Cass. civ., sez. II, ordinanza 27/06/2018, n. 17002

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 27/06/2018, n. 17002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17002
Data del deposito : 27 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11239/2014 proposto da: PINI MICHELE e PINI ANTONIO, rappresentati e difesi in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso dagli avvocati U P e M C, elettivamente domiciliati in Roma, Via Buccari, 11, presso lo studio dell'avvocato P T;

- ricorrenti -

contro

L A, rappresentato e difeso in forza di procura speciale rilasciata in calce al controricorso dall'avvocato A S D C, elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana 234, presso lo studio dell'avvocato C D V;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1976/2013 della Corte d'appello di Milano, depositata il 15 maggio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2018 dal Consigliere G G;
viste le memorie difensive depositate dalle parti ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Ritenuto che

con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2005 A L conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Sondrio, M e A P chiedendo che le opere da questi eseguite sul fabbricato sito nel Comune di Grosio (f. 60, mapp. 510) contiguo alla propria casa (f. 60, mapp. 106 ora 506-990) e alla corte comune (f. 60 mapp. 507), realizzate in sopraelevazione dell'edificio in violazione delle vigenti N.T.A. e del P.R.G., con apertura di vedute, luci e balconi sulla corte comune senza il rispetto delle relative distanze o senza i requisiti di legge, venissero demolite o riportate nei limiti della legalità;
che si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande proposte, deducendo che l'intervento effettuato era da considerarsi legittimo in quanto "opera di ristrutturazione";
che istruita la causa con acquisizione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza depositata il 24 agosto 2009, il Tribunale di Sondrio, respinta ogni altra domanda ed eccezione, condannava i convenuti alla eliminazione delle nuove vedute dirette e dei balconi realizzati sulla corte comune, mapp. 507, nonché alla regolarizzazione delle luci aperte sulla medesima corte, sulla scorta del dettato di cui gli artt. 901 e 902 c.c., compensando tra le parti le spese di lite;
che A L impugnava la sentenza chiedendone la rifcrma parziale nella parte in cui non aveva accolto la domanda relativa alla demolizione o all'arretramento della nuova costruzione in sopraelevazione e dei corpi aggettanti (corpo scala e pilastro prospicienti i mappali 506 e 990) e nella parte in cui non aveva provveduto sulla richiesta di risarcimento del danno;
-2- che A e M Pini si costituivano contestando l'impugnazione e proponevano appello incidentale al fine di accertare la conformità delle luci e delle vedute alle prescrizioni di legge;
che, con sentenza depositata il 15 maggio 2013, la Corte d'appello di Milano rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza
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