Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/07/2003, n. 11404
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La disposizione di cui al comma quarto dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ed ora trasfuso nell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo (come eccezione alla regola di cui al primo comma) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei pubblici dipendenti, si riferisce solo al sistema di reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati, e non riguarda le controversie circa l'inserzione degli aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro, chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica. Pertanto, la controversia concernente il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario, ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile per l'assunzione, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso, peraltro, che la relativa disciplina non lascia all'amministrazione alcun margine di discrezionalità circa la rispondenza del chiesto riconoscimento all'interesse pubblico, ma demanda alla medesima un accertamento ed una valutazione di carattere puramente tecnico in ordine alla sussistenza di determinati requisiti.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. L M G - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
Dott. B G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEPPANEN T I, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato P T, rappresentata e difesa dall'avvocato S V, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROM, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 100/99 del Tribunale di ENNA - sezione lavoro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/06/03 dal Consigliere Dott. M G L;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. G R, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
RILEVATO IN FATTO
Terhi Irmeli Seppanen, cittadina finlandese, chiedeva al Ministero della Pubblica Istruzione il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, dell'abilitazione, conseguita
nel Paese di origine, all'insegnamento nelle classi di concorso 61/A (storia dell'arte), 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) e 37/A (filosofia e storia) di cui al d.m. n. 334 del 24.11.1994 e successive modificazioni. essendo interessata a partecipare ad un concorso, bandito dalla Provincia di Enna, per l'inserimento nelle graduatorie triennali ai fini del conferimento di incarichi e supplenze presso i licei linguistici provinciali. Il Ministero escludeva la possibilità del riconoscimento per la classe 61/A e subordinava quello relativo alle altre due classi al superamento di prove compensative.
Il provvedimento ministeriale era impugnato dalla Seppanen dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con richiesta di sospensiva. Con ordinanza del 26 - 29 marzo 1999 detto giudice ravvisava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda fosse rivolta ad ottenere l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego e quindi appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. La Seppanen proponeva quindi azione cautelare dinanzi al Tribunale di Ennà in funzione di giudice del lavoro: in tale sede le parti pervenivano ad un amichevole componimento, in forza del quale il Ministero riconosceva all'attrice la validità dei titoli conseguiti in Finlandia ai soli fini della partecipazione alla procedura concorsuale suindicata e salvo l'esito dell'instaurando giudizio di merito.
Con ricorso depositato il 6 agosto 1999 la Seppanen instaurava dinanzi al medesimo Tribunale il giudizio di merito, chiedendo in via principale l'accertamento del proprio diritto ad esercitare nelle scuole pubbliche e private italiane la professione di insegnante delle materie inserite nelle classi di concorso sopra precisate ed in via subordinata, limitatamente all'insegnamento di cui alla classe 37/A, della facoltà di optare per la misura compensativa del tirocinio di adattamento, con il riconoscimento che detta misura era stata già integrata dal servizio prestato in Finlandia quale insegnante di filosofia.
L'Amministrazione convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. L'attrice proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni Unite e deduceva la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che il petitum sostanziale dedotto in giudizio non riguardava una procedura concorsuale, ma l'accertamento della idoneità dei titoli posseduti al fini dell'inserimento nella graduatoria utile per l'assunzione. Resisteva in giudizio il Ministero, sostenendo che la controversia, in quanto concernente anche e direttamente gli atti propri dello svolgimento del concorso, doveva ricondursi alla giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO IN DIRITTO
Come è noto, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre aver riguardo, piuttosto che alla prospettazione della parte, al petitum sostanziale, identificato non solo o non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in relazione alla causa petendi, ossia alla effettiva natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo alla sostanziale protezione ad essa accordata, in astratto, dal diritto positivo (v., ex plurimis, S.U. 2002 n. 489;
2001 n. 64;
1999 n. 915;1998 n. 6626;1998 n. 5762).
Nella specie, il petitum sostanziale emergente dall'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Enna va chiaramente identificato, anche sulla base delle deduzioni svolte nelle note difensive depositate in quella sede il 30 giugno 2001, nell'accertamento della idoneità dei titoli posseduti dalla Seppanen, conseguiti nel suo Paese di origine, ai fini dell'insegnamento nelle scuole superiori italiane, pubbliche e private, delle materie relative alle classi di concorso 61/A, 36/A e 37/A e, quindi, nel riconoscimento del diritto di esercitare la professione di insegnante in dette scuole, con la possibilità di accedere a rapporti di impiego pubblico o privato ed avvalendosi a tal fine della qualifica e del titolo di insegnante abilitata all'insegnamento in relazione a dette classi.
Così individuato l'oggetto della controversia, appare evidente che la stessa non attiene ad una procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attribuita dall'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 33 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 18 del decreto legislativo n. 387 del 1998, ora art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma al riconoscimento della idoneità dei titoli posseduti dall'istante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante, in relazione al quale l'instaurazione di un rapporto di impiego in una scuola pubblica si profila come mero sviluppo futuro ed eventuale.
Come queste Sezioni Unite hanno anche di recente precisato, la disposizione di cui al quarto comma del citato art. 68 - che si pone come un'eccezione alla regola di cui al primo comma, attributiva alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative al pubblico impiego - si riferisce solo al sistema di reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati, e non riguarda le controversie circa l'inserzione degli aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro (art. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica (S. U. 2000 n. 1203). Va, peraltro, considerato che nella specie le norme di riferimento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, e segnatamente gli artt. 1, 3 e 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, attuativo della direttiva n. 89/48 CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel dettare la disciplina del riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario, non lasciano all'amministrazione alcun margine di discrezionalità circa la rispondenza del chiesto riconoscimento all'interesse pubblico, ma demandano alla medesima un accertamento ed una valutazione di carattere puramente tecnico in ordine alla sussistenza di determinati requisiti.
Ed anche il ricorso alle misure compensative previsto dall'art. 6 n. 1 lett. a) per l'ipotesi - rilevante nella specie - in cui la formazione professionale attestata dal titoli verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, coinvolge un accertamento in ordine alla sostanziale diversità delle materie privo di qualsiasi discrezionalità amministrativa ed ancorato a criteri meramente tecnici e scientifici. Ed è appena il caso di ricordare che il diritto del privato non cessa di configurarsi come diritto soggettivo se la pubblica amministrazione deve ricorrere, per accertarne l'esistenza, a criteri di mera discrezionalità tecnica (v. per tutte S.U. 2000 n. 543). In accoglimento del ricorso e conformemente alle conclusioni del pubblico ministero va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
L'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di questo regolamento, nella misura liquidata in dispositivo.