Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/09/2018, n. 22405

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/09/2018, n. 22405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22405
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22783/2015 R.G. proposto da: KRUG WOLFGANG rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto in Roma, via Chelini, n. 6, presso lo studio dell'avv. M- no V

- ricorrente -

contro

NRW BANK rappresentata e difesa dagli avv.ti G G e A M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via F. Con- falonieri, n. 5

- controricorrente -

contro

POWERSAFER ITALIA S.R.L. - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3142, deposi- tata in data 16 luglio 2015;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 7 novembre 2017 dal consigliere dott. P C;
sentito per il ricorrente l'avv. V, munito di delega;
sentito per la controricorrente l'avv. A, munito di delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. M M, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il cittadino tedesco W K conveniva in giudizio la

NRW

BanK, la Stadtsparkasse Wuppertal (nei cui confronti avrebbe poi ri- nunciato alle domande) e la Powersafwr Italia S.r.l., chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia delle obbligazioni di garanzia da lui as- sunte nei confronti della

NRW

Bank e delle conseguenti cessioni ed azioni esecutive.

2. Con sentenza emessa il 13 dicembre 2011 il Tribunale di Milano di- chiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 7.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, ter- zo comma, cod. proc. civ.. In particolare, rilevata in ordine alle ga- ranzie ipotecarie, che riguardavano immobili ubicati in Germania, la competenza giurisdizionale esclusiva, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001, del giudice dello Stato membro in cui erano situati detti beni immobili, si osservava che tutte le parti avevano residenza in Germania, ad eccezione della Powersafer Italia, nei cui confronti, tuttavia, non erano state rivolte domande. Doveva pertanto escludersi un interesse in capo a detta società alla partecipazione al giudizio (giustificata dall'attore dal fine di rendere opponibile alla stessa, alla cui partecipazione egli era interessato, la propria libertà da obbligazioni gravose), ragion per cui non era ravvi- sabile la sussistenza una connessione tale da consentire una deroga della competenza ai sensi dell'art. 6 n. 1 del Reg. n. 44 del 2001, do- vendosi viceversa applicare il principio secondo cui tale deroga non opera allorché l'evocazione in giudizio di uno dei convenuti appaia ar- tificiosa e preordinata allo spostamento della competenza giurisdizio- nale.

3. La corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in primo luogo rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto dal K per difetto di specificità, ed ha in ogni caso ribadito che nella specie la chiamata in giudizio della Powersafer non era giustificata, in quanto l'intenzione dell'appellante di divenirne socio escludeva l'esistenza di rapporti che potessero avere una connessione con le obbligazioni con la

NWR

Bank - come evidenziava l'assenza di do- mande proposte nei confronti della stessa Powersafer - ragion per cui non era in alcun modo ipotizzabile la necessità di una trattazione uni- taria al fine di evitare decisioni fra loro incompatibili. Sono stati altresì confermate le statuizioni in merito al regolamento delle spese processuali e alla responsabilità ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., i cui presupposti sono stati ravvisati anche in relazione al giudizio di appello, con condanna del K al pagamento, per tale ti- tolo, della somma di euro 15.000,00. 4. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il K, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso

NWR

Bank.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si ribadisce la competenza giurisdizionale del giudice italiano, sostenendosi che il domicilio del ricorrente, in rela- zione alle garanzie fideiussorie in favore dell'istituto di credito tede- sco, le quali assumerebbero un "ruolo preponderante" nella presente vicenda processuale, dovrebbe individuarsi in Italia, in considerazione della "futura partecipazione a Powersafer Italia S.r.l.": l'azione di ac- certamento negativo proposta dal sig. K coinvolgerebbe rapporti giuridici che si riverbererebbero nei confronti della predetta società, ancorché nei confronti della stessa non siano state avanzate doman- de. Di conseguenza, in virtù del rilievo attribuito alla connessione dal Regolamento UE n. 1215 del 2012, dovrebbe affermarsi la giurisdi- zione del giudice italiano, non potendo dubitarsi dell'interesse concre- to, in capo al ricorrente, di definire, attraverso l'azione di accerta- mento negativo, la propria posizione, onde poter realizzare la propria partecipazione alla suddetta società.

2. La censura presenta plurimi aspetti di manifesta infondatezza.

2.1. In primo luogo deve evidenziarsi l'erroneità del riferimento al Regolamento UE n. 1215 del 2012, che, come dispone l'art. 66, si applica alle azioni proposte - diversamente da quella in esame, intro- dotta nell'anno 2010 - successivamente al 10 gennaio 2015. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha fatto riferimento (ol- tre all'art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che radica la com- petenza giurisdizionale nel luogo in cui si trovano i beni immobili ipo- tecati, nella specie situati in territorio tedesco) all'art. 6, n. 1, di detto regolamento, che prevede che un soggetto può essere anche chia- mato in giudizio « in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudi- ce de/luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di tratta- zione separata, di giungere a decisioni incompatibili ».
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