 196 del 1997) la disposizione di interpretazione autentica, inizialmente
limitata alle imprese industriali ed artigiane (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), secondo cui la retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è quella fissata negli accordi, di riallineamento, per le imprese operanti nei territori del mezzogiorno (individuati dall'art. 1 della legge 1^ marzo 1986, n. 64) che ne stipulano accordi
aziendali di recepimento (mentre non rileva, in contrario, l'articolo 4 del decreto legislativo. 16 aprile 1997, n. 146, secondo cui, a decorrere dal 1^ gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in quanto la data del 1^ gennaio 1998 "rappresenta il termine iniziale per l'attuazione del graduale superamento del precedente sistema di determinazione dei contributi sulla base del salario medio convenzionalè) - ed, inoltre, riteneva sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimato resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2.1. Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;
5 della legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
11 e 15 delle preleggi), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) e vizi di motivazione - l'INPS censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto che i contributi agricoli (per gli anni 1996 e 1997) dovuti dall'attuale resistente, titolare di azienda agricola in provincia di Lecce, vanno calcolati sulla base delle retribuzioni previste dagli accordi di riallineamento - sebbene la retribuzione imponibile - per i lavoratori agricoli a tempo determinato - fosse il salario medio convenzionale (determinato con decreto ministeriale, rilevato nel 1995), a norma di disposizione (articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, cit.), che non risulta abrogata -
contrariamente all'avviso espresso nella sentenza impugnata - dalla disposizione successiva (articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, cit.), che la sentenza stessa applica alla dedotta fattispecie.
Il ricorso principale non è fondato.


2.2. Invero la disposizione (articolo 5, intitolato Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retribuivo, comma 4, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) - che risulta applicata, correttamente per quanto si dirà, alla dedotta fattispecie - sancisce testualmente:
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retribuiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettera c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
In funzione del "fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retribuiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei tenitori individuati all'art. 1 della legge 1^ marzo 1986, n. 64" (ratio legis) - enunciato dall'inciso di apertura del primo comma dello stesso articolo 5 (del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, cit.) - la disposizione in esame (articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, cit., appunto), esplicitamente, rinvia agli accordi di riallineamento - per la determinazione della "retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale" (c.d. retribuzione imponibile a fini contributivi) - con norma, dichiaratamente, di "interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retribuiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettera c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". Ne risulta, quindi, stabilito che - nell'ambito d'applicazione della stessa disposizione - la retribuzione imponibile a fini contributivi, fissata dagli accordi di riallineamento, sostituisce con efficacia retroattiva - propria delle norme di interpretazione autentica e, peraltro, supposta dalla contestuale previsione esplicita di salvezza ed efficacia per "i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" - al "minimale retribuivo e contributivo", che è previsto (proprio dalle norme interpretate autenticamente) per gli stessi settori produttivi (vedi, per tutte, le sentenza n. 11199/2002 delle sezioni unite, n. 3494, 3899, 7842, 7848, 7850, 8358, 11788, 14833, 16762, 19263/2003, 2733, 2843, 9761/2004 della sezione lavoro di questa Corte), peraltro in conformità di principi e disposizioni della costituzione (vedi la sentenza 20 luglio 1992, n. 342 della Corte costituzionale). Coerente con la efficacia retroattiva di detta disposizione (articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in
legge 28 novembre 1996, n. 608, cit.) è, poi, la previsione contestuale (di cui al comma 2 dello stesso articolo 5) che - in funzione della applicazione, anche per il passato, della disposizione medesima - assegna un termine (di dodici mesi, "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del (...) decreto ") per la stipulazione sia degli accordi territoriali di riallineamento -recanti "programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro" - sia degli accordi aziendali di recepimento.
Ora la disposizione, di cui si discute (articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, cit., appunto), si applica - per quanto si è
detto - soltanto alle "imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge 1^ marzo 1986, n. 64". La disposizione stessa, tuttavia, è stata estesa a tutte le imprese - comprese quelle agricole, che qui interessano - operanti nei medesimi territori (individuati dall'art. 1 della legge 1^ marzo 1986, n. 64).

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