Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 05/05/2023, n. 11827
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1308/2017 proposto da: S G, elettivamente domiciliato in Roma, viale G iulio C esare n . 95 , presso lo studio dell’avv. M G i, che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;-ricorrente - contro INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso gli uffici dell’Avvocatura dell’INPS, rappresentato e difeso dall’avvocato D M, per procura speciale a margine del controricorso;-controricorrente - nonché nei confronti di Oggetto Pubblico Impiego Indennitàex art. 31 d.P.R. Base calcolo TFS R.G.N.1308/2017 Cron. Rep. Ud.03/03/2023 CC UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA « LA SAPIENZA», in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente - avverso la sentenza n. 3040 /2016 della C orte d’Appellodi Roma, pubblicata il 5 / 7 /201 6 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 3 / 3 /202 3 dal Consigliere A ndrea Z u . FATTI DI CAUSA S G, già dipendente dell’Università di Roma «La Sapienza»– categoria EP2, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – venne collocato a riposo il 14/10/2009, con un’anzianità di servizio utile per il TFS (Trattamento di Fine Servizio) di 41 anni. In costanza di rapporto di lavoro aveva percepitol’indennità perequativa di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, in quanto prestava servizio strutturato presso l’Azienda Policlinico Umberto I. Constatato che della predetta indennità si era tenuto conto solo in parte nel calcolo del TFS a lui dovuto, S G convenne in giudizio l’INPDAP –cui poi succedette l’INPS – per chiedere l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS e la condanna dell’istituto previdenziale al pagamento delle maggiori somme dovute. Il contraddittorio venne esteso nei confronti dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», indicata dall’INPSquale unica legittimata passiva rispetto alla domanda svolta dal ricorrente. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda con sentenza impugnata da S G davanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale respinse l’impugnazione. Contro tale sentenza S G ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o . L’INPS si è difesa con controricorso così come l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», cui il ricorso, peraltro,è stato notificato « unicamente ai fini della denunciatiolitis». Il ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si rileva che, contrariamente a quanto eccepito dall’INPS nel controricorso, il presente grado di legittimità è stato correttamente incardinato, avendo il ricorrente notif icato l’atto introduttivo anche nei confronti dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», sia pure «unicamente ai fini della denunciatio litis » , posto che S Gnon ha svolto e non svolge alcuna domanda nei suoi confronti.È appena il caso di osservare che nessuna rilevanza, ai fini dell’instaurazione di un regolare contraddittorio,può avere il mero fatto che l’Università «nell’epigrafe dell’atto non viene formalmente indicata» (pag. 3 del controricorso) , tanto più che essa si è difesa con controricorso.
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