Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10242
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Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.
Sul provvedimento
Testo completo
1 0242-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DONAZIONE CAMILLA DI IASI - Primo Presidente f.f. - · Presidente di Sezione -ANTONIO MANNA Ud. 17/11/2020 - Presidente di Sezione - FRANCO DE STEFANO PU R.G.N. 14642/2016 Consigliere - ANTONIO VALITUTTI R 10242 Rep.GIACOMO M S -Consigliere - - Est. Consigliere - LUCIA ESPOSITO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - L R - Consigliere - A C - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14642-2016 proposto da: COMUNE DELLA SPEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M P, STEFANO CARRABBA ed E F;
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- ricorrente -
contro
F P nella qualità di erede di F M, S E, FOTI GIULIO, F A M, S E, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato CHIARA ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C U;
- controricorrenti -
nonchè
contro
F G;
- intimata avverso la sentenza n. 316/2016 della CORTE D'APPELLO di GVA, depositata il 21/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Marcello Puliga e Giovanni Cuomo Ulloa.
FATTI DI CAUSA
1. A M F, M F, G F, E S e E S, quali eredi di Emidio Foti, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia il Comune di La Spezia per sentire pronunciare la risoluzione della donazione di cui all'atto per notar Gherardo Federici del 3 settembre 1964, con la quale il loro dante causa aveva donato al convenuto un'area di circa 1000 mq. affinché il donatario a sua volta la trasferisse gratuitamente all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia per la realizzazione di una costruzione da destinare agli scopi istitutivi dell'ente medesimo. 仨 Ric. 2016 n. 14642 sez. SU ud. 17-11-2020 - -2- Nell'atto era previsto che, in caso di mancata destinazione dell'area, era riservata al donante la facoltà di revocare la donazione, anche dopo la sua formale accettazione da parte del donatario. Nello stesso atto di donazione il Comune aveva donato l'area all'ONMI, a condizione che l'ente donatario destinasse il terreno agli scopi previsti. Intervenuta nel 1975 la soppressione dell'ONMI senza che vi fosse stata una formale accettazione della donazione, il Comune, pur subentrato in tutti gli obblighi dell'ente soppresso, aveva concesso a terzi il diritto di superficie nel sottosuolo dell'area per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo. Gli eredi Foti, pertanto, ravvisata in ciò una violazione degli obblighi derivanti dalla donazione tale da determinarne la risoluzione, convennero in giudizio il Comune di La Spezia chiedendone la condanna al rilascio del bene e al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione dell'area per il periodo successivo all'instaurazione della lite.
2. Il Comune si costituì in giudizio e, oltre a eccepire il difetto di giurisdizione (sul rilievo che si trattava di controversia in materia urbanistica, inserendosi il trasferimento dell'area nel quadro di una più ampia convenzione), negò ogni inadempimento, sostenendo, inoltre, che in difetto di un'espressa previsione contrattuale non poteva essere chiesta la risoluzione ex art. 793 cod. civ.
3. Il Tribunale adito, con la sentenza 27 giugno 2007 n. 656, dichiarò risolta la donazione oggetto di causa, condannando il Comune al rilascio del bene donato e al rimborso delle spese di lite e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. JE Ric. 2016 n. 14642 sez. SU - ud. 17-11-2020 -3- Quindi, con successiva sentenza 15 marzo 2010 n. 316, condannò il convenuto al pagamento di una somma a titolo di ristoro del danno da occupazione dell'area, nonché al pagamento delle spese di lite per l'attività processuale svolta successivamente alla prima sentenza.
4. Il Comune, che aveva formulato riserva di gravame avverso la sentenza del 2007, impugnò entrambe le decisioni e la Corte d'Appello di Genova, con sentenza 21 marzo 2016 n. 316, dichiarò inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto avverso la prima sentenza, rigettò l'appello principale proposto avverso la sentenza del 2010, e, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della seconda sentenza, rideterminò la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
5. Quanto all'appello avverso la prima sentenza, la Corte distrettuale rilevò che, secondo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità, per distinguere tra sentenze definitive e non definitive ai fini dell'applicazione dell'istituto della riserva di impugnazione occorreva avere riguardo a un criterio meramente formale, sicché, in caso di cumulo di domande tra le stesse parti, ove fossero state decise solo alcune di esse, doveva considerarsi non definitiva solo la sentenza che non avesse adottato un formale provvedimento di separazione ovvero non avesse liquidato le spese di lite in ordine alla domanda o alle domande decise. -Nel caso di specie - proseguì la Corte territoriale la citata sentenza 27 giugno 2007 n. 656, nel pronunciare sulla domanda di risoluzione della donazione e di rilascio del bene donato, aveva anche provveduto a liquidare le spese di lite, mentre la successiva sentenza del 2010, nello statuire sulle spese processuali, aveva liquidato solo quelle Ric. 2016 n. 14642 sez. SU ud. 17-11-2020 -4- dovute per le attività svolte successivamente alla pronuncia della prima sentenza. Sempre ad avviso dei giudici d'appello, la statuizione in merito alle spese di cui alla prima sentenza equivaleva, quanto agli effetti, a un provvedimento di separazione, il che implicava la natura definitiva di tale decisione e la tardività dell'appello proposto solo nel 2010, con conseguente passaggio in giudicato sia della pronuncia di risoluzione sia dell'implicito riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. Riguardo all'appello principale avverso la sentenza del 2010, la Corte di merito osservò che lo stesso rappresentava la mera riproposizione delle contestazioni già mosse in primo grado avverso le conclusioni del CTU, essendo, per altro verso, del tutto condivisibile la soluzione alla quale era pervenuta la sentenza di prime cure quanto alla determinazione del valore locativo dell'area. I giudici d'appello accoglievano, invece, l'appello incidentale, posto. che il Tribunale aveva riconosciuto il danno per il solo periodo successivo alla proposizione della domanda e sino al deposito della CTU, pur se la detenzione dell'area da parte del Comune si era protratta anche in seguito, dovendosi riconoscere il ristoro del pregiudizio sino alla data della decisione del gravame.
6. Avverso tale sentenza il Comune di La Spezia propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resistono con controricorso A M F, G F, E S, E S e P F, quale erede di M F. G F non ha svolto difese in questa fase. Ric. 2016 n. 14642 sez. SU ud. 17-11-2020 -5- 7. La seconda sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 9 marzo 2020 n. 6624, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando nel tema individuato nel primo motivo di ricorso una questione di massima di particolare importanza.
8. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
9. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. 10. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha prodotto memorie recanti le proprie conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza gravata per aver ritenuto che fosse passata in giudicato la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 656/2007, con violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 340, 278 e 279 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2909 cod. civ.;
sottolinea che la stessa sentenza era stata qualificata come non definitiva dall'estensore, dinanzi al quale alla successiva udienza dell'8.11.2007 era stata formalizzata la riserva di impugnazione. Ne deriva che deve prevalere l'espressa qualificazione data alla sentenza dal giudice rispetto alla circostanza che nella stessa fossero state anche liquidate le spese di lite. Secondo il ricorrente, infatti, i criteri formali sussidiari individuati dalla giurisprudenza al fine di stabilire la natura definitiva o meno della sentenza in funzione dell'impugnazione differita (liquidazione delle spese di lite, adozione di un provvedimento di separazione, decisione solo su alcune domande, ecc.) sarebbero destinati ad essere recessivi 左 Ric. 2016 n. 14642 sez. SU ud. 17-11-2020 -6- nel caso in cui vi sia stata qualificazione espressa da parte del giudice a quo. La sentenza, inoltre, sarebbe illogica nella parte in cui, al fine di indagare circa la natura della pronuncia del 2007, fa riferimento ad un elemento estrinseco, rappresentato dalle affermazioni contenute nella successiva sentenza del 2010 in ordine alla limitazione della liquidazione delle spese di lite alle sole attività processuali svolte successivamente alla prima sentenza. Risulterebbe violato, infine, il principio dell'affidamento della parte che aveva confidato nell'espressa qualificazione come non definitiva della sentenza del 2007, regolando di conseguenza la propria attività processuale.
1.2 Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivi inerenti alla giurisdizione, sulla scorta dell'affermazione per cui il giudicato intervenuto sulla questione di giurisdizione sollevata in primo grado dal Comune sarebbe frutto dell'erronea qualificazione della sentenza del 2007 come definitiva. Si reiterano in proposito le argomentazioni volte a sorreggere l'attribuzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrando il