Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02404

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/01/2023, n. 02404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02404
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15532-2021 proposto da: COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell'avvocato G D P, rappresentato e difeso dall'avvocato L C;

- ricorrente -

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VARRONE

9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA ZAMPIERI, CHIARA DAGO e FRANCO BOTTEON;
SORDATO GREEN ENERGY S.R.L., SORDATO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA VALADIER

53, presso lo studio dell'avvocato G R, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato S B;

- controricorrenti -

nonchè

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA ROVIGO E VICENZA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 49/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 12/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere M F.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto nel 2019 il COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO - premesse le caratteristiche orografiche ed idrografiche del sito, nonché le peculiarità del torrente Chiampo, fonte esclusiva delle falde acquifere che alimentavano le condotte dell'acqua potabile nelle aree urbane, oltre alla situazione contingente del distretto territoriale e dei corpi idrici coinvolti nell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche - impugnava, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliclle, sia il decreto n. 6 del 23 gennaio 2019 della Regione Veneto di compatibilità ambientale del progetto presentato da Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- SORDATO s.r.l. sul detto torrente Chiarnpo - insistente nei Comuni di San Pietro Mussolino e Altissimo, in provincia di Vicenza - sia, con i motivi aggiunti, gli atti presupposti e conseguenti, sia il decreto n. 127 del 26 marzo 2020 della Regione Veneto d'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto. Nello specifico, il Comune ricorrente lamentava l'omessa valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati in violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere sub specie travisamento di fatto e di insufficienza e contraddittorietà motivazionali ed istruttorie, degli artt. 5, 23 e 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, e delle norme di cui agli artt. 5, 6, 27, comma 5 e 216, comma 4 del codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), tutto con riferimento al difetto di istruttoria e all'errata redazione progettuale sotto il profilo della manifesta genericità del progetto e della sua manifesta illogicità. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della REGIONE VENETO e della SORDATO s.r.I., cui subentrava per successione particolare la SORDATO GREEN ENERGY s.r.I., che eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, il Tribunale adito, con sentenza n. 49 del 2021, respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti, compensate fra le parti le spese di lite. A sostegno della decisione adottata il TSAP rilevava che, dal punto di vista strettamente tecnico, l'impianto come progettato assicurava il deflusso minimo vitale secondo il parametro del deflusso ecologico "DE";
inoltre il parere favorevole espresso dalla locale Soprintendenza era stato rilasciato con la prescrizione di aumento del parametro K di protezione a 0,30, con conseguente aumento della portata rilasciata, imponendo la revisione del progetto;
concludeva che la comparazione tra gli interessi pubblici e privati in gioco non solo c'era stata, ma era stata anche approfondita nei vari aspetti ambientali, paesaggistici e di tutela delle acque. Aggiungeva che il Comune ricorrente non aveva interesse a censurare le modalità progettuali non avendo partecipato Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -3- al procedimento di evidenza pubblica e non spettando allo stesso alcuna attività di controllo sulla progettazione e direzione dei lavori riservata alle autorità competenti. Quanto ai motivi aggiunti evidenziava - al contrario di quanto denunciato dal Comune - che la società esecutrice dell'intervento, per ottenere l'autorizzazione unica, aveva adeguato il progetto alle prescrizioni impartite dall'amministrazione. Infine osservava che la disciplina sulle fonti rinnovabili, di scaturigine comunitaria, vincolava l'azione amministrativa, per cui il Comune non poteva rifugiarsi in divieti "a priori" estesi ad intere zone del territorio. Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO, articolato in tre motivi, cui resistono con separati controricorsi la REGIONE VE:NETO, da una parte, e le società SORDATO s.r.l. e SORDATO GREEN ENERGY s.r.I., dall'altra. Sono rimasti intimati il MIBAC e la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.

1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art.

1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n, 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. In prossimità dell'adunanza camerale hanno curato il deposito di memorie illustrative il Comune ricorrente e le società Sordato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso dedotta nel controricorso dalle società Sordato per avere le stesse regolarmente notificato la sentenza n. 49/2021 al Comune, mentre quest'ultimo ha depositato unitamente al ricorso introduttivo Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -4- del presente procedimento esclusivamente la copia autentica della pronuncia impugnata, omettendo perfino ogni riferimento all'avvenuta notificazione. Siffatta eccezione è stata poi tradotta in "inammissibilità" del ricorso nella memoria ex art. :380 bis.1 c.p.c. delle stesse società. Essa è infondata. L'art. 202 del r.d. 11.12.1933 n.1775, nel prevedere il ricorso per cassazione per le pronunce rese ai sensi degli artt. 200 (in grado d'appello) e 201, richiama il disposto di cui all'art. 183, che nella parte che qui rileva dispone: «Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile. La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perchè provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione». Come affermato in più occasioni (tra le altre Cass., Sez. Un., 9 settembre 2001 n. 9321, che a sua volta richiama, tra le altre, la precedente sentenza 3 aprile 1998 n.3471;
più di recente: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2022 n. 9313;
Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019 n. 5642;
Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018 n. 29393;
Cass., Sez. Un., 30 marzo 2018 n. 8048), il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è di quarantacinque giorni, giacché l'art.202 del t.u. cit., che riduce alla metà il termine fissato dall'art. 518 del codice di rito allora vigente, contiene un rinvio materiale, con la conseguenza che, anche dopo Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -5- l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, l'indicata riduzione alla metà del termine per il ricorso deve essere riferita al termine di novanta giorni fissato nel previgente art. 518 del codice di rito del 1865. Ed altresì, come ribadito nella pronuncia di queste Sezioni Unite dell'Il luglio 2011 n.15144, in base alla disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 2 della tabella allegata al medesimo decrel:o, non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio;
alla luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur sempre compatibile con il relativo dato letterale, ne consegue che, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali. Ne consegue che, notificato al Comune il dispositivo della sentenza ex art. 183 r.d. n. 1775/1933 in data 19 aprile 2021, è tempestiva la proposizione del ricorso per cassazione, avvenuta il 3 giugno 2021 a mezzo pec, non occorrendo il deposito della relata di notificazione della sentenza integrale dalle controparti intervenuta il successivo 4 maggio 2021, che non ha alcuna incidenza sui termini e sulle modalità di proposizione del ricorso. Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -6- Passando al merito, con il primo motivo parte ricorrente lamenta error in iudicando per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e conseguente contraddittorietà e/o apparenza ed inesistenza della motivazione. Erroneità della sentenza per omissione di pronuncia. Ad avviso del ricorrente l'erroneità della sentenza impugnata sussisterebbe innanzitutto laddove ha ritenuto l'infoncatezza di tutti i motivi di impugnazione avverso il provvedimento di compatibilità ambientale sulla base di una ricostruzione fattuale del tutto superficiale e lacunosa. Più nel dettaglio, il Comune afferma che il TSAP si è limitato a ripercorrere l'iter procedimentale appropriativo ed autorizzativo, partecipando delle medesime carenze istruttorie e valutative che avevano caratterizzato lo stesso e che avevano determinato la necessità di ricorrere per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, per cui non è comprensibile come possa essere giunto all'affermazione dell'infondatezza dei motivi di impugnazione sulla base delle medesime valutazioni compiute nel corso del procedimento e delle prescrizioni impartite al progetto, quando le censure avevano ad oggetto proprio le criticità non tenute in considerazione e le valutazioni non compiute nel corso del procedimento, nonché le prescrizioni che non erano state impartite. Il ricorrente insiste nel denunciare l'evidente difetto di motivazione per sostanziale omissione di pronuncia e a tal fine riproduce i motivi che avevano formato oggetto di impugnazione a dimostrazione dell'inconferenza delle argomentazioni svolte dal TSAP rispetto ai vizi dedotti: 1) violazione dell'art. 25, clAgs. n. 152/2006, mancata valutazione e comparazione degli interessi coinvolti ed eccesso di potere;
2) erronea formulazione del progetto e difetto di istruttoria;
3) violazione degli artt. 24 e ss. del d.p.r. n. 207/2010 per genericità ed illogicità del progetto;
4) violazione e falsa applicazione della Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -7- "Direttiva Deflussi Ecologici" adottata dal Distretto delle Alpi Orientali;
5) violazione del "Modello Struttura degli Acquedotti del Veneto" ex art. 14, I.r. n. 5/1998, nonché del Piano d'ambito Vallle del Chiampo;
6) violazione della "Direttiva Deflussi Ecologici" adottata dal Distretto delle Alpi Orientali e della "Direttiva Derivazioni";
7) violazione del d.p.r. n. 357/1997 e del d.g.r. n. 1400/2017;
8) manifesta illogicità della valutazione del rischio di incendio boschivo. Il TSAP, inoltre, avrebbe mancato di esaminare le censure avverso il decreto di rilascio dell'autorizzazione unica, formulate dal ricorrente mediante due motivi aggiunti: 1) illegittimità propria e derivata del decreto di autorizzazione unica alla realizzazione dell'opera;
2) mancato rispetto, da parte del progetto definitivo, delle prescrizioni introdotte dal parere favorevole di VIA, nonché violazione dell'art. 28, d.lgs. n. 152/2006 Il motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. I punti sui quali si concentra la contestazione in effetti sono plurimi e attengono tutti alla legittimità delle scelte amministrative adottate: per la mancata comparazione degli interessi coinvolti, tanto da non avere tenuto in alcun conto le osservazioni formulate dal Comune in sede istruttoria di valutazione di impatto ambientale;
l'assenza di un progetto definitivo della Sordato, per essere quello formulato non abbastanza dettagliato e approfondito, con manifesta genericità dello stesso per difetto di istruttoria;
l'istruttoria non avrebbe tenuto in alcun conto quanto previsto dalla c.d. Direttiva Deflussi Ecologici, che al fine di stabilire un equilibrio fra il buono stato dei corpi idrici e le richieste per gli utilizzi idrici e la diminuzione della risorse idriche, individua una serie di valori da rispettare, tra cui quello qui di interesse, relativo al c.d. 'contributo medio', strettamente collegato alla portata del fiume di riferimento, che nella misurazione fornita dalla Sordato risulterebbe del tutto imprecisa, con violazione anche del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.) Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -8- quanto alla salvaguardia delle qualità delle acque del torrente Chiampo, in aperto contrasto con il Piano d'Ambito che prevede, di converso, un potenziamento sulla sorgente Ferrazza;
la violazione di ben due direttive da parte del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., la Direttiva Deflussi Ecologici e la Direttiva Derivazioni, entrambe introdotte dal Distretto delle Alpi Orientali allo specifico fine di valutare il grado di significatività di un intervento sulla risorsa idrica, per avere espresso parere favorevole al progetto della Sordato nonostante rispetti solo parzialmente le prescrizioni presenti nelle Direttive, senza neanche coinvolgere gli Enti competenti in materia di controllo e di monitoraggio, nonostante la complessità del calcolo presentato unita alla delicatezza dell'ambito;
il parere espresso dalla Regione, inoltre, sarebbe stato adottato in violazione della Direttiva Habitat che ha introdotto la c.d. "Rete Natura 2000", per cui era necessaria la preventiva valutazione d'incidenza ambientale, subprocedimento non effettuato, pure in presenza di alcune specie di animali di interesse comunitario, quali il Barbo canino e il Gambero di fiume;
infine incorre nel vizio di manifesta illogicità la valutazione del rischio di incendio boschivo, in quanto la Protezione Civile aveva affermato che la realizzazione dell'infrastruttura de qua farebbe mancare l'acqua nel fiume proprio nel punto di maggiore accesso per rifornire i mezzi antincendio boschivo in caso di necessità. Eguali doglianze vengono rivolte alla motivazione di rigetto con riferimento ai due motivi aggiunti. La sentenza impugnata premesso che è intervenuta nel procedimento la locale Soprindentenza che, dopo ripetuti sopralluoghi, ha espresso parere favorevole con prescrizioni - afferma che dal punto di vista tecnico, l'impianto come progettato assicura il deflusso minimo vitale secondo il parametro del deflusso ecologico "DE" e ciò non di meno nel parere favorevole è prescritto l'aumento del parametro K di protezione a 0,30, con conseguente aumento della Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -9- portata rilasciata, imponendo con detta previsione la revisione del progetto. Aggiunge che la società esecutrice dell'intervento, per ottenere l'autorizzazione unica, ha adeguato, come emerge dagli elaborati depositati il 21.06.2019, i progetto alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, predisponendo monitoraggi in corso d'opera con un piano di comunicazioni da effettuarsi ad ARPAV, ha rivisto la progettazione di consolidamento e protezione delle sponde del corso d'acqua ed ha approfondito nel dettaglio le opere incidenti sul paesaggio secondo le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza. Le scelte adottate sono, dunque, volte a tutelare la qualità delle acque garantendo in particolare i piccoli corsi d'acqua montani, salvaguardando in questo modo dall'apprensione per scopi idroelettrici le acque dei territori con caratteristiche montane, ossia dotati di un ecosistema particolarmente fragile e caratterizzati da brevi corsi di acque, le cui forze non vanno disperse. Preliminarmente va detto che l'ambito del sindacato del TSAP qualora sia chiamato a decidere in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati è limitato al a verifica della sussistenza dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), come fissati anche dalla interpretazione di questa Corte di legittimità;
esso attiene quindi alla ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di merito. Si deve arrestare quindi dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purchè ragionevoli e congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare (secondo un principio già espresso da Cons. di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2018 n. 613). La sentenza impugnata si è mantenuta nell'ambito indicato e, al suo interno, è indenne dalle lamentate violazioni di legge in quanto adottata all'esito della considerazione, del bilanciamento ed anche di Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -10- un giudizio di graduazione dei principi e degli interessi concorrentemente in gioco dei quali compone il quadro nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento. E' noto che, come ribadito da ultimo da Corte Cost. n. 148 del 2019, la disciplina delle fonti rinnovabili, essenzialmente di matrice europea, tende a favorire la produzione di energia "pulita", sì da meglio salvaguardare l'ambiente. È la strategia nazionale di green economy per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico (art. 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»). La normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato 1'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 10 giugno 2002, n. 120;
Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA, fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, ratificato e reso esecutivo con legge 5 aprile 2012, n.48) e quella comunitaria (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia eletthca prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) manifestano un deciso favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nelle citate direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e in quella più recente (di rifusione) 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Il dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -11- non consente alle singole Regioni di adottare legittimamente una normativa regionale concorrente contrastante con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili, né di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto, ma lasciano spazio alle Regioni di individuare, caso per caso, situazioni in cui l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch'essi a principi affermati a livello europeo. Il favore che assiste la produzione dell'energia idroelettrica deve essere bilanciato, nell'ambito dei procedimenti, con le altre esigenze sottese alla competenza regionale in materia di acque. Nel caso di specie, il TSAP ha ritenuto che la Regione abbia adottato, con le delibere impugnate, secondo una valutazione non censurabile, perché fondata esclusivamente sul merito tecnico delle scelte, un criterio di individuazione dei corsi d'acqua in zona montana suscettibili di apprensione per scopi idroelettrici fondato sul principio del favor per la produzione di energie da fonti rinnovabili, ritenuto prevalente su quello eurounitario di precauzione in ragione dell'adeguatezza del progetto approvato al rispetto delle esigenze di tutela di tali corsi d'acqua particolarmente fragili e al contempo preziosi perché in grado di raggiungere un livello di qualità elevato. L'insieme delle considerazioni sopra citate, conformi ai principi eurounitari, hanno condotto il TSAP a ritenere non irragionevoli (mantenendosi in tal modo nel limite del sindacato del TSAP sulle scelte dell'amministrazione) e corrette le scelte che fondano i provvedimenti impugnati. La valutazione è corretta, in quanto l'art. 4, comma 1, lettera i), della direttiva 2000/60/CE stabilisce che «gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali») e tale principio - cd. "no deterioration" [recepito dall'art. 76, comma 4, lett. Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -12- b), del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché fatto proprio anche dall'art. 12- bis del r.d. 1775 del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del citato d.lgs. n. 152, ai fini del rilascio del provvedimento di concessone ad uso idroelettrico, che non deve "pregiudica(re) il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, è precipitato del più generale "principio di precauzione", di cui (attualmente) all'art. 191 TFUE, che rappresenta, nell'ordinamento eurounitario, il "cardine della politica ambientale" e, come tale, è sovraordinato rispetto al diritto interno (in tal senso Cass., Sez. Un., 10 aprile 2019 n. 10018;
Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2018 n. 33663). Sicché, la disciplina complessiva (nazionale, di derivazione eurounitaria) in materia di acque pubbliche, impone, nell'equo contemperamento degli interessi ad essa sottesi, una considerazione pregnante degli aspetti inerenti alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e, in particolare, della qualità dei corpi idrici (cfr. in tale ottica Cass., Sez. Un., 10 settembre 2013 n. 20699). Nel caso di specie, con valutazione nel merito ampiamente argomentata, è stato ritenuto che il progetto predisposto dalla Sordato abbia adeguatamente contemperato gli interessi pubblici e privati in gioco, anche quanto alla precauzione a tutela del mantenimento della qualità delle acque, avendo il TSAP verificato che il progetto assicura il deflusso minimo vitale secondo il parametro del deflusso ecologico "DE" (come illustrato a pag. 23 del ricorso dallo stesso Comune) ed anzi ha tenuto conto della creazione di un sistema che ne accresca le possibilità di miglioramento qualitativo prescrivendo il Comitato, nel rilasciare il parere favorevole, una revisione del progetto con l'incremento del parametro K di protezione a 0,30, con conseguente aumento della portata rilasciata. Inoltre, sempre su indicazione del Comitato, la società esecutrice dell'intervento ha adeguato, come emerge dagli elaborati depositati il Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -13- f'y 21.06.2019, il progetto alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, predisponendo monitoraggi in corso d'opera con un piano di comunicazioni ad ARPAV, oltre ad avere rivisto la progettazione di consolidamento e di protezione delle sponde del corso d'acqua, approfondendo nel dettaglio le opere incidenti sul paesaggio secondo le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza. E' evidente, allora, che nessuna critica può essere mossa in tal senso alla decisione impugnata, che ha esaminato le valutazioni dell'Amministrazione pubblica tenendo conto della situazione dei luoghi rapportandoli agli esami considerati dal Comitato VIA (v. parere favorevole del 10.10.2018), per cui l'incidenza dell'impianto è stata compensata "dalle misure prescritte nel provvedimento impugnato". Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 5, comma 1, 23, comma 3 e 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 23, commi 3 e 5, 27 e 216, comma 4 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 24 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, nonché dell'art. 27, comma 5 d.lgs. n. 50/2016, sotto il profilo del travisamento dei presupposti di diritto e conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Più esattamente, parte ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha motivato il rigetto del secondo motivo di impugnazione sulla base dell'assenza di interesse del Comune a censurare le modalità progettuali, e ciò in quanto esso non partecipa al procedimento di evidenza pubblica, né svolge attività di controllo sulla progettazione. Con il terzo, ed ultimo, motivo il Comune si duole della contraddittorietà della motivazione laddove, dopo aver sostanzialmente ignorato le osservazioni e le criticit:à del progetto oggetto dei dettagliati motivi di impugnazione, conclude affermando la necessità di valutare "funditus", caso per caso, la compatibilità Ric. 2021 n. 15532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -14- dell'impianto di derivazione, senza "rifugiarsi in divieti a priori estesi ad intere zone del territorio". Le due censure, da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che le avvince, sono da ritenere inammissibili in quanto la decisione poggia comunque su una duplice ratio decidendi, cosicché il rigetto del ricorso sotto il primo profilo - quello della ritenuta legittimità della valutazione e della comparazione degli interessi in gioco di cui al primo motivo - rende ininfluenti i motivi riguardanti l'altro profilo, quello della inammissibilità in relazione al principio della carenza di interesse del Comune a censurare le modalità e le formalità progettuali che riguarderebbero una fase a valle del procedimento di compatibi ità ambientale impugnato ovvero della sottovalutazione degli interessi della collettività insediata nella circoscrizione territoriale de qua, che vincola l'azione amministrativa, che pertanto non possono trovare ingresso. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
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