Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 06354

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 06354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06354
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: cAS" Ckg-CoNbts£3,ALE, 5"ssp,(z>. 3 48) kl‘s•\'STCP-Rt 1ELLA GIACALONE LUIGI nato a MARSALA il 22/12/1953 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso prospettando l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con il quale il locale Magistrato di Sorveglianza aveva accolto l'istanza di L G, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), di sintonizzare l'apparecchio TV sui canali Mediaset Extra, La 5, Focus, Italia2, così consentendogli la visione di canali televisivi diversi da quelli di cui alla Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito penitenziario. Il Tribunale ha osservato che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, il diniego avrebbe pregiudicato l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattannentale, parte integrante del percorso rieducativo.

2. La Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia ricorrono per cassazione, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen., negando che in materia possa attivarsi la tutela giurisdizionale, non venendo in gioco l'esistenza del diritto, bensì le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione.

2.2. Con il secondo motivo lamentano l'errata applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parità di trattamento, in regime differenziato ragionevolmente derogata - ove si volesse scendere al merito della restrizione - sulla base dell'esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi