Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2020, n. 2
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La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'A' 00002/2 0 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Infortunio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO mortale sul lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. 9383/2015 г Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Presidente Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO Consigliere Ud. 09/07/2019 Dott. GUIDO RAIMONDI PU Rel. Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9383-2015 proposto da: RO CI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO MASSA;
ricorrente 2019 contro 2548 RITRAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente q domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA GALEAZZI, rappresentata e difeso dall'avvocato VITTORIO SCHINO;
controricorrente avversO la sentenza n. 579/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 3526/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto. RG 9383/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 579/15, confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale per perdita del rapporto parentale da UC LA, quale madre e unica erede di SS FR, dipendente della società Ritras in liquidazione dal 12 dicembre 2006, deceduto nell'espletamento del suo lavoro di autista di autotreni la notte del 9 febbraio 2007 a causa di un grave incidente stradale, verificatosi in corrispondenza di una deviazione della carreggiata quando il pesante mezzo a pieno carico urtava contro il guard-rail e dopo altre collisioni subiva il ribaltamento e causava il decesso del conducente.
2. Il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda, sulla base dei seguenti argomenti: - i capitoli della prova testimoniale erano in parte generici e in parte costituiti da valutazioni personali espresse a suo tempo dal FR e dalla persona che di quelle osservazioni era stata la destinataria e avrebbe dovuto deporre de relato;
- in ogni caso, i dati emergenti dal disco cronotachigrafo avevano evidenziato che il viaggio era iniziato oltre tredici ore prima dell'incidente e il conducente aveva tenuto un comportamento imprudente nell'effettuare solo brevi periodi di sosta e procedendo ad una velocità superiore (di 30 km orari) al limite di velocità imposto sul luogo, così contravvenendo a norme di comune prudenza da considerarsi patrimonio di ogni conducente, in particolare per i tempi di guida dei conducenti professionisti.
3. La Corte di appello rigettava l'impugnazione, incentrata sulla imputabilità alla società appellata di una responsabilità colposa per avere costretto il dipendente a guidare in condizione di grave affaticamento e velocità non prudenziale. In sintesi, osservava quanto segue: 1 RG 9383/2015 dai rilievi del rapporto della polizia stradale era emersa l'eccessiva velocità del mezzo in relazione all'orario notturno e allo stato dei luoghi e in relazione al presumibile stato di non perfetta vigilanza del conducente;
non vi era prova che tale condotta fosse riconducibile a istruzioni o ordini impartiti circa la necessità di consegnare la merce a destinazione entro le ore 5,00 del mattino;
la mancata ammissione delle istanze istruttorie era giustificata dalla genericità dei capitoli della prova testimoniale, in quanto l'unica circostanza specifica era diretta ad accertare che la notte stessa del sinistro, verso le ore 2,00, il FR avesse telefonato ad un'amica comunicandole che era molto stanco e che non poteva fermarsi a riposare perché doveva condurre la merce trasportata a destinazione entro le ore 5,00 del mattino;
tuttavia, tale circostanza costituiva una circostanza che, quand'anche confermata, sarebbe stata appresa de relato e come tale costituirebbe un mero elemento indiziario da comprovare a mezzo di altri elementi;
- sulla richiesta di ammissione della produzione della "carta del conducente" (documento da cui si sarebbero potuti accertare gli spostamenti e i turni di guida della vittima nei ventotto giorni precedenti il sinistro letale), occorreva considerare che il documento era già nella disponibilità dell'attrice fin dal momento in cui ricevette gli oggetti personali del figlio, per cui non era giustificabile il ritardo della sua produzione in giudizio, da cui l'inammissibilità della produzione stessa.
4. Per la cassazione di tale sentenza la LA ha proposto ricorso affidato a tre motivi. A seguito della notifica del ricorso per cassazione, la soc. Ritras in liquidazione ha notificato ritualmente il proprio controricorso in data 20 aprile 2015. 5. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., corredata da visura camerale, da cui risulta che in data 6 marzo 2017 la società Ritras s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese. 2 RG 9383/2015 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l'interruzione del processo. (ex plurimis, Cass. 3323 del 2014;
v. pure Cass. 24635 del 2015). Anche recentemente è stato ribadito che l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo (Cass.