Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 7201
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Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire "errores in iudicando", atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 4560/2017 Numero sezionale 458/2023 Numero di raccolta generale 7201/2023 Data pubblicazione 10/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: contratto composta dagli Ill.mi Magistrati: preliminare Rosa Maria Di Virgilio - Presidente - Lorenzo Orilia - Consigliere - R.G.N. 4560/2017 Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel.- C.C. – 2.2.2023. Chiara Besso Marcheis - Consigliere - Cesare Trapuzzano - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4560/2017 R.G. proposto da GEORGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lo Castro, con domicilio eletto in Messina, Corso Cavour n. 95. RICORRENTE– e GN AN, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lo Castro, con domicilio eletto in Messina, Corso Cavour n. 95. -RICORRENTE INCIDENTALE-
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Manna, con elezione di domicilio in Roma, alla Via Sabotino n. 12, presso l'avv. Graziano Pungì. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 2014/2016, pubblicata in data 7.12.2016. Numero registro generale 4560/2017 Numero sezionale 458/2023 Numero di raccolta generale 7201/2023 Data pubblicazione 10/03/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.2.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di respingere il ricorso principale e di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. La Georgia s.r.l. ha convenuto dinanzi agli arbitri rituali la Regione Calabria, esponendo che, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale dell'Ente n. 2642 del 2 aprile 2005, aveva ottenuto l'affidamento di tutte le attività contemplate dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. 626/94 per la durata di cinque anni a decorrere dal 2 marzo 2005, attività consistenti negli accertamenti sanitari preventivi e periodici sui dipendenti regionali, nella formulazione dei giudizi di idoneità alle mansioni specifiche previste dal contratto di lavoro e nella redazione e conservazione per ogni lavoratore di un apposita cartella sanitaria, oltre a tutte le prestazioni di formazione da svolgere di concerto con il datore del lavoro pubblico. Con successivo decreto regionale del 12.7.05 n. 929, impugnato dinanzi al Tar Calabria, l'approvazione del contratto da parte dell'amministrazione era stata annullata a causa del mancato espletamento di una gara pubblica e la convenzione non era stata – pertanto – eseguita. Ha chiesto il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, da liquidarsi in corso di causa, con vittoria delle spese del giudizio arbitrale. 2 di 16 Numero registro generale 4560/2017 Numero sezionale 458/2023 Numero di raccolta generale 7201/2023 Data pubblicazione 10/03/2023 Nella resistenza della Regione, il Collegio arbitrale - con lodo depositato in data 28.4.11 – dichiarata l'invalidità della convenzione contratto - ha condannato la Regione al risarcimento di € 1.114.573,42, compensando le spese. Il lodo è stato impugnato dalla Regione Calabria;
è intervenuto in causa FR TO, socio della Georgia s.r.l. - rimasta contumace - chiedendo di respingere l'impugnazione. Con sentenza n. 2014/2016, la Corte di Catanzaro ha dichiarato nulla la clausola compromissoria, invalidando anche il lodo arbitrale. La pronuncia ha ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio di FR TO, che non era stato parte del giudizio arbitrale;
ha respinto l'eccezione di nullità dell'impugnazione per mancanza della firma del difensore sulla copia notificata, evidenziando che la sottoscrizione figurava sull'originale e che dalla copia risultava che la notifica era stata chiesta proprio dal difensore della Regione. Ha infine dichiarato invalide la clausola compromissoria e la decisione degli arbitri a causa dell'annullamento dell'approvazione del contratto di affidamento del servizio, non preceduto dall'espletamento di una gara, precisando infine che la controversia non era comunque ricompresa tra le questioni di mera interpretazione del contratto contemplate dalla clausola stessa. Per la cassazione della sentenza la Georgia s.r.l. e FR TO hanno proposto separati ricorsi, entrambi affidati a sette motivi. La Regione Calabria resiste con controricorso. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020, non essendo stata chiesta la discussione orale. 3 di 16 Numero registro generale 4560/2017 Numero sezionale 458/2023 Numero di raccolta generale 7201/2023 Data pubblicazione 10/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'impugnazione della Georgia s.r.l. ha natura di ricorso principale, essendo stata notificata per prima;
quella di FR TO va qualificata come ricorso incidentale.
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia il difetto di giurisdizione della Corte di appello ai sensi dei DD.LGS. 204/2010 e 163/2006, sostenendo che, avendo la lite ad oggetto un rapporto nascente da una concessione-contratto, l'impugnazione del lodo andava proposta dinanzi al giudice amministrativo, come confermerebbe l'art. 241, comma 15 bis, d.lgs. 163/2006, dettato in materia di appalto di servizi. Il motivo è infondato. La clausola compromissoria è stata stipulata nel 2005, nel regime dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, norma che ha previsto che "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto", così determinando la compromettibilità della lite in virtù del fatto di investire – nell'ambito di quella giurisdizione – solo diritti soggettivi, discutendosi anche nella specie del risarcimento del danno precontrattuale per lesione dell'affidamento riposto dalla ricorrente nella validità della convenzione-contratto. L'impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell'art. 6, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, così come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere sempre proposta dinanzi alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., costituente l'unica disposizione diretta alla 4 di 16 Numero registro generale 4560/2017 Numero sezionale 458/2023 Numero di raccolta generale 7201/2023 Data pubblicazione 10/03/2023 determinazione del giudice cui spetta pronunciare su detta impugnazione, restando esclusa la giurisdizione del Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo (Cass. s.u. 25508/2006;Cass. s.u. 16887/2013;
Cass. Cass. 646/2018). Si è affermato più di recente che nell'ipotesi di deferimento ad un collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000, delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e non una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia;
pertanto, deve essere applicato, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, che ha generalizzato la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria per l'impugnazione (cfr. in motivazione, Cass. 27847/2019;
Cass. 16887/2013).
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 163, 164, 83 e 125 c.p.c. sostenendo che la copia della citazione dinanzi alla Corte distrettuale mancava della sottoscrizione del difensore e che l'atto introduttivo era perciò affetto da un vizio di nullità assoluta ed insanabile che attingeva anche la procura e che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio. Le censura non è fondata. Ha precisato la sentenza come fosse in discussione la mancanza della firma sulla sola copia notificata e come la notifica fosse stata effettuata su richiesta dell'avv. Manna per l'ente regionale, valendo la relativa annotazione dell'agente notificatore come oggettivo 5 di 16 Numero registro generale 4560/2017