Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/12/2024, n. 32965
Ordinanza
17 dicembre 2024
Ordinanza
17 dicembre 2024
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Massime • 1
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in controversia relativa ad avviso di accertamento mediante studi di settore, aveva ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate per la prima volta con l'atto di appello, avverso la c.t.u. disposta in primo grado, al fine di stimare l'ammontare dei ricavi per la rideterminazione del reddito imponibile).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13917/2017 Numero sezionale 4474/2024 Numero di raccolta generale 32965/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Consulenza tecnica Composta da d'ufficio svolta in primo grado - Contestazioni sollevate in appello - Ammissibilità. Paolo Di Marzio - Presidente Alberto Crivelli - Consigliere R.G.N. 13917/2017 Rosanna Angarano - Consigliere Cron. Giuliano Tartaglione - Consigliere Ud. - 17/09/2024 CC Cecilia Bernardo - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13917/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege.
- ricorrente -
contro
MI NI
- intimato -
avverso la sentenza della C.T.R. Torino, n. 100/2017, depositata il 20.1.2017 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.09.2024 dal Consigliere Cecilia Bernardo;
RITENUTO CHE:
con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, MI YS impugnava l'avviso di accertamento, con cui l'Agenzia delle entrate, avendo rilevato uno scostamento rispetto agli studi di settore, aveva rettificato per l'anno 2007 gli imponibili dichiarati dal contribuente, contestando l'assenza di motivazione e la presenza di errori nel ricalcolo del reddito. Numero registro generale 13917/2017 Numero sezionale 4474/2024 In primo grado, disposta una c.t.u. al fine di stimare l'effettivo Numero di raccolta generale 32965/2024 ammontare dei ricavi, l'impugnazione del contribuente veniva Data pubblicazione 17/12/2024 parzialmente accolta e, sulla base delle risultanze della consulenza, veniva rideterminato il reddito imponibile. Tale decisione era, altresì, confermata in secondo grado, sull'assunto della tardività delle contestazioni alla c.t.u., sollevate dall'Agenzia delle entrate solo in appello. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi, mentre rimaneva intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di doglianza, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere inammissibili le contestazioni alle risultanze della c.t.u., recepite nella sentenza di primo grado, potendo invece essere svolte anche in appello, a prescindere dalla loro proposizione nel precedente grado di giudizio.
2. Con il secondo motivo di doglianza, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., poiché era meramente apparente l'affermazione della C.t.r., secondo cui erano del tutto prive di pregio le deduzioni erariali in ordine alla correttezza del proprio operato, non essendo chiarite le ragioni di tale infondatezza.
3. Il primo motivo di doglianza è fondato, tenuto conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 66403302), che, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza all'interno della Corte, ha affermato che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei 2 Numero registro generale 13917/2017 Numero sezionale 4474/2024 Numero di raccolta generale 32965/2024 suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. Data pubblicazione 17/12/2024 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte