Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 45195
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALISI EMANUELE nato a CATANIA il 15/06/1999 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere D F;
lette/s~ le conclusioni del PG PIETRO GAETA l DEL tgl(o1i5c.,
RITENUTO IN FATTO
1. E S ricorre avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 del Tribunale di Catania, che ha parzialmente accolto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del 24 gennaio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania lo aveva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile, n. 110 e 648 cod. pen.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 648 cod. pen., 2 legge n. 67 del 1985 e 23 legge n. 110 del 1975, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che S avesse mai avuto il possesso delle armi. Dalla lettura degli atti, infatti, si sarebbe potuto ritenere soltanto che lo stesso - il quale coabitava con la coindagata R P e con il suo compagno M M - fosse a conoscenza del luogo nel quale M stava detenendo le armi sequestrate. A tal fine, il ricorrente evidenzia che lo stesso M, come si evinceva da una delle conversazioni captate, si era attribuita la paternità delle pistole. La mera conoscenza del luogo nel quale erano detenute le armi, peraltro meramente presunta e non pienamente riscontrata, non poteva essere considerata condotta penalmente rilevante, come chiarito anche dalla giurisprudenza
lette/s~ le conclusioni del PG PIETRO GAETA l DEL tgl(o1i5c.,
RITENUTO IN FATTO
1. E S ricorre avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 del Tribunale di Catania, che ha parzialmente accolto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del 24 gennaio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania lo aveva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile, n. 110 e 648 cod. pen.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 648 cod. pen., 2 legge n. 67 del 1985 e 23 legge n. 110 del 1975, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che S avesse mai avuto il possesso delle armi. Dalla lettura degli atti, infatti, si sarebbe potuto ritenere soltanto che lo stesso - il quale coabitava con la coindagata R P e con il suo compagno M M - fosse a conoscenza del luogo nel quale M stava detenendo le armi sequestrate. A tal fine, il ricorrente evidenzia che lo stesso M, come si evinceva da una delle conversazioni captate, si era attribuita la paternità delle pistole. La mera conoscenza del luogo nel quale erano detenute le armi, peraltro meramente presunta e non pienamente riscontrata, non poteva essere considerata condotta penalmente rilevante, come chiarito anche dalla giurisprudenza
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